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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15088/2026

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rza di procura speciale e nominarilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale:[OSCURATO:PERSONA] 77T67 H501 C).- RICORRENTE –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026per la cassazione della sentenza n. 2830/11/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 12maggio 2023, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti concui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione, registro ed imposte ipocatastali, a seguito di sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 6521/17/2016,depositata il 27 ottobre 2016.2.

Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio rigettava l’appello della contribuente,ritenendo che:- la cartella fosse motivata, in quanto gli atti collegati (avvisoprodromico impugnato e relativa sentenza) erano statipreventivamente comunicati alla contribuente;- la cartella impugnata era la conseguenza logica-giuridica dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6521/17/2016, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017, che avevadeterminato la nuova base imponibile nella minor somma di4.405.503,25 €, come espressamente richiamato nella cartella;- in conseguenza della sentenza passata in giudicato, operava iltermine decennale di prescrizione, di cui all’art. 2953 c.c. e 41 d.lgs.n. 346/1990.Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/20263.

Con atto notificato in data 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di tre motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso depositatoil 22 gennaio 2024 (lunedì).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 27, comma 2, 33, commi 1, 2, e 4, d.P.R. n. 346/ 1990 (daora anche TUSD), nonché dell’art. 2909 c.c., contestando lavalutazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto chel’Ufficio potesse procedere direttamente ad iscrivere a ruolo le sommeafferenti la dichiarazione di successione n. 12 vol. 9990 n. 10103,senza necessità di procedere ad una nuova attività liquidatoria (equindi alla notifica di un nuovo avviso di liquidazione), nonostante lapresentazione della successiva dichiarazione integrativa n. 13 vol.9990 n. 11177.L’istante ha richiamato gli artt. 27, comma 2, e 33, comma 4,TUSD, nella parte in cui prevedono che l’imposta è nuovamenteliquidata, entro il termine di tre anni, in presenza di una successivadichiarazione integrativa, segnalando che la sentenza n.6521/17/2016 della Commissione tributaria, passata in giudicato,aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che «[…]l’appellante ha presentato in data 20.11.2013 istanza di riliquidazionedell’imposta in base alla dichiarazione di successione modificativa,tenuto conto della mancata costituzione in appello dell’Ufficio e deltempo intercorso tra la data della richiesta e la data di discussionedell’appello, questi avrebbe ben potuto provvedere a riliquidareNumero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’imposta come richiesto dal contribuente e, di conseguenza,dichiarare non dovute le imposte nella misura richiesta con l’avvisoimpugnato e statuire che queste sono dovute in conformità alladichiarazione modificativa» (così a pagina n. 11 del ricorso).In tale direzione, la contribuente ha rilevato che, in base a dettapronuncia, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso con cuiprocedere alla riliquidazione dell’imposta a seguito della successivadichiarazione integrativa presentata, laddove con l’emissione direttadella cartella l’Agenzia aveva, in contrasto con il citato giudicato,omesso di porre in essere la necessaria fase procedimentale per lariliquidazione dell’imposta.1.2.

La doglianza è fondata.A mente dell’art. 27 TUDS, ratione temporis applicabile,«l'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente liquidata, anorma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione didichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6.

Laliquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il terminedi decadenza di tre anni dalla data di presentazione delladichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva ointegrativa» (comma 2).«Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o ladichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele aisensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e allaliquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34.

La rettificadeve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenzadi due anni dal pagamento dell'imposta principale» (comma 3).Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026Risulta, dunque, chiara dal predetto dettato normativo, l’esigenzadi una nuova liquidazione dell’Ufficio a seguito della dichiarazionesostitutiva o integrativa del contribuente.1.2.

Questa Corte con risalente, ma non superato, arresto hachiarito che l'imposta di successione è suscettibile di essere liquidata,dopo la dichiarazione, mediante lo specifico atto a ciò funzionale(l'avviso di liquidazione), la cui attività (di liquidazione) è soggetta atermini di decadenza (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27).All’esito di tale fase, il contribuente resta soggetto alla sola azionedi riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinariodecennale, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questionealtro che il credito da riscuotere, non avendo, quindi, alcun sensodiscorrere di pretese liquidatorie, quanto piuttosto - e unicamente -del diritto di credito, che appunto si prescrive in dieci anni (v.

Cass.n. 1974/2015).1.3.

Ciò posto, va osservato che la sentenza n. 6521/17/2016della Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto ilricorso della contribuente con cui era stato richiesto «[…]l’annullamento dell’avviso di liquidazione e dichiararsi non dovute leimposte richieste […]» (così nella citata pronuncia).E detta sentenza aveva accolto la predetta domanda dellacontribuente, così annullando, nella sostanza, l’avviso impugnato,considerando che «[…] l’appellante ha presentato in data 20.11.2013istanza di riliquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione disuccessione modificativa» e che «tenuto conto della mancatacostituzione in appello dell’Ufficio e del tempo intercorso tra la datadella richiesta e la data di discussione dell’appello, questi avrebbe benpotuto provvedere a riliquidare l’imposta come richiesto dalNumero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026contribuente e, di conseguenza, dichiarare non dovute le impostenella misura richiesta con l’avviso impugnato e statuire che questesono dovute in conformità alla dichiarazione modificativa» (così nellapredetta pronuncia).Ebbene, risulta dal predetto contenuto che il dictum derivantedalla menzionata pronuncia è stato quello dell’annullamentodell’avviso impugnato sul rilievo che l’Agenzia avrebbe «potuto» - main realtà dovuto, non essendo una facoltà, quanto un dovere impostodall’art. 27 citato - riliquidare l’imposta nei termini e nella misurarichiesta dalla contribuente con la dichiarazione integrativa.In tali termini, la menzionata pronuncia non ha determinatol’imposta dovuta, ma si è limitata a stabilire – prescrivendo un modusoperandi, quale norma di azione - che l’Agenzia avrebbepotuto/dovuto riliquidarla in base alla dichiarazione integrativapresentata dalla contribuente, cosa che non era avvenuta.Risulta, pertanto, illegittima l’emissione della cartella impugnata,in quanto postula e presuppone il passaggio procedimentale alla fasedi riscossione, laddove la citata pronuncia ivi posta a base, perquanto sopra detto, non aveva rideterminato la pretesa fiscale,essendosi limitata ad annullare l’originario avviso e ritenuto, coneffetto di giudicato, che l’amministrazione avrebbe dovuto procederealla riliquidazione dell’imposta, adempimento questo che l’Ufficio nonaveva coltivato.2.

Nella valutazione che precede restano assorbiti gli altri duemotivi di impugnazione, concernenti il difetto di motivazionedell’avviso e la decadenza dall’esercizio del potere di riliquidazionedell’imposta a mente dell’art. 27, comma 2, TUSD.Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/20263.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi, accoltoe la sentenza impugnata va cassata; non essedo necessari altriaccertamenti, la causa va decisa nel merito, accogliendo l’originarioricorso dei contribuenti.4.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullandol’atto impugnato.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell’interogiudizio, che liquida in favore della ricorrente, per il primo e secondogrado nella somma rispettiva di 5.000,00 € per competenze e per ilpresente grado nell’importo di 6.000,00 € per competenze, il tuttooltre accessori, in uno al pagamento delle spese vive del presentegrado pari a 200,00 €.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rza di procura speciale e nominarilasciate in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale:[OSCURATO:PERSONA] 77T67 H501 C).- RICORRENTE –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026per la cassazione della sentenza n. 2830/11/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 12maggio 2023, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti concui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione, registro ed imposte ipocatastali, a seguito di sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 6521/17/2016,depositata il 27 ottobre 2016.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio rigettava l’appello della contribuente,ritenendo che:- la cartella fosse motivata, in quanto gli atti collegati (avvisoprodromico impugnato e relativa sentenza) erano statipreventivamente comunicati alla contribuente;- la cartella impugnata era la conseguenza logica-giuridica dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6521/17/2016, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017, che avevadeterminato la nuova base imponibile nella minor somma di4.405.503,25 €, come espressamente richiamato nella cartella;- in conseguenza della sentenza passata in giudicato, operava iltermine decennale di prescrizione, di cui all’art. 2953 c.c. e 41 d.lgs.n. 346/1990.Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Con atto notificato in data 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di tre motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso depositatoil 22 gennaio 2024 (lunedì).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 27, comma 2, 33, commi 1, 2, e 4, d.P.R. n. 346/ 1990 (daora anche TUSD), nonché dell’art. 2909 c.c., contestando lavalutazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto chel’Ufficio potesse procedere direttamente ad iscrivere a ruolo le sommeafferenti la dichiarazione di successione n. 12 vol. 9990 n. 10103,senza necessità di procedere ad una nuova attività liquidatoria (equindi alla notifica di un nuovo avviso di liquidazione), nonostante lapresentazione della successiva dichiarazione integrativa n. 13 vol.9990 n. 11177.L’istante ha richiamato gli artt. 27, comma 2, e 33, comma 4,TUSD, nella parte in cui prevedono che l’imposta è nuovamenteliquidata, entro il termine di tre anni, in presenza di una successivadichiarazione integrativa, segnalando che la sentenza n.6521/17/2016 della Commissione tributaria, passata in giudicato,aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che «[…]l’appellante ha presentato in data 20.11.2013 istanza di riliquidazionedell’imposta in base alla dichiarazione di successione modificativa,tenuto conto della mancata costituzione in appello dell’Ufficio e deltempo intercorso tra la data della richiesta e la data di discussionedell’appello, questi avrebbe ben potuto provvedere a riliquidareNumero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’imposta come richiesto dal contribuente e, di conseguenza,dichiarare non dovute le imposte nella misura richiesta con l’avvisoimpugnato e statuire che queste sono dovute in conformità alladichiarazione modificativa» (così a pagina n. 11 del ricorso).In tale direzione, la contribuente ha rilevato che, in base a dettapronuncia, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso con cuiprocedere alla riliquidazione dell’imposta a seguito della successivadichiarazione integrativa presentata, laddove con l’emissione direttadella cartella l’Agenzia aveva, in contrasto con il citato giudicato,omesso di porre in essere la necessaria fase procedimentale per lariliquidazione dell’imposta.1.2. La doglianza è fondata.A mente dell’art. 27 TUDS, ratione temporis applicabile,«l'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente liquidata, anorma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione didichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. Laliquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il terminedi decadenza di tre anni dalla data di presentazione delladichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva ointegrativa» (comma 2).«Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o ladichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele aisensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e allaliquidazione della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettificadeve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenzadi due anni dal pagamento dell'imposta principale» (comma 3).Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026Risulta, dunque, chiara dal predetto dettato normativo, l’esigenzadi una nuova liquidazione dell’Ufficio a seguito della dichiarazionesostitutiva o integrativa del contribuente.1.2. Questa Corte con risalente, ma non superato, arresto hachiarito che l'imposta di successione è suscettibile di essere liquidata,dopo la dichiarazione, mediante lo specifico atto a ciò funzionale(l'avviso di liquidazione), la cui attività (di liquidazione) è soggetta atermini di decadenza (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27).All’esito di tale fase, il contribuente resta soggetto alla sola azionedi riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinariodecennale, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questionealtro che il credito da riscuotere, non avendo, quindi, alcun sensodiscorrere di pretese liquidatorie, quanto piuttosto - e unicamente -del diritto di credito, che appunto si prescrive in dieci anni (v. Cass.n. 1974/2015).1.3. Ciò posto, va osservato che la sentenza n. 6521/17/2016della Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto ilricorso della contribuente con cui era stato richiesto «[…]l’annullamento dell’avviso di liquidazione e dichiararsi non dovute leimposte richieste […]» (così nella citata pronuncia).E detta sentenza aveva accolto la predetta domanda dellacontribuente, così annullando, nella sostanza, l’avviso impugnato,considerando che «[…] l’appellante ha presentato in data 20.11.2013istanza di riliquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione disuccessione modificativa» e che «tenuto conto della mancatacostituzione in appello dell’Ufficio e del tempo intercorso tra la datadella richiesta e la data di discussione dell’appello, questi avrebbe benpotuto provvedere a riliquidare l’imposta come richiesto dalNumero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/2026contribuente e, di conseguenza, dichiarare non dovute le impostenella misura richiesta con l’avviso impugnato e statuire che questesono dovute in conformità alla dichiarazione modificativa» (così nellapredetta pronuncia).Ebbene, risulta dal predetto contenuto che il dictum derivantedalla menzionata pronuncia è stato quello dell’annullamentodell’avviso impugnato sul rilievo che l’Agenzia avrebbe «potuto» - main realtà dovuto, non essendo una facoltà, quanto un dovere impostodall’art. 27 citato - riliquidare l’imposta nei termini e nella misurarichiesta dalla contribuente con la dichiarazione integrativa.In tali termini, la menzionata pronuncia non ha determinatol’imposta dovuta, ma si è limitata a stabilire – prescrivendo un modusoperandi, quale norma di azione - che l’Agenzia avrebbepotuto/dovuto riliquidarla in base alla dichiarazione integrativapresentata dalla contribuente, cosa che non era avvenuta.Risulta, pertanto, illegittima l’emissione della cartella impugnata,in quanto postula e presuppone il passaggio procedimentale alla fasedi riscossione, laddove la citata pronuncia ivi posta a base, perquanto sopra detto, non aveva rideterminato la pretesa fiscale,essendosi limitata ad annullare l’originario avviso e ritenuto, coneffetto di giudicato, che l’amministrazione avrebbe dovuto procederealla riliquidazione dell’imposta, adempimento questo che l’Ufficio nonaveva coltivato.2. Nella valutazione che precede restano assorbiti gli altri duemotivi di impugnazione, concernenti il difetto di motivazionedell’avviso e la decadenza dall’esercizio del potere di riliquidazionedell’imposta a mente dell’art. 27, comma 2, TUSD.Numero registro generale 97/2024Numero sezionale 2239/2026Numero di raccolta generale 15088/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi, accoltoe la sentenza impugnata va cassata; non essedo necessari altriaccertamenti, la causa va decisa nel merito, accogliendo l’originarioricorso dei contribuenti.4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, annullandol’atto impugnato.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell’interogiudizio, che liquida in favore della ricorrente, per il primo e secondogrado nella somma rispettiva di 5.000,00 € per competenze e per ilpresente grado nell’importo di 6.000,00 € per competenze, il tuttooltre accessori, in uno al pagamento delle spese vive del presentegrado pari a 200,00 €.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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