CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 03506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo alla personalità negativa dell'imputato (del quale sono stati richiamati i gravi precedenti anche specifici, oltre che per i delitti di lesioni, resistenza, minaccia e violazione di domicilio), in una con l'assenza di elementi - allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli atti - suscettibili di positiva valutazione; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il