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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35828/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen.; che il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due, con beneficio della sospensione condizionale della pena; -che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; -che la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestata la qualificazione del fatto ex secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., anziché ex primo comma del medesimo articolo.

Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). - ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; -che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen.; che il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni due, con beneficio della sospensione condizionale della pena; -che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; -che la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestata la qualificazione del fatto ex secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., anziché ex primo comma del medesimo articolo. Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). - ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; -che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de
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