CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 30821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tei;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, il Tribunale per i minorenni diBologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del Pubblicoministero, avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa a XXXXXXXXXXXXXX con la sentenza del 6 dicembre 2023, irrevocabileil 22.3.2024 in quanto concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. inpresenza di cause ostative. Il Tribunale acquisiva il fascicolo della cognizione,rilevando che dal certificato penale ivi contenuto non si evinceva la precedentecondanna; nondimeno, riteneva di non poter revocare il beneficio in quanto ilgiudice avrebbe potuto conoscere il precedente ostativo acquisendo un certificatopenale aggiornato e lo stesso Pubblico ministero avrebbe potuto impugnare ilprovvedimento rilevando il vizio mediante acquisizione del casellario.2. Avvero l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministerocensurando la decisione per essere stata assunta in violazione del dispostodell’art. 168 cod. pen. come interpretato da questa Corte di legittimità consentenza delle Sezioni Unite n. 37345 del 23.4.2015.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 37345 del23/04/2015, Rv. 264318-01, hanno affermato che il giudicedell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma 4cod. pen., in presenza di cause ostative, a meno che tali cause nonfossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine, ilgiudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo,il fascicolo del giudizio.Nella motivazione, la Corte è pervenuta a tale statuizionesuperando l’orientamento giurisprudenziale precedente, il qualesubordinava la revoca alla non conoscenza e non conoscibilità delprovvedimento.In particolare, ha ritenuto che la possibilità della conoscenza deiprecedenti ostativi, non noti al giudice che concesse la sospensionecondizionale della esecuzione della pena, non sia di ostacolo allarevoca del beneficio nella fase della esecuzione. Ha osservato che “lastatuizione di concessione della sospensione condizionale dellaesecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile,non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale: sulpiano della struttura del provvedimento, consiste essenzialmente in ungiudizio (non di accertamento, bensì) prognostico; e quanto al profilofunzionale, l'effetto giuridico prodotto è essenzialmente temporaneo,provvisorio e sottoposto alle condiciones stabilite dalla legge e, neicasi consentiti, anche imposte dal giudice”; ha, ritenuto che, per talemotivo, la concessione del beneficio resta assistita dalla preclusione"debole", in virtù del principio generale dell'ordinamento del divietodel ne bis in idem, la quale copre esclusivamente il "dedotto" e nonanche il "deducibile" ed ha ritenuto che rispetto alla deduzione dellecause ostative preesistenti, sebbene conoscibili, ma in concreto ignoteal giudice della cognizione, la preclusione costituita dal giudicatorisulta recessiva. Ha osservato che l'ambito dei nova che consentonodi superare il giudicato debole “non è circoscritto alla classe deglielementi cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sullamedesima, ma comprende anche elementi pregressi o coevi che,tuttavia, non abbiano formato oggetto di veruna considerazione daparte del giudice. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, stabilitoche la preclusione "debole", la quale opera rebus sic stantibus, puòessere superata sulla base non solo di elementi «emersisuccessivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo»ma anche sulla base di elementi storicamente «preesistenti» ma «nonpresi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, Servadei,Rv. 250350; cui adde Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua,Rv. 256701, circa «fatti antecedenti» non oggetto di valutazione; eSez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358, in tema direvoca in executivis dell'indulto applicato in fase di cognizione adispetto della oggettiva preesistenza di causa ostativa, non nota algiudice concedente e, pertanto, non presa in esame).”3. Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione del Tribunaleper i Minorenni di Bologna si è discostato dai principi espressi dalleSezioni Unite. Con l'ordinanza in esame ha rigettato l’istanza di revocadel beneficio formulata dal Pubblico ministero, pur avendo accertatoche il precedente ostativo non risultava in atti, sulla base della merapresunzione della conoscibilità dei precedenti penali, per la risalenzanel tempo, al momento della concessione del beneficio. In tal modo,tuttavia, il Giudice è incorso in una erronea applicazione della legge inquanto ha considerato non i dati effettivamente noti al giudicante e,quindi, rientranti nell’ambito della sua valutazione, ma quelli chepotevano essere conosciuti, pur non essendolo stati.4. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Bolognaperché proceda a nuovo giudizio in applicazione dei principi di dirittoenunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per iMinorenni di Bologna.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.