CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renteCONTROMINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02961680879, in personadel legale rappresentante pro tempore -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 01992100816, in persona del legalerappresentante pro tempore -RGN 14268/2024Numero registro generale 14268/2024Numero sezionale 420 7/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Data pubblicazione 01/05/2026SAN [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 09416471218, in persona del legalerappresentante pro tempore –Intimati[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2985/2024, pronunciata dal Consiglio di Stato epubblicata il 2/04/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 25 novembre 2025;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1.-Il ricorso per giurisdizione proposto dalla DE.MO Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi DE.MO.) nei confronti del Ministerocontroricorrente trae genesi dal giudizio introdotto dinanzi al giudiceamministrativo dalla medesima ricorrente e trova causa nel provvedimentodel 05.04.2022, con cui il suddetto Ministero aveva denegato lariattribuzione della quota tonno, correlata alla licenza del [OSCURATO:PERSONA](M/P) [OSCURATO:PERSONA].2.-La società aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’aziendaavente ad oggetto l’attività di pesca e allevamento di tonno rosso, per laquale era stata assegnataria, fino all’anno 2009, di quota di tonno pari a68,419 tonnellate. L’attività era stata esercitata dalla società dante causa amezzo del M/P [OSCURATO:PERSONA] ME 290, quale titolare della licenza UE 3453,rilasciata sin dal 2006 e riconsegnata al momento di presentazionedell’istanza di “arresto definitivo” del motopeschereccio e di ammissione alpremio di arresto definitivo della predetta unità di pesca.La cedente aveva anche chiesto il trasferimento della propria quota ditonno dal proprio peschereccio a quello denominato “[OSCURATO:PERSONA]” VM630,in proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., titolare di autonoma licenza UE.Anche questa istanza era stata accolta.Sennonché, con D.M. 19969 del 2009, alla [OSCURATO:SOCIETA] era statorevocato l’atto di ammissione al premio di arresto definitivo del propriopeschereccio, risultando la società colpita, ai sensi dell’art. 4, comma 6, deld.lgs. n. 490/1994, da certificazione antimafia negativa. Conseguentementeveniva meno anche la possibilità di trasferire la quota tonno di spettanzadella M/P Testa di cui era stata programmata la dismissione.RGN 14268/2024Numero registro generale 14236 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Anche la richiesta di restituzione della licenza di pesca riguardante ilData pubblicazione 01/05/2026motopeschereccio [OSCURATO:PERSONA] era respinta dal Ministero, poiché la SezioneMisure di Prevenzione del Tribunale di Messina, con vari decreti emessi nel2011, sottoponeva a sequestro tutte le quote del capitale della [OSCURATO:SOCIETA],nonché il suo complesso aziendale.Solo con decreto n. 52/2017 della Corte d’Appello di Messina tutti i benivenivano dissequestrati.La società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva pertanto al Ministero delle PoliticheAgricole, Alimentari e Forestali la restituzione della licenza riguardante laM/P Testa e la riattribuzione della quota tonno pari a 68,419 tonnellate, conrivalutazione della stessa dal 2009 al 2019. Il giorno seguente all’inoltro dellasuddetta istanza (4 ottobre 2019) la [OSCURATO:SOCIETA] cedeva alla De.Mo. Pescas.a.s. il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di pesca e allevamentodel tonno rosso, cui facevano capo la licenza riguardante il M/P Testa e laquota tonno già attribuita a tale imbarcazione, che tuttavia nel frattempoera stata demolita e cancellata dal registro delle navi maggiori (in data 26ottobre 2017 ad iniziativa degli Amministratori giudiziari a suo temponominati per la società [OSCURATO:SOCIETA]).L’odierna ricorrente, quale cessionaria del ramo d’azienda, richiedeva aquesto punto il nulla-osta onde poter costruire, in sostituzione della predettamotonave, un nuovo [OSCURATO:PERSONA] con le medesime caratteristiche(141,42 GT e 485 kW). Chiedeva inoltre l’assegnazione della quota tonnoM/P di sua proprietà “[OSCURATO:PERSONA]” SA57, titolare di licenza di pesca, giàautorizzata alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione e di quotatonno (quota nell’anno 2020 ammontante a 259,051 tonnellate).[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Acquacoltura, conprovvedimento n. 015158 del 2021, rilasciava inizialmente il richiesto nulla-osta, senza disporre nulla riguardo alla richiesta di riassegnazione dellaquota tonno a suo tempo attribuita al M/P Testa.La DE.MO., con ulteriore istanza del 09.03.2021, richiedeva nuovamenteal Ministero la riattribuzione senza ritardo e, comunque, entro l’imminentecampagna di pesca del 2021 della quota di cattura del tonno rosso di cui eratitolare la M/P Testa (pari a 68,419 tonnellate) oltre alla rivalutazione e finoa tutto il 2021.RGN 14268/2024Numero registro generale 14268/2024Numero sezionale 40 7/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il Ministero comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l.241/1990. In particolare, l’Autorità rilevava che l’ultima istanza era daritenersi in continuità con la precedente istanza del 2019, che era daintendersi ormai rinunciata, essendo stato rilasciato il nulla osta per la solarealizzazione di una nuova imbarcazione, con implicito diniego dell’istanza diMinistero evidenziava che per quella quota il M/P [OSCURATO:PERSONA] non poteva piùrisultare assegnatario, e ciò sia per la demolizione volontaria dellaimbarcazione, sia perché nel 2013 aveva omesso di impugnare i nuoviprovvedimenti di ripartizione di quote nazionali, oltre che i nuovi elenchidelle navi da cattura battenti bandiera italiana.Il 7 marzo 2022 la DE.MO. faceva pervenire osservazioni. Conprovvedimento del 05.04.2022 prot. 0155595 il Ministero, a mezzo delDipartimento competente, respingeva la richiesta.Avverso tale provvedimento, al fine di sentirne accertare l’illegittimità eottenere l’annullamento, la DE.MO. adì il TAR per il Lazio, che con sentenzan. 6279/2023 rigettava il ricorso, integrato da motivi aggiunti, ritenendoloinfondato.3.- L’appello dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale la società instavanelle sue difese, è stato rigettato con sentenza n. 2985/2024, oraimpugnata.3.1.- Superate le eccezioni sollevate dal Ministero, il Consiglio di Statoha trattato congiuntamente i motivi dal secondo al quinto, con i quali eranostate proposte varie questioni, sempre sotto i parametri dell’error iniudicando e dell’error in procedendo, facendo richiamo all’eccesso di potereper illogicità e irragionevolezza e difetto di istruttoria, travisamento dei fattie sviamento di potere, difetto di motivazione, ed in particolare: 1) chel’Amministrazione non avrebbe mai reso un provvedimento espresso didiniego dell’istanza di attribuzione/riassegnazione della quota tonno, epertanto non sarebbe stato possibile ricavare implicitamente un diniego allarichiesta di attribuzione quota tonno (secondo motivo); 2) che erroneamentesi sarebbe dedotta l’acquiescenza della società e una rinuncia al diritto diottenimento della quota tonno, desumibile anche dalla mancataimpugnazione dei provvedimenti amministrativi di ripartizione delle quotenazionali, o dalla circostanza che gli amministratori giudiziari dellaRGN 14268/2024Numero registro generale 14268/2024Numero sezionale 450 7/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Data pubblicazione 01/05/2026Pescazzurra avrebbero “richiesto esclusivamente la restituzione della solalicenza di pesca e non anche dell’autorizzazione di pesca specifica del tonnorosso” (terzo motivo); 3) che la De.Mo. non fosse titolare del dirittoall’attribuzione della quota tonno per 68,419 tonnellate, così come, solo conmotivazione postuma, il TAR aveva prospettato, valorizzando la circostanzache al momento del diniego l’odierna appellante non sarebbe stataproprietaria della M/P Astore (ma della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), su cui era statorichiesto di trasferire la licenza, né degli ulteriori pescherecci da offrire inritiro per compensare il maggiore tonnellaggio (quarto motivo); 4) che lasentenza del TAR avrebbe erroneamente affermato che la quota tonno sindal 2009 sarebbe “rientrata nella disponibilità dello Stato” (quinto motivo).Ha quindi rigettato il primo motivo, con cui la ricorrente si era dolutadella omessa motivazione della sentenza del TAR in ordine al rigetto delprimo motivo del ricorso introduttivo, con cui era stato denunciato il mancatoesame delle osservazioni formulate dalla società avverso il preavviso didiniego, ed il sesto motivo, con il quale la ricorrente aveva lamentatol’omesso esame dei motivi aggiunti.3.2.-La società ha proposto ricorso ex art. 111 comma 8, Costituzione,affidandosi a tre motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso.Nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo la società ha denunciato l’«error in iudicando –ingiustificato rifiuto di giurisdizione – violazione dell’art. 111 Cost. e 110c.p.a., in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 1 e 5, e 362 c.p.c. – omessapronuncia – superamento dei limiti esterni della giurisdizione del G.A. nelmerito».La ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, limitandosi ad unaricostruzione dell’iter storico della titolarità della quota di pesca del tonnorosso, avrebbe esulato da ogni considerazione giuridica relativa al meritodella controversia, così in concreto negando alla società la richiesta tutelagiurisdizionale. Ribadisce che, al contrario, dall’esame dei fatti e degli atti,la società cedente non aveva mai perso il diritto alla quota di cattura deltonno rosso, e così la odierna ricorrente-cessionaria.RGN 14268/2024Numero registro generale 14268/2024Numero sezionale 460 7/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con il secondo motivo lamenta l’«error in iudicando – ingiustificatorifiuto di giurisdizione – violazione dell’art. 111 Cost. e 110 c.p.a., inrelazione agli artt. 360, comma 1, nn. 1 e 5, e 362 c.p.c. – omessa pronuncia– superamento dei limiti esterni della giurisdizione del G.A. nel merito».Afferma che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto mairiconoscere una acquiescenza e una rinuncia della ricorrente all’interesselegittimo pretensivo e al conseguente diritto all’ottenimento della quotatonno, ciò sotto un profilo giuridico e fattuale delle vicende di causa.Con il terzo motivo si duole dell’«error in iudicando – ingiustificato rifiutodi giurisdizione – violazione dell’art. 111 Cost. e 110 c.p.a., in relazione agliartt. 360, comma 1, nn. 1 e 5, e 362 c.p.c. – omessa pronuncia –superamento dei limiti esterni della giurisdizione del G.A. nel merito –violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della costituzione e dell’art. 1 delprotocollo addizionale della CEDU – violazione dei principi della liberaconcorrenza».Nega che, a differenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, sisarebbe potuto mai affermare che la quota di cattura del tonno incontestazione fosse rientrata nella disponibilità dello Stato sin dal 2009, nonpotendo trovare giustificazione in provvedimenti di natura meramentecautelare, adottati in conseguenza della certificazione antimafia negativa,tenendo peraltro conto che i provvedimenti interdittivi potevano incideresulla capacità giuridica solo temporaneamente, senza incideredefinitivamente sullo stato patrimoniale della società.2.- I motivi, che possono trovare trattazione congiunta poiché vertonosostanzialmente sui medesimi principi, sono tutti inammissibili, comecorrettamente eccepito dalla difesa della controricorrente, poiché travalicanoi limiti di controllo attribuiti alla Corte di cassazione sui provvedimenti emessidal Consiglio di Stato, che la carta costituzionale circoscrive ai “soli motiviinerenti la giurisdizione”.2.1.- In tema va ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale,denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi allesole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate,secondo consolidato orientamento delle sezioni unite, e nel limes segnatodalla Corte Costituzionale con sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, nell’ipotesiin cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservataRGN 14268/2024Numero registro generale 14276 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione oData pubblicazione 01/05/2026sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale(cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cui sia riscontrabile ildifetto relativo di giurisdizione, ossia quando la violazione dei limiti esternidella propria giurisdizione si concretizzi in una pronuncia su materianella negazione della cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenzadella giurisdizione ad altro giudice.2.2.- L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione non può inveceestendersi ai casi di sentenze, pur errate, atteso che in questi casi puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris inprocedendo, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (exmultis, cfr. Sez. Un. 219 del 05/01/2023; n. 18559 del 08/07/2024; n.18722 del 09/07/2024; n. 30605 del 28/11/2024; n. 34499 del26/12/2024).2.3.- Anche il rifiuto della giurisdizione, dichiarato dal giudiceamministrativo, può essere denunciato ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltantose tale rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzionigiurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che pertanto ritiene chenon possa essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U, 6 giugno 2017, n. 13976;Sez. U, 26 ottobre 2021, n. 30112). Non può invece sindacarsi l’errore chenon si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, ma nella denuncia delsuo cattivo esercizio.2.4.- Il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice,che decide la controversia nell’alveo dell’esatto perimetro dei suoi poteri, maapplica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutelarichiesta, si qualifica come un errore interno.2.5 – Inoltre, non può assumere rilievo la circostanza che la declaratoriad’inammissibilità del ricorso sia stata determinata da una non condivisaqualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato o dauna ricostruzione asseritamente inesatta della vicenda sottoposta all’esamedel giudice amministrativo, se non si traduca nell’esclusione dell’astrattatutelabilità della situazione soggettiva fatta valere con la domanda, bensìnell’accertamento del difetto di un presupposto processuale, la cuiRGN 14268/2024Numero registro generale 14286 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026insussistenza fa venir meno il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sulData pubblicazione 01/05/2026merito della controversia sottoposta al suo esame (Sez. U, 30 agosto 2022,n. 25505; 16 febbraio 2022, n. 5121).Si è infatti affermato che «l’esclusione del predetto presuppostocomporta la negazione della tutela non già in astratto, ma in concreto, e nonpuò quindi integrare un motivo inerente alla giurisdizione, neppure nel casoin cui […] si affermi che la stessa costituisce il risultato di una censurabileinterpretazione della legge sostanziale o processuale: tale prospettazioneimplica infatti la deduzione, rispettivamente, di un error in iudicando o inprocedendo, i quali esulano dall’ambito del sindacato spettante alle SezioniUnite della Corte di cassazione, avendo quest’ultimo ad oggettoesclusivamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non anchele scelte ermeneutiche del giudice adìto, la cui eventuale erroneità restaconfinata nei limiti interni, indipendentemente dalla sua gravità, dalmomento che l’interpretazione delle norme costituisce il propriumdell’attività giurisdizionale» (così Sez. U, n. 25505 del 2022 cit., egiurisprudenza ivi riportata).2.6 - Questa Corte ha peraltro ripetutamente affermato che lanegazione, in concreto, della tutela richiesta al giudice speciale, determinatadall’erronea interpretazione di norme o principî del diritto europeo da partedel giudice amministrativo o contabile, non concreta eccesso di poteregiurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione, così da giustificare ilricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., atteso che proprionell’interpretazione delle norme di diritto si concretizza l’esercizio dellafunzione giurisdizionale attribuita, nel riparto della giurisdizione, ai giudicispeciali.Conseguenza logica è anche l’insindacabilità, da parte della Corte dicassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del dirittodell’Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi divertice delle magistrature speciali. Ciò, ancorché possa conseguirne lanegazione della tutela richiesta, è compatibile con il diritto dell’Unione, comeinterpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quantocorrettamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltreche conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettivitàdella tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli StatiRGN 14268/2024Numero registro generale 14296 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai dirittiData pubblicazione 01/05/2026riconosciuti dall’Unione.2.7 - Si tratta di limiti inequivocamente riconosciuti ed avvallati dallagiurisprudenza unionale, che, investita da questo stesso consesso(rimessione pregiudiziale, Sez. U, n. 19598 del 2020), ha affermato che ildiritto europeo non osta a che «i singoli (…) non possono contestare laconformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo dellagiustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorsodinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro» (CGUE,sent. 21 dicembre 2021, in C-497, [OSCURATO:SOCIETA].).2.7.1 - Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomentodel giudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettuaun’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risultiincompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretatedalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo, o unpotere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nellacompetenza del legislatore nazionale. Ciò configurerebbe un difetto digiurisdizione, impugnabile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, aisensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Al contrario, la Corte di giustizia hareputato come non sia ammissibile equiparare un motivo vertente su unaviolazione del diritto dell’Unione ad un motivo inerente alla «giurisdizione»,ai sensi del citato art. 111, comma 8, Cost., secondo la linea di pensieroesposta dalla sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6.2.7.2.- In ordine al principio di effettività, la Corte UE ha affermato cheil diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso,diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, tranne il caso che ivi nonsussista nessun rimedio giurisdizionale, che assicuri il rispetto dei dirittispettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Ha concluso nel senso cheil diritto dell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilitàdi impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni diirricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo.Pertanto anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio diStato con i principi convenzionali europei non integra, di per sé, l’eccesso dipotere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.,RGN 14268/2024Numero registro generale 141206 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata,Data pubblicazione 01/05/2026che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né puòessere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendotale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degliambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quantoaffidata a valutazioni contingenti e soggettive (Sez. U, 11 novembre 2019,n. 29085; Sez. U, 6 marzo 2020, n. 6460).Il principio dispensato dalla Corte di giustizia U.E., con la sentenza 21dicembre 2021, C-497/20, Randstad, trova ormai plurime condivisioni nelleSezioni unite (Sez. U, 4 ottobre 2022, nn. 28803 e 28800; 29 settembre2022, n. 28431; 30 agosto 2022, n. 25503; 28 luglio 2022, n. 23657; 8aprile 2022, n. 11549; 16 febbraio 2022, n. 5121; 31 gennaio 2022, n.2879; 24 gennaio 2022, n. 1996; 18 gennaio 2022, n. 1454).3.- Perimetrati i limiti interni della giurisdizione che esulano dallaricorribilità per cassazione, per violazione dell’art. 111, comma 8, Cost., edesaminando la fattispecie all’attenzione di questa Corte, la sentenzaimpugnata ha ritenuto che l’apparato motivazionale della pronuncia di primogrado superava le censure della società.Nella valutazione congiunta dei motivi d’appello secondo, terzo, quartoe quinto, esaminati in via prioritaria, il giudice amministrativo di secondogrado ha in particolare apprezzato a) - la mancata impugnazione a cura dellastessa De.Mo. Pesca del provvedimento prot. n. 0105158 del 4 marzo 2021il quale, rilasciando esclusivamente il nulla osta per la costruzione di unanuova imbarcazione, ai sensi degli artt. 3 e 13, co. 1, lettera c), del D.M. 26luglio 1995, ha anche implicitamente respinto la richiesta di “restituzione”della quota individuale di cattura del tonno rosso formulata con l’istanza del26 dicembre 2019; b) - la circostanza che «la [OSCURATO:SOCIETA], pur non essendopiù assegnataria di alcuna quota individuale di cattura del tonno rosso sindal 2009, determinandosi nel demolire volontariamente – ex artt. 156 e 160Cod. Nav. – l’imbarcazione «[OSCURATO:PERSONA]» ha, in ogni caso, definitivamenterinunciato all’autorizzazione specifica di pesca» (p. 28 della sentenza). Tantotroverebbe conferma anche nella mancata impugnazione dei provvedimentidi ripartizione dei contingenti delle quote nazionali (TAC) successivi allarestituzione della licenza di pesca; c) - la circostanza che né la dante causaPescazzurra s.r.l. né la medesima De.Mo. Pesca hanno «mai richiesto aRGN 14268/2024Numero registro generale 141216 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026questa Amministrazione la modifica degli elenchi delle navi da catturaData pubblicazione 01/05/2026battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca attiva del tonnorosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazionedi pesca di cui all’art. 20 del Reg. (UE) 2016/1627 del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale diricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo erecante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio» (pp.28/29 della sentenza).Il Consiglio di Stato ha dunque invocato l’insegnamento pretorio,secondo cui «In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontrodella legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisioneamministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazionedel fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianzariferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimentoamministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quantosorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata» (p. 29 dellasentenza).La pronuncia ha quindi ritenuto particolarmente assorbenti, tra lediverse rationes decidendi, la terza e la seconda, facenti leva sulcomportamento complessivo tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., nel periodo in cuiera stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, e che aveva abdicatoalla titolarità della predetta quota di cattura prestando acquiescenza neiconfronti di plurime determinazioni. A tal fine ha inoltre dettagliatamenterichiamato tutti gli altri comportamenti tenuti dalla dante causa, da cuievincere il comportamento acquiescente in ordine alla negazione delpresunto diritto alla quota di cattura del tonno rosso, non ultimo, lademolizione del motopeschereccio [OSCURATO:PERSONA].Ha quindi ritenuto superfluo esaminare la doglianza rivolta nei confrontidella decisione di primo grado, laddove questa aveva ritenuto che ilprovvedimento del 4 marzo 2021 si traduceva in un implicito diniegodell’istanza di riassegnazione della quota tonno.Dopo il rigetto dei motivi dal secondo al quinto, il giudice amministrativod’appello ha dunque esaminato il primo motivo. Con esso la società avevacensurato la sentenza di primo grado per non aver vagliato il primo motivodel ricorso introduttivo, con il quale era stato dedotto che l’amministrazione,RGN 14268/2024Numero registro generale 14126 8/2024Numero sezionale 407/2025Numero di raccolta generale 12240/2026pur avendo ricevuto in data 7 marzo 2022 osservazioni da parte della De.Mo.Data pubblicazione 01/05/2026Pesca in riscontro alla comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990,si era limitata a rispondere che esse “non risultano idonee a giungere avalutazioni di segno contrario in ordine alla determinazioni di questaDirezione e, dunque, non permettono una rivisitazione della determinazionedi rigetto dell’istanza”.Sulla risposta della Pubblica amministrazione e sulla omessa valutazionedel giudice di primo grado il Consiglio di Stato ha osservato che «Sul puntoè sufficiente osservare che, per orientamento costante di questo Consiglio,“L'amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazionedelle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito dellacomunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando chene abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini dellagiustificazione del provvedimento adottato, la motivazionecomplessivamente resa a sostegno dell'atto stesso” (Cons. Stato , sez. II ,03/07/2023 , n. 6420; in termini anche Cons. Stato, sez. VII , 29/03/2023,n. 3283). Nel caso in esame, il Ministero appellato ha, nel provvedimentofinale, dato atto della presentazione delle osservazioni da parte dell’odiernaappellante ribadendo le (invero assai analitiche) ragioni addotte a sostegnodel preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, che haritenuto evidentemente prevalenti. Ciò risulta sufficiente ad assolverel’onere motivazionale posto a suo carico» (pp. 33/34 della sentenza).Parimenti ha rigettato il sesto motivo, formulato dalla società con imotivi aggiunti, affermando l’infondatezza della doglianza “circal’impossibilità per la ricorrente di catturare, nello svolgimento dellacampagna di pesca 2022, il quantitativo diverso e maggiore collegato allalicenza di cui era titolare la sua dante causa”.Le critiche sviluppate nel ricorso non sembrano cogliere il significatocomplessivo delle argomentazioni con cui il Consiglio di Stato ha rigettato ledoglianze della ricorrente; inoltre la piana lettura della pronuncia rivela unanalitico esame della vicenda e della successione dei provvedimentiamministrativi, secondo una interpretazione che può essere o menocondivisa nelle sue conclusioni dalla società ricorrente, ma certamente esulada ipotesi di eccesso di potere, nella forma dell’arretramento dellagiurisdizione.RGN 14268/2024Numero registro generale 14268/2024Numero sezionale1 430 7/2025Numero di raccolta generale 12240/2026Data pubblicazione 01/05/2026Le critiche pertanto esulano dal controllo affidato alla Corte di legittimità,ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ. e 111, comma 8, Cost.Il ricorso è in definitiva inammissibile.Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida infavore del Ministero controricorrente nella misura di € 5.500,00 a titolo dicompetenze, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025Il PresidentePasquale D’ASCOLARGN 14268/2024