CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 23387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 598/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/06/2025 R.G.N. 455/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu Dmeorot dti. r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’INAIL, è statosottoposto a procedimento disciplinare il 16 luglio 2014,procedimento sospeso per la pendenza di un giudizio penaleavente ad oggetto i medesimi fatti. Nel processo penale illavoratore è stato inizialmente condannato; successivamentela Corte d’Appello penale ha dichiarato il non luogo a procedereper intervenuta prescrizione.2. Con nota del 10 novembre 2021 l’Ufficio ProcedimentiDisciplinari dell’INAIL ha riattivato il procedimento disciplinare,all’esito del quale ha irrogato all’incolpato la sanzione dellicenziamento senza preavviso.3. Il giudice di primo grado, adito da [OSCURATO:PERSONA], haritenuto maturata la decadenza dall’azione disciplinare ai sensidell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. 165/2001, dichiarandol’illegittimità del licenziamento e condannando l’INAIL alrisarcimento del danno.4. La Corte di appello di Milano ha riformato integralmente ladecisione del Tribunale, rigettando le domande del lavoratoree condannandolo alle spese di lite.La Corte distrettuale ha ritenuto che la riattivazione delprocedimento disciplinare fosse tempestiva. In particolare, haaffermato che il termine di decadenza previsto dall’art. 55-ter,comma 4, del d.lgs. 165/2001 decorre dal momento in cuil’UPD riceve comunicazione del passaggio in giudicato dellaNumero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026sentenza dalla cancelleria del giudice penale. NumTerao ldei r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026comunicazione sarebbe pervenuta all’INAIL soltanto il 20settembre 2021, con la trasmissione della sentenza munitadell’attestazione di definitività. Pertanto, alla data del 10novembre 2021 il termine perentorio previsto dal citato art. 55-ter non era spirato.5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso articolato in tre motivi, illustrati da memoria,cui resiste con controricorso l’INAIL.6. La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione/falsaapplicazione dell’art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001, neltesto inserito dall’art. 69 del dlgs n. 150/2009, in relazione agliartt.11 e 12 delle preleggi, dell’art. 154 disp. att. c.p.p.,dell’art. 97 Cost.; erronea/falsa applicazione dell’art. 55 terd.lgs. n.165/2001 (testo riforma Brunetta) «con previsione didecorrenza del termine per la riattivazione del procedimentodisciplinare dalla comunicazione della cancelleria per naturainterpretativa della Legge Madia (d.lgs. 75/2017)».Si assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto diancorare il dies a quo del termine decadenziale di 60 giorni alla«comunicazione da parte della cancelleria del giudice» dellasentenza penale irrevocabile in forma integrale, dandocarattere decisivo alla «disponibilità integrale delprovvedimento con attestazione di irrevocabilità».Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma chela disposizione prevista dall’art. 55 ter, comma 4, nel testointrodotto dal d.lgs. n. 150/2009, secondo cui «ilprocedimento disciplinare, è rispettivamente, ripreso e riapertoNumero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026entro sessanta giorni dalla comunicazione della senNutmeenroz dai r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’amministrazione di appartenenza del lavoratore», deveessere interpretata alla luce della modifica attuata dal d.lgs. n.75/2017, con la conseguenza che assume rilievo la sola«comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice».Ad avviso del ricorrente l’argomentazione della Corte viola, inprimo luogo, l’art. 11 delle preleggi, che stabilisce il principiofondamentale della irretroattività della legge, per cui al caso dispecie si può applicare solo l’art. 55 ter, nel testo inseritodall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, e non quellosuccessivamente modificato.In secondo luogo, l’argomentazione della Corte meneghinaviola l’art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che«Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro sensoche quello fatto palese dal significato proprio delle parolesecondo la connessione di esse, e dalla intenzione dellegislatore».Secondo il tenore letterale dell’art. 55 ter, comma 4, vigenteratione temporis, per la decorrenza del termine sarebberilevante e sufficiente qualsiasi conoscenza della sentenzapenale da parte della pubblica amministrazione, a prescinderedalla comunicazione della cancelleria del giudice che hapronunciato quella sentenza.2. Con il secondo mezzo si deduce testualmente la«violazione/falsa applicazione di “art. 55-ter” (comma “4”)d.lgs. “165/2001”, in relazione all’“art. 154” disp. att. c.p.p. eart.97 costituzione: erronea valutazione del dies a quo da cuifar decorrere il termine perentorio di “60” giorni dalla“comunicazione” della sentenza penale da parte della“cancelleria”, regole sulla “riapertura/riattivazione” e sullaNumero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026“nuova decorrenza integrale dei termini”, con deduzioneNu mdeerol ldai r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026“decadenza” del potere disciplinare».La Corte territoriale, sempre allo scopo di sostenerel’insussistenza della decadenza dell’INAIL dalla riattivazione delprocedimento disciplinare, ritiene erroneamente la necessità diancorare il dies a quo per la decorrenza del termine solo ad unevento certo e, quindi, all’effettiva comunicazione da partedella cancelleria del Giudice, laddove ad avviso del ricorrente,può ritenersi sufficiente una conoscenza «qualificata» eoggettivamente verificabile (ad es. comunicazione dellacancelleria di presenza dell’attestazione di passaggio ingiudicato), come tale idonea a garantire il rispetto del principiodi certezza.Nel caso di specie l’INAIL aveva già acquisito, in via qualificata,la conoscenza dell’esito penale (sentenza integrale) il23.03.2020, data in cui la sentenza è statadepositata/pubblicata, aveva acquisito la copia integrale dellasentenza in formato PDF almeno il 30.03.2020 ed aveva avutoconoscenza dell’attestazione del passaggio in giudicato al29.04.2021. L’INAIL, quindi, a partire da detta ultima data, erain possesso di tutti i dati richiamati dall’art. 55 ter comma 4 deld.lgs. n.165/2001 per riattivare il procedimento disciplinaresospeso.3. Con il terzo motivo è denunciata la «violazione/falsaapplicazione dell’art. 55-ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, inrelazione all’art. 154 disp. att. c.p.p. e art. 97 costituzione: lacomunicazione di cui all’art. 55 ter comma 4 non va correlataalla comunicazione da parte della cancelleria del testo integraledella sentenza irrevocabile».Il ricorrente insiste nel sostenere che la Corte d’Appelloavrebbe erroneamente individuato il dies a quo per il decorsoNumero registro generale 534/2026del termine di decadenza dell’azione disciplinare; tale termine Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 23387/2026non dovrebbe decorrere dalla comunicazione formale delData pubblicazione 17/07/2026passaggio in giudicato della sentenza penale da parte dellacancelleria, ma dal momento in cui l’amministrazione haacquisito conoscenza legale della decisione penale. Poichél’amministrazione avrebbe avuto conoscenza della sentenzamolto prima del settembre 2021, la riattivazione delprocedimento disciplinare risulterebbe tardiva e quindi ilprocedimento disciplinare dovrebbe ritenersi estinto perdecadenza.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante laloro sostanziale connessione e costituendo frammenti diun’unica e complessiva contestazione.4.1. Va preliminarmente richiamato il principio affermato daquesta Corte (Cass. n. 18362/2023) secondo cui in tema dipubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art.55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo rationetemporis applicabile antecedente alla modifica attuata dald.lgs. n. 75/2017), per la ripresa del procedimento disciplinaresospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dallacomunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penalecomprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, lanorma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quellosistematico, va letta congiuntamente all'art. 154-ter disp. att.c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d'ufficio deldispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale delprovvedimento, che costituisce notizia "circostanziata"dell'illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell'addebitoda parte dell'autorità disciplinare competente.4.2. Più di recente la Corte ( Cass. n. 7267/2024), nel ribadiredetto orientamento, ha escluso l’asserito carattere innovativoNumero registro generale 534/2026della modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017 quanto allaN umero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 23387/2026individuazione del dies a quo fissato ai fini della riattivazioneData pubblicazione 17/07/2026del procedimento disciplinare.Al richiamato principio il Collegio intende dare continuità,perché meritano piena condivisione le argomentazioni, quirichiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., poste a fondamentodella pronuncia, con la quale si è evidenziato che: «ècondivisibile la decisione della Corte territoriale laddove haritenuto che «attesa la natura perentoria del termine di 60giorni in discussione … è necessario ancorare il dies a quo perla decorrenza del termine ad un evento certo quale lacomunicazione della cancelleria». Condivisibile è anchel’assunto che la modifica apportata all’art. 55-ter, comma 4,del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (che haaggiunto le parole «da parte della cancelleria del giudice»)«non ha una portata innovativa della previsione precedente,bensì una valenza solo interpretativa». Non si tratta diriconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel2017 (e non applicabile nel caso di specie ratione temporis,posto che l’illecito disciplinare era stato commesso inprecedenza: v. art. 22, comma 12, d.lgs. n. 75 del 2017), maanzi proprio di constatare che l’intervenuta modifica legislativanon incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmenonel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrariodesunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La tesisecondo cui il dies a quo dovrebbe in ogni caso essereindividuato nella scadenza del termine assegnato allacancelleria del giudice penale per comunicare la sentenza allapubblica amministrazione, oltre ad essere smentita dal tenoreletterale dell’art. 55-ter, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001 (chefa chiaramente riferimento alla «comunicazione dellaNumero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026sentenza» e non al termine per la sua comunicazione), èN aumnecroh dei r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026irrazionale, perché pretende di fare decorre un termineperentorio fissato per un adempimento della pubblicaamministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un terminefissato ad altra e diversa amministrazione.»4.3. A dette condivisibili considerazioni va aggiunto che il d.lgs.n. 150/2009, oltre a dettare la disciplina dei «rapporti fraprocedimento disciplinare e procedimento penale», ha anchecontestualmente inserito nel codice di procedura penale l’art.154 ter, intitolato «comunicazione della sentenza penale»,sicché l’interpretazione sistematica dell’art. 55 ter, comma 4,del d.lgs. n. 165/2001 induce a ritenere che la comunicazionealla quale la disposizione fa riferimento non possa che esserequella imposta dal legislatore alla cancelleria del giudicepenale.4.4. Erra il ricorrente nell’affermare che un diverso principiosarebbe stato enunciato da Cass. n. 17465/2024, perché, alcontrario, la pronuncia, resa in una fattispecie nonsovrapponibile a quella oggetto di causa (nella quale sidiscuteva della legittimità della ripresa in data antecedente allacomunicazione ad opera della cancelleria penale), ha ribaditol’orientamento sopra richiamato e si è limitata a precisare, inciò confermando quanto già affermato da Cass. n. 12662/2019,che non è preclusa alla P.A. una riattivazione disposta primadel passaggio in giudicato della sentenza penale irrevocabile (equindi della sua comunicazione) perché «il termine di cui all'art.55-ter, comma 1, D.lgs.n. 165/2001 risulta stabilito a favoredel lavoratore, imponendo alla P.A. una sollecita riattivazione,una volta acquisita la decisione assunta in sede penale, e non,quindi, un termine dilatorio, prima del decorso del quale aldatore di lavoro sia preclusa la ripresa o riapertura delNumero registro generale 534/2026procedimento disciplinare ». Ciò vale a dire che il termine Numero sezionale 3167/2026Numero di raccolta generale 23387/2026decadenziale per la ripresa del procedimento disciplinare operaData pubblicazione 17/07/2026solo in caso di riattivazione successiva all’irrevocabilità dellasentenza penale e decorre dalla comunicazione previstadall’art. 154 ter c.p.p., ma questo non esclude che la ripresapossa essere anteriore ed avvenire sulla base di comunicazionidiverse da quella sopra indicata, comunicazioni che, peraltro,non sono idonee a provocare la decorrenza del termine didecadenza ( in tal senso la già citata Cass. n. 12662/2019).5. In conclusione, il ricorso va respinto.6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese delgiudizio di cassazione.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 534/2026Numero sezionale 3167/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commaN u1me-rbo disi r accolta generale 23387/2026Data pubblicazione 17/07/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di cassazione, il 01.07.2026.Il Consigliere est. La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]