CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioDott [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6634/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza diprimo grado, annullando, in riforma della sentenza impugnata, l’avviso dipagamento del Consorzio di bonifica 6 Enna per € 382,08, a titolo di“Tributo 0648 — contributo opere irrigue”, per gli anni 2015, 2016 e 2017.2. In particolare, la CGT riteneva fondato il primo motivo del ricorso diprimo grado con cui il contribuente aveva sostenuto l’inesistenzaNumero registro generale 1092/2024Numero sezionale 5475/2026Numero di raccolta generale 23835/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell'avviso di pagamento perché adottato da un soggetto inesistente senzapotere impositivo, in quanto accorpato nel Consorzio di bonifica Siciliaorientale, insieme ai Consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa eMessina, con la conseguenza che tale unificazione, operata dal legislatoreregionale con l'art. 13 della legge n. 5/2014, aveva comportato che l'unicosoggetto giuridicamente esistente fosse il nuovo Consorzio della Siciliaorientale che, come emerge dall’avviso di pagamento impugnato, avevaconferito “mandato senza rappresentanza” ad un soggetto non piùesistente.3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia il Consorzio che siaffida a quattro motivi di censura.4. Il contribuente ha depositato controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa, così come il controricorrente che ha espressamenteproposto l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla pretesaimpositiva azionata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rilevato preliminarmente che con la memoria ex art.380 bis c.p.c. laparte controricorrente ha dedotto che successivamente all’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio è stata emessa, edimpugnata, anche la relativa cartella di pagamento, rispetto alla quale ilcontribuente assume un intervenuto giudicato esterno da far valere nelpresente giudizio;2. ritenuto che in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica,l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente allaNumero registro generale 1092/2024Numero sezionale 5475/2026Numero di raccolta generale 23835/2026Data pubblicazione 22/07/2026debenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (intermini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095,16111, 16118 e 16122);2.1. ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dalla Corte(vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art.384 terzo commac.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmente idonea adeterminare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore aventi e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza per il deposito di osservazioni sulla medesima questione, ancheriguardo all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso dipagamento impugnato nel presente giudizio con quello oggetto dellasuccessiva cartella di pagamento, con riserva di decisione della Corte allospirare del termine assegnato. P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alpubblico ministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione dellapresente ordinanza per il deposito telematico di osservazioni sullaquestione di cui in motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosiall’esito la decisione.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9/7/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]