CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 32731/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23259/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.RE G. SICILIA, SEZ.DIST.CATANIAn. 7803/2019 depositata i l 27/12/2019 , udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2011 relativamente all’immobile sito in Catania, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109, lamentando la duplicazione della pretesa di pagamento, il difetto di motivazione, la mancata applicazione dell’esenzione dovuta e la violazione del principio del contraddittorio. 2. Il ricorso, rigettato in primo grado, è stato accolto in appello. Nella sentenza impugnata si legge che: • “ sono stati emessi dal Comune due avvisi di accertamento per la stessa annualità, il secondo dei quali, relativo a questo procedimento, al limite della decadenza e senza nessuna esplicita motivazione sulla emissione di un secondo avviso di accertamento per la stessa annualità”; • “ l’art. 7, comma 2 - bis, d.l. n. 203 del 2005 … ha stabilito che l’esenzione disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Pertanto, ai fini della spettanza dell’esenzione non è richiesto dovesse trattarsi di attività non commerciali. In altri termini, con il comma 2-bis citato, ai fini dell’esenzione in parola, viene meno il requisito oggettivo riferito alla natura dell’attività esercitata, divenendo sufficiente la sola qualificazione dell’ente contenuta nello statuto”. 3. Il Comune di Catania ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 4.La contribuente ha resistito con controricorso. 5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 19 ottobre 2022. Il Comune ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha dedotto: 1) l’illegittima applicazione del principio di unicità degli atti impositivi, atteso che tale regola è sancita solo per le imposte sui redditi e non per l’ic.i./i.m.u.; 2) l’erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del comma 2-bis abrogato relativamente al periodo di imposta in esame e non avendo tenuto conto dell’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, che consente di applicare l’esenzione agli immobili con destinazione mista, proporzionalmente alla porzione in cui si svolge l’attività esente, a condizione che sia stata presentata l’apposita dichiarazione, con le prescritte indicazioni, e sia fornita la prova dell’esercizio dell’attività con modalità non commerciali (ed in particolare dei requisiti individuati dal decreto del M.e.f. n. 200 del 2012); 3) la violazione dell’art. 2907 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto che la mancata contestazione, da parte del Comune, del carattere religioso dell’ente ovvero del requisito soggettivo si estendesse automaticamente a quello oggettivo. 2. La controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale rispetto alla carenza di auto-sufficienza ed all’infondatezza del ricorso, il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, dovendo, in base allo Statuto del Comune di Catania, la procura ad litemessere sottoscritta dal dirigente del competente ufficio, mentre, nel caso di specie, risulta sottoscritta dal vice-sindaco. 3. In primo luogo vanno disattese le eccezioni preliminari della controricorrente. In primo luogo, ai sensi degli artt. 50 e 53 del d.lgs. n. 267 del 2000, il sindaco rappresenta il Comune ed è sostituito dal vicesindaco in caso di impedimento temporaneo, sicché sicuramente a tali organi spetta la legittimazione processuale, eventualmente in aggiunta a quella di altri organi, prevista da statuto o regolamenti comunali. Per completezza va aggiunto che nel processo tributario il difetto di legittimazione "ad causam" della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (Sez. 5, n. 5110 del 21/02/2019, Rv. 652955 -01). Anche in sede tributaria, difatti, trova applicazione l’art. 182, secondo comma, cod.proc.civ., secondo cui, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa; l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. In definitiva, l’eventuale difetto di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto l’atto di appello non ne determinerebbe l’inammissibilità, ma comporterebbe piuttosto la necessità di avviare il procedimento per regolarizzare la costituzione della parte. Il ricorso risulta, inoltre, auto-sufficiente, non contendo, peraltro, alcun rinvio ad atti diversi dalla sentenza. 4. La prima censura, avente ad oggetto il principio di unicità dell’avviso di accertamento, è inammissibile, in quanto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non desume alcuna conseguenza dall’esistenza di un altro avviso di accertamento relativo alla medesima annualità (come, peraltro, confermato dallo stesso ricorrente, che, nella memoria ex art. 378 cod.proc.civ., ne ha precisato la proposizione in via solo eventuale). 5. Sono, invece, fondate le altre due censure che possono essere esaminate congiuntamente. 6. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n.917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7e, in considerazione delle decisioni della Commissione dell’Unione europea del 19 dicembre 2012 e della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, nelle cause riunite C-622/16 P - C - 623/16 P, C - 624/16 P, la compatibilità dell’esenzione con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, sussiste soltanto laddove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, sicché l'attività deve essere svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Sez. 5, n. 6795 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 657546 -01). In definitiva, pur non potendo applicarsi al periodo di imposta 2011, la disciplina introdotta successivamente dall’art. 91- bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012, che ha abrogato l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazione, in l. n. 248 del 2005 (articolo che prevedeva che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse), l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005 non può applicarsi in quanto, come ormai chiarito, è in contrasto con il divieto comunitario di aiuti di Stato. 7. In conclusione, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, mentre devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimit