CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45927/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato il 4 febbraio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce un unico motivo per violazione degli artt. 184 cod. proc. pen., 23, comma 2, del d.l. 149/2020 e 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione alla tardività della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita senza l'osservanza del termine di giorni venti. Si rappresenta che la questione era stata ritualmente eccepita con comunicazione scritta inoltrata via p.e.c. alla Corte di appello sei giorni prima dell'udienza, ma che la Corte di merito l'ha ignorata del tutto non avendo disposto il rinvio del processo con la concessione di un nuovo termine. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello in ragione della fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Dalla diretta verifica degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di vizio processuale, risulta che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato in data 4 gennaio 2021 con notifica a mezzo p.e.c. inviata al difensore per l'udienza fissata per il giorno 20 gennaio 2021, e che in sede di conclusioni scritte, depositate ai sensi dell'art.23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, la difesa ha ritualmente eccepito la tardività della notifica della citazione dell'imputato. La Corte ha omesso di considerare l'eccezione difensiva che era da ritenersi, invece, fondata per l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di giorni venti previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. con la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio tempestivamente eccepita dalla parte interessata prima della definizione del giudizio trattato nelle forme del procedimento camerale cartolare in applicazione della succitata normativa emergenziale. Sotto tale profilo deve, infatti, evidenziarsi come le disposizioni di cui all'art.23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, non abbiano previsto alcuna deroga rispetto all'ordinario termine di comparizione regolato dall'art. 601 cod. proc. pen. e fissato nella stessa durata sia per le decisioni assunte dalla Corte di appello in dibattimento, sia per le forme camerali di cui dall'art. 599, cod. proc. pen., riguardando il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione (Sez. 6, n. 7425 del 11/01/2018, Benjakaj, Rv. 272369). Allo stesso modo deve ritenersi pacifico che anche per il rito camerale cartolare, previsto dalla normativa sopra richiamata per il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di comparizione sia quello ordinario di giorni venti di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il più breve termine di dieci giorni previsto dall'art.127 cod. proc. pen. sarebbe peraltro incompatibile con il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dal citato art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 per la richiesta di discussione orale delle parti e per quella dell'imputato di partecipare all'udienza. Da quanto sopra osservato consegue la nullità della sentenza di appello, che deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021 Il C lere estensore residente o Amoroso 12 e lui tefano [OSCURATO:PERSONA]