CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con la sentenza di patteggiamento, non è deducibile oltre ad essere manifestamente infondato; rilevato, infatti, che all'imputato è stata applicata la pena nella misura concordata di anni 4 di reclusione e 18 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374); rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è deducibile, non rientrando tra le ipotesi per cui è proponibile il ricorso ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier estensore Il Presidente