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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26757/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12396-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (AQP) SPA a socio unico, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto TRANSAZIONE R.G.N.12396/2021 Cron.

Rep.

Ud.05/04/2023 CC -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IRPINIA, REGIONE [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI E L’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA]’IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IRPINIA (EIPLI), in persona del Commissario e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – [OSCURATO:PERSONA] (AQP) SPA a socio unico, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 527/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:con atto di citazione del 7 gennaio 2010 l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Irpinia (E.I.P.L.I.) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l’[OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – AQP), la Regione [OSCURATO:PERSONA], la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità diBacino della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di Bacino della Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento di AQP alla transazione di data 17 aprile 2000, la condanna di AQP, eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento del conguaglio dovuto dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2008 nella misura di Euro 34.100.703,45 oltre interessi; in subordine, previo accertamento dell’inadempimento di Regione [OSCURATO:PERSONA], Regione [OSCURATO:PERSONA] e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 15 dell’accordo di programma del 5 agosto 1999, la condanna dei predetti enti al pagamento della somma pari alla differenza fra la tariffa provvisoriamente applicata e gli importi indicati nella tariffa legislativa per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2008 nella misura di Euro 32.495.836,90 oltre interessi.

Si costituì AQP chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via subordinata domanda riconvenzionale di risoluzione della clausola 5 della transazione per presupposizione ed in via ulteriormente subordinata la risoluzione della predetta clausola per eccessiva onerosità sopravvenuta; in via di ulteriore subordine propose domanda di condannadelle Regioni a tenere indenne AQP di quanto fosse tenuta a corrispondere all’esito del giudizio.

Disposta CTU, il Tribunale rigettò la domanda proposta in via principale dall’attrice, disponendo non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali, e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti delle altre parti sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce dell’art. 133 lett. a) nn. 1 e 2 cod. proc. amm.

Avverso detta sentenza propose appello EIPLI.

AQP ripropose le domande riconvenzionali e quella di garanzia.

Con sentenza di data 19 marzo 2021 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello, condannò AQP al pagamento della somma di Euro 23.620.647,52 oltre interessi, rigettando ogni altra domanda e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo circa la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AQP) sulla base di dieci motivi e resistono con distinti controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Irpinia (E.I.P.L.I.), che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AQP).

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il settimo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che privo di motivazione è il rinvio alla sentenza di primo grado in relazione alla declinatoria della giurisdizione con riferimento alla domanda di garanzia.

Con l’ottavo motivo del ricorso principale si solleva questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che gli enti regionali hanno assunto l’obbligo di garantire l’esatta esecuzione dell’accordo di programma e che, avuto riguardo al legittimo affidamento riposto sull’adozione di una tariffa a decorrere dal 30 giugno 2000, ricorre la lesione del diritto alla conservazione dell’integrità del patrimonio.

Osserva il Collegio che il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale appaiono di competenza delle Sezioni Unite ricorrendo il caso del n. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ..

P. Q. M. La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12396-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (AQP) SPA a socio unico, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto TRANSAZIONE R.G.N.12396/2021 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IRPINIA, REGIONE [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI E L’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA]’IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E IRPINIA (EIPLI), in persona del Commissario e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – [OSCURATO:PERSONA] (AQP) SPA a socio unico, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 527/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:con atto di citazione del 7 gennaio 2010 l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Irpinia (E.I.P.L.I.) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l’[OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – AQP), la Regione [OSCURATO:PERSONA], la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità diBacino della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di Bacino della Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento di AQP alla transazione di data 17 aprile 2000, la condanna di AQP, eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento del conguaglio dovuto dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2008 nella misura di Euro 34.100.703,45 oltre interessi; in subordine, previo accertamento dell’inadempimento di Regione [OSCURATO:PERSONA], Regione [OSCURATO:PERSONA] e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 15 dell’accordo di programma del 5 agosto 1999, la condanna dei predetti enti al pagamento della somma pari alla differenza fra la tariffa provvisoriamente applicata e gli importi indicati nella tariffa legislativa per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2008 nella misura di Euro 32.495.836,90 oltre interessi. Si costituì AQP chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via subordinata domanda riconvenzionale di risoluzione della clausola 5 della transazione per presupposizione ed in via ulteriormente subordinata la risoluzione della predetta clausola per eccessiva onerosità sopravvenuta; in via di ulteriore subordine propose domanda di condannadelle Regioni a tenere indenne AQP di quanto fosse tenuta a corrispondere all’esito del giudizio. Disposta CTU, il Tribunale rigettò la domanda proposta in via principale dall’attrice, disponendo non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali, e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti delle altre parti sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce dell’art. 133 lett. a) nn. 1 e 2 cod. proc. amm. Avverso detta sentenza propose appello EIPLI. AQP ripropose le domande riconvenzionali e quella di garanzia. Con sentenza di data 19 marzo 2021 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello, condannò AQP al pagamento della somma di Euro 23.620.647,52 oltre interessi, rigettando ogni altra domanda e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo circa la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AQP) sulla base di dieci motivi e resistono con distinti controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Irpinia (E.I.P.L.I.), che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AQP). E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il settimo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che privo di motivazione è il rinvio alla sentenza di primo grado in relazione alla declinatoria della giurisdizione con riferimento alla domanda di garanzia. Con l’ottavo motivo del ricorso principale si solleva questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che gli enti regionali hanno assunto l’obbligo di garantire l’esatta esecuzione dell’accordo di programma e che, avuto riguardo al legittimo affidamento riposto sull’adozione di una tariffa a decorrere dal 30 giugno 2000, ricorre la lesione del diritto alla conservazione dell’integrità del patrimonio. Osserva il Collegio che il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale appaiono di competenza delle Sezioni Unite ricorrendo il caso del n. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.. P. Q. M. La
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