CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 – n. 174/2019, depositata l’11 aprile2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 34999/2019Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 17539/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’agente per la riscossione notificava, in data 22 maggio2015, a [OSCURATO:PERSONA] comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 06776-2015-0000800-000, sulla base del mancatopagamento di pregresse carelle esattoriali, per la complessivasomma di € 159.517,99.2. Avverso tale atto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Matera laquale, con sentenza n. 365/2016, depositata il 26 luglio 2016,lo accoglieva, annullando l’avviso, sulla base del fatto che gliimmobili attinti dall’iscrizione facevano parte di un fondopatrimoniale, e che i crediti in questione erano stati contrattiper scopi estranei ai bisogni familiari (secondo quanto previstodall’art. 170 c.c.).3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata – sez. n. 2, con sentenza n. 174/2019, pronunciata il3 luglio 2018, e depositata in segreteria l’11 aprile 2019,rigettava l’appello, compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 23 dicembre 2019).[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.R.G. N. 34999/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34999/2019Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 17539/2026Data pubblicazione 03/06/20261.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnataera nulla, per omessa pronuncia sul primo motivo di appello,riguardante la dedotta inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’avvisodi iscrizione ipotecaria.1.2. Con il secondo motivo l’agente per la riscossione deduce,invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva che, nel caso in cui si ritenesse che, con riferimento alprimo motivo di appello, la C.T.R. aveva reso una pronuncia dirigetto implicito, tale pronuncia sarebbe comunque in parte quapriva di motivazione.1.3. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 170 c.c. e dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce parte ricorrente che, nel caso in cui si fosse ritenutoche la C.T.R. aveva rigettato motivatamente il motivo di appelloriguardante l’eccepita inapplicabilità dell’art. 170 c.c.all’iscrizione ipotecaria, la sentenza impugnata era comunqueerrata, stante la natura non esecutiva dell’iscrizione ipotecaria.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.La C.T.R., nella sentenza impugnata, si limita sostanzialmentead affermare, in maniera generica ed apodittica, che la sentenzaR.G. N. 34999/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34999/2019Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 17539/2026Data pubblicazione 03/06/2026di primo grado era congruamente motivata, e che le «altreconsiderazioni di rito e di merito, così come sollevate nelproposto gravame, possono ritenersi superate».La Corte regionale, dunque, ha completamente pretermessol’esame del primo motivo di appello, riguardante la dedottainapplicabilità dell’art. 170 c.c. (che disciplina l’esecuzione suibeni conferiti in fondo patrimoniale) all’iscrizione ipotecaria exart. 77 d.P.R. n. 602/1973, questione che invece appareassolutamente dirimente, ai fini della valutazione dellalegittimità dell’atto impugnato.La sentenza, pertanto, in parte qua risulta del tuttoimmotivata.2.2. All’accoglimento dei primi due motivi consegue invecel’assorbimento del terzo motivo, che riguarda proprio laquestione dell’applicabilità o meno dell’art. 170 c.c. all’iscrizioneipotecaria esattoriale.3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento alprimo ed al secondo motivo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Basilicata, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, indiversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.R.G. N. 34999/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34999/2019Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 17539/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 34999/2019 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]