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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03758/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3833/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della SupremaCorte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1272/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti.

Il Tribunale disattese la domanda con la quale Michele e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto accertarsi il diritto di servitù di passaggio carrabile a carico di un fondo attiguo al loro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con condanna del convenuto a consegnare loro le chiavi del nuovo lucchetto apposto al cancello che occludeva il passaggio.

La Corte di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dagli Amato, affermò che il fondo di proprietà dell’appellato era gravato dalla servitù di passaggio carrabile in favore del fondo degli appellanti, rigettando nel resto la domanda attorea, poiché il cancello era risultato apposto altrove.

La sentenza d’appello, applicato il testo dell’art. 345 cod. proc. civ., “ratione temporis” vigente (testo anteriforma operata con la l. n. 69/2009), ammise la produzione di documentazione nuova, consistente nei titoli sulla base dei quali si fondava la pretesa attorea, che giudicò indispensabile per la decisione, stante che [OSCURATO:PERSONA] risultava, infine, avere ricevuto in eredità dal padre Saverio (deceduto il 14/4/1983) lo stacco di terreno gravato dalla servitù di passaggio di cui si discute, come dal titolo d’acquisto del “de cuius”. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Michele e [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 345, co. 3, 115 e 116 cod. proc. civ.

Assume il Centrone che la Corte territoriale era incorsa in errore per avere ammesso la documentazione di cui si è detto e aver, sulla base della medesima deciso la causa.

La documentazione in parola non avrebbe potuto essere ammessa, non bastando a ciò il giudizio d’indispensabilità emesso dalla Corte di Bari, la quale avrebbe dovuto, secondo il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, dichiarare inammissibile la produzione, trattandosi di emergenze di cui la controparte aveva piena conoscenza già al momento d’intentare la causa di primo grado, nonché della piena strumentalità della stessa in relazione all’esposta domanda.

Non si trattava, in definitiva, prosegue il ricorrente, d’una esigenza di produzione sopravvenuta in rapporto alla sentenza di primo grado, ma dei titoli basilarmente posti a fondamento della pretesa, negligentemente non prodotti tempestivamente. 1.

1. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, facendo il punto della situazione e risolvendo gli insorti contrasti hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (S.U. n. 10790, 04/05/2017, Rv. 643939).

Restano, di conseguenza, superati quegli arresti, ai quali si riferisce il ricorrente, tesi a limitare l’ammissibilità alla stregua del mancato esercizio di diligente difesa in primo grado da parte della parte che procede alla produzione tardiva in appello.

Non emergendo ragioni nuove e persuasive per rimettere la questione alla sede nomofilattica delle Sezioni Unite, il motivo, pertanto, non può che essere disatteso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., a causa di motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile .

Secondo la prospettazione impugnatoria la Corte locale aveva illogicamente tratto dai documenti prodotti il convincimento dell’esistenza della servitù, scambiando la vecchia particella, sulla quale era stata costituita cinquant’anni prima la servitù, con altra.

Invece che apprezzare un tale errore la sentenza era giunta alla conclusione che le lamentate turbative al passaggio, di cui avevano riferito i testi, riguardavano altro percorso… alternativo e diverso rispetto a quello oggetto della servitù consacrata in tutti gli atti di provenienza del fondo degli attori . 2.

1. La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’avevano portata ad affermare la sussistenza della servitù.

Vengono, in particolare, interpretati i titoli prodotti, a cominciare dal primo, risalente al 1960 e i successivi frazionamenti.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezionedel caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Risulta evidente che, nonostante gli sforzi dialettici del ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa.

Quel che, in sostanza si contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi inclusa la valenza e portata dei titoli, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento dei titoli, in quanto il vaglio implicherebbe sindacato sul fatto (la riconduzione del bene individuato alla rappresentazione contrattuale).

Un tale principio risulta essere già stato più volte affermato già sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il quale consentiva il sindacato di legittimità per le ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo .

Si è così precisato che in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Sez. 2, n. 26992, 02/12/2013, Rv. 628758).

A fortiori, vigente il nuovo testo del sopra citato n. 5, l’invocato scrutinio risulta radicalmente precluso dalla esistenza di compiuta motivazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1031, 1058 e 1071, co. 2, cod. civ.

Con il motivo in parola si pretendono violate le norme enunciate sul presupposto che il fondo servente fosse stato erroneamente individuato in quello del Centrone, non potendosi reputare provato che la servitù costituita con l’atto del 1960 gravasse proprio sulla porzione di suolo successivamente attribuito in sede divisoria, al dot.

Centrone, ma vi sono elementi inequivocabili, riferiti dalla stessa sentenza impugnata, che inducono a ritenere che detta servitù insistesse invece sull’altra porzione di terreno derivante dal frazionamento dell’antica particella “118b” . 3.

1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459), peraltro in difetto dispecificità, sotto il profilo dell’autosufficienza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1079 cod. civ.

La domanda avrebbe dovuto essere giudicata infondata in quanto gli Amato avevano agito contro il ricorrente sul presupposto che costui avesse impedito loro l’esercizio della servitù apponendo un cancello munito di serratura.

Per contro era stata riconosciuta l’esistenza della servitù su ben altro percorso. 4.

1. Il motivo va disatteso.

A prescindere dalla circostanza di fatto evidenziata nel motivo (il cancello era collocato su un percorso che non era quello della servitù), non è dubbio che il Centrone si è opposto alla dichiarazione d’esistenza della servitù di passaggio, a prescindere dal percorso di questa, scaturito dai titoli.

Ciò solo basta a rigettare il motivo.

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3833/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della SupremaCorte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1272/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. Il Tribunale disattese la domanda con la quale Michele e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto accertarsi il diritto di servitù di passaggio carrabile a carico di un fondo attiguo al loro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con condanna del convenuto a consegnare loro le chiavi del nuovo lucchetto apposto al cancello che occludeva il passaggio. La Corte di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dagli Amato, affermò che il fondo di proprietà dell’appellato era gravato dalla servitù di passaggio carrabile in favore del fondo degli appellanti, rigettando nel resto la domanda attorea, poiché il cancello era risultato apposto altrove. La sentenza d’appello, applicato il testo dell’art. 345 cod. proc. civ., “ratione temporis” vigente (testo anteriforma operata con la l. n. 69/2009), ammise la produzione di documentazione nuova, consistente nei titoli sulla base dei quali si fondava la pretesa attorea, che giudicò indispensabile per la decisione, stante che [OSCURATO:PERSONA] risultava, infine, avere ricevuto in eredità dal padre Saverio (deceduto il 14/4/1983) lo stacco di terreno gravato dalla servitù di passaggio di cui si discute, come dal titolo d’acquisto del “de cuius”. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Michele e [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 345, co. 3, 115 e 116 cod. proc. civ. Assume il Centrone che la Corte territoriale era incorsa in errore per avere ammesso la documentazione di cui si è detto e aver, sulla base della medesima deciso la causa. La documentazione in parola non avrebbe potuto essere ammessa, non bastando a ciò il giudizio d’indispensabilità emesso dalla Corte di Bari, la quale avrebbe dovuto, secondo il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, dichiarare inammissibile la produzione, trattandosi di emergenze di cui la controparte aveva piena conoscenza già al momento d’intentare la causa di primo grado, nonché della piena strumentalità della stessa in relazione all’esposta domanda. Non si trattava, in definitiva, prosegue il ricorrente, d’una esigenza di produzione sopravvenuta in rapporto alla sentenza di primo grado, ma dei titoli basilarmente posti a fondamento della pretesa, negligentemente non prodotti tempestivamente. 1. 1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, facendo il punto della situazione e risolvendo gli insorti contrasti hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (S.U. n. 10790, 04/05/2017, Rv. 643939). Restano, di conseguenza, superati quegli arresti, ai quali si riferisce il ricorrente, tesi a limitare l’ammissibilità alla stregua del mancato esercizio di diligente difesa in primo grado da parte della parte che procede alla produzione tardiva in appello. Non emergendo ragioni nuove e persuasive per rimettere la questione alla sede nomofilattica delle Sezioni Unite, il motivo, pertanto, non può che essere disatteso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., a causa di motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile . Secondo la prospettazione impugnatoria la Corte locale aveva illogicamente tratto dai documenti prodotti il convincimento dell’esistenza della servitù, scambiando la vecchia particella, sulla quale era stata costituita cinquant’anni prima la servitù, con altra. Invece che apprezzare un tale errore la sentenza era giunta alla conclusione che le lamentate turbative al passaggio, di cui avevano riferito i testi, riguardavano altro percorso… alternativo e diverso rispetto a quello oggetto della servitù consacrata in tutti gli atti di provenienza del fondo degli attori . 2. 1. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’avevano portata ad affermare la sussistenza della servitù. Vengono, in particolare, interpretati i titoli prodotti, a cominciare dal primo, risalente al 1960 e i successivi frazionamenti. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezionedel caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Risulta evidente che, nonostante gli sforzi dialettici del ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza si contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi inclusa la valenza e portata dei titoli, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento dei titoli, in quanto il vaglio implicherebbe sindacato sul fatto (la riconduzione del bene individuato alla rappresentazione contrattuale). Un tale principio risulta essere già stato più volte affermato già sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il quale consentiva il sindacato di legittimità per le ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo . Si è così precisato che in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Sez. 2, n. 26992, 02/12/2013, Rv. 628758). A fortiori, vigente il nuovo testo del sopra citato n. 5, l’invocato scrutinio risulta radicalmente precluso dalla esistenza di compiuta motivazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1031, 1058 e 1071, co. 2, cod. civ. Con il motivo in parola si pretendono violate le norme enunciate sul presupposto che il fondo servente fosse stato erroneamente individuato in quello del Centrone, non potendosi reputare provato che la servitù costituita con l’atto del 1960 gravasse proprio sulla porzione di suolo successivamente attribuito in sede divisoria, al dot. Centrone, ma vi sono elementi inequivocabili, riferiti dalla stessa sentenza impugnata, che inducono a ritenere che detta servitù insistesse invece sull’altra porzione di terreno derivante dal frazionamento dell’antica particella “118b” . 3. 1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459), peraltro in difetto dispecificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1079 cod. civ. La domanda avrebbe dovuto essere giudicata infondata in quanto gli Amato avevano agito contro il ricorrente sul presupposto che costui avesse impedito loro l’esercizio della servitù apponendo un cancello munito di serratura. Per contro era stata riconosciuta l’esistenza della servitù su ben altro percorso. 4. 1. Il motivo va disatteso. A prescindere dalla circostanza di fatto evidenziata nel motivo (il cancello era collocato su un percorso che non era quello della servitù), non è dubbio che il Centrone si è opposto alla dichiarazione d’esistenza della servitù di passaggio, a prescindere dal percorso di questa, scaturito dai titoli. Ciò solo basta a rigettare il motivo. 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
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