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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2019

Cassazione n. 25650/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 10295-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati - avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandrina, [OSCURATO:PERSONA], Arcangelo, Assunta e Pietro affinché fosse accertata l'avvenuta usucapione dei beni caduti nella successione dei defunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano i convenuti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], i quali si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione dei beni secondo le quote da formare giudizialmente.

Il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 33 del 2014 assegnava i beni ai convenuti costituitisi, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei medesimi.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'attore il quale lamentava l'intervenuta decadenza dei convenuti dalla domanda riconvenzionale di divisione, nonché l'illegittimità della condanna al rilascio dei beni assegnati alle controparti, non essendo stata richiesta.

La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 532 del 24 gennaio 2019 ha rigettato l'appello.

Quanto al primo motivo, osservava che la questione relativa alla tempestività della domanda riconvenzionale aveva costituito oggetto della sentenza non definitiva del Tribunale n. 710/2006, che aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale fosse tempestiva, sentenza non definitiva che non era stata oggetto di appello immediato né di riserva di gravame, essendo quindi passata in cosa giudicata.

Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- Quanto al secondo motivo di appello, rilevava che la sentenza che approvi il progetto di divisione, laddove disponga anche l'assegnazione dei beni ai condividenti, ha natura esecutiva e di condanna, il che postula il rilascio dei beni da parte di colui che ne sia attualmente in possesso.

Ciò trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 195 disp. att. c.p.c., che prevede che il decreto del giudice istruttore di approvazione del processo verbale che contenga l'attribuzione delle quote costituisce titolo esecutivo.

Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso ripropone sostanzialmente quanto già dedotto in grado di appello e lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere anche i giudici di secondo grado attribuito alla sentenza che dispone la divisione efficacia esecutiva quanto all'ordine di rilascio dei beni attribuiti agli altri condividenti.

Si sostiene che in tal modo il giudice avrebbe interferito con il potere dispositivo delle parti, pronunciando una condanna dalle stesse non richiesta.

Il motivo è infondato.

Come affermato da questa Corte, in tema di divisione giudiziale, la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto e contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo (art. 789 cod. proc. civ. e art. 195 disp. att. cod. proc. civ.).

Ne deriva che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, nessuna esclusa, anzi principalmente compresa in esse quella diretta ad Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota dal condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo idoneo a giustificare l'ulteriore sua detenzione (Cass. n. 28697/2013 che richiama in motivazione Cass. n. 1015/1955).

Trattasi di efficacia correlata alla stessa funzione del giudizio di divisione e che prescinde da una esplicita richiesta di condanna al rilascio, derivando dal fatto che, essendo il condividente assegnatario riconosciuto proprietario esclusivo del bene in origine comune, ha titolo a reclamare, già in forza della sentenza di divisione, il rilascio dei beni componenti la sua quota dagli altri coeredi (in tal senso si veda anche Cass. n. 13316/2015, secondo cui il decreto di approvazione dell'attribuzione di quote nelle operazioni di divisione, emanato ai sensi dell'art. 195 disp. att., cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo eseguibile anche nei confronti del terzo detentore del bene, il quale è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione forzata per rilascio solo a condizione della esistenza in suo favore di un titolo autonomo).

Va ricordato quanto è stato di recente affermato n relazione all'analoga questione concernente la condanna al pagamento del conguaglio in favore del condividente assegnatario di beni di valore superiore a quello della propria quota ideale, e precisamente a quanto statuito da Cass. n. 25078/2020, a mente della quale l'omessa indicazione, nel dispostivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.

Così come il conguaglio risulta funzionale a dare piena attuazione alla divisione, ed alla funzione di apporzionamento che essa assolve per i condividenti, tanto che la condanna al suo pagamento deve reputarsi quanto meno implicita nella sentenza che ne abbia in motivazione previsto la corresponsione, analogamente deve reputarsi funzionale alla detta finalità anche la condanna al rilascio della quota in favore del condividente assegnatario, che altrimenti, ed in palese violazione di evidenti esigenze di economia processuale, sarebbe costretto ad instaurare un nuovo giudizio per il solo rilascio del bene.

Né rileva a tal fine la circostanza che l'opposizione all'esecuzione proposta dal ricorrente nei confronti dell'esecuzione intrapresa dagli altri condividenti prima del passaggio in giudicato della sentenza di divisione sia stata accolta, atteso che trattasi di una piana applicazione del principio di recente affermato da questa Corte con la sentenza n. 2357/2019, che correggendo in parte le affermazioni contenute in Cass. n. 20961/2018, ha precisato che in tema di scioglimento della comunione, le statuizioni di condanna finalizzate a dare piena attuazione alla divisione come, nel caso deciso dal precedente in esame, quella di pagamento dei conguagli (ovvero quella di rilascio del bene oggetto invece del presente ricorso) non siano suscettibili di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionate come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione (o sulla divisione), che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legate da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.

Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -5- Trattasi di questione che però attiene all'individuazione del momento a partire dal quale è dato agire in via esecutiva per il creditore, ma che non investe invece il diverso interrogativo posto dal ricorso della possibilità o meno di adottare una statuizione di condanna al rilascio del bene, pur in assenza di una richiesta dell'interessato, interrogativo al quale, come detto, deve fornirsi risposta positiva, trattandosi di effetto conseguenziale voluto dal legislatore come appunto esplicitato dal testo dell'art. 195 disp. att. c.p.c., e che risponde altresì ad un'evidente esigenza di economia processuale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a provvedere per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10295-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati - avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandrina, [OSCURATO:PERSONA], Arcangelo, Assunta e Pietro affinché fosse accertata l'avvenuta usucapione dei beni caduti nella successione dei defunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano i convenuti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], i quali si opponevano alla domanda ed in via riconvenzionale chiedevano procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione dei beni secondo le quote da formare giudizialmente. Il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 33 del 2014 assegnava i beni ai convenuti costituitisi, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei medesimi. Avverso tale sentenza proponeva appello l'attore il quale lamentava l'intervenuta decadenza dei convenuti dalla domanda riconvenzionale di divisione, nonché l'illegittimità della condanna al rilascio dei beni assegnati alle controparti, non essendo stata richiesta. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 532 del 24 gennaio 2019 ha rigettato l'appello. Quanto al primo motivo, osservava che la questione relativa alla tempestività della domanda riconvenzionale aveva costituito oggetto della sentenza non definitiva del Tribunale n. 710/2006, che aveva ritenuto che la domanda riconvenzionale fosse tempestiva, sentenza non definitiva che non era stata oggetto di appello immediato né di riserva di gravame, essendo quindi passata in cosa giudicata. Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- Quanto al secondo motivo di appello, rilevava che la sentenza che approvi il progetto di divisione, laddove disponga anche l'assegnazione dei beni ai condividenti, ha natura esecutiva e di condanna, il che postula il rilascio dei beni da parte di colui che ne sia attualmente in possesso. Ciò trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 195 disp. att. c.p.c., che prevede che il decreto del giudice istruttore di approvazione del processo verbale che contenga l'attribuzione delle quote costituisce titolo esecutivo. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso ripropone sostanzialmente quanto già dedotto in grado di appello e lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere anche i giudici di secondo grado attribuito alla sentenza che dispone la divisione efficacia esecutiva quanto all'ordine di rilascio dei beni attribuiti agli altri condividenti. Si sostiene che in tal modo il giudice avrebbe interferito con il potere dispositivo delle parti, pronunciando una condanna dalle stesse non richiesta. Il motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, in tema di divisione giudiziale, la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto e contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo (art. 789 cod. proc. civ. e art. 195 disp. att. cod. proc. civ.). Ne deriva che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, nessuna esclusa, anzi principalmente compresa in esse quella diretta ad Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota dal condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo idoneo a giustificare l'ulteriore sua detenzione (Cass. n. 28697/2013 che richiama in motivazione Cass. n. 1015/1955). Trattasi di efficacia correlata alla stessa funzione del giudizio di divisione e che prescinde da una esplicita richiesta di condanna al rilascio, derivando dal fatto che, essendo il condividente assegnatario riconosciuto proprietario esclusivo del bene in origine comune, ha titolo a reclamare, già in forza della sentenza di divisione, il rilascio dei beni componenti la sua quota dagli altri coeredi (in tal senso si veda anche Cass. n. 13316/2015, secondo cui il decreto di approvazione dell'attribuzione di quote nelle operazioni di divisione, emanato ai sensi dell'art. 195 disp. att., cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo eseguibile anche nei confronti del terzo detentore del bene, il quale è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione forzata per rilascio solo a condizione della esistenza in suo favore di un titolo autonomo). Va ricordato quanto è stato di recente affermato n relazione all'analoga questione concernente la condanna al pagamento del conguaglio in favore del condividente assegnatario di beni di valore superiore a quello della propria quota ideale, e precisamente a quanto statuito da Cass. n. 25078/2020, a mente della quale l'omessa indicazione, nel dispostivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. Così come il conguaglio risulta funzionale a dare piena attuazione alla divisione, ed alla funzione di apporzionamento che essa assolve per i condividenti, tanto che la condanna al suo pagamento deve reputarsi quanto meno implicita nella sentenza che ne abbia in motivazione previsto la corresponsione, analogamente deve reputarsi funzionale alla detta finalità anche la condanna al rilascio della quota in favore del condividente assegnatario, che altrimenti, ed in palese violazione di evidenti esigenze di economia processuale, sarebbe costretto ad instaurare un nuovo giudizio per il solo rilascio del bene. Né rileva a tal fine la circostanza che l'opposizione all'esecuzione proposta dal ricorrente nei confronti dell'esecuzione intrapresa dagli altri condividenti prima del passaggio in giudicato della sentenza di divisione sia stata accolta, atteso che trattasi di una piana applicazione del principio di recente affermato da questa Corte con la sentenza n. 2357/2019, che correggendo in parte le affermazioni contenute in Cass. n. 20961/2018, ha precisato che in tema di scioglimento della comunione, le statuizioni di condanna finalizzate a dare piena attuazione alla divisione come, nel caso deciso dal precedente in esame, quella di pagamento dei conguagli (ovvero quella di rilascio del bene oggetto invece del presente ricorso) non siano suscettibili di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionate come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione (o sulla divisione), che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legate da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità. Ric. 2019 n. 10295 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -5- Trattasi di questione che però attiene all'individuazione del momento a partire dal quale è dato agire in via esecutiva per il creditore, ma che non investe invece il diverso interrogativo posto dal ricorso della possibilità o meno di adottare una statuizione di condanna al rilascio del bene, pur in assenza di una richiesta dell'interessato, interrogativo al quale, come detto, deve fornirsi risposta positiva, trattandosi di effetto conseguenziale voluto dal legislatore come appunto esplicitato dal testo dell'art. 195 disp. att. c.p.c., e che risponde altresì ad un'evidente esigenza di economia processuale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a provvedere per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per i
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