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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 32635/2022

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te DECRETO sul ricorso 11978/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende,; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].

Cooperativa a r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto n. 2207/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 31/03/2015; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 28 ottobre 2022 Il Presidente titolare Depositato in Canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO sul ricorso 11978/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende,; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. Cooperativa a r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto n. 2207/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 31/03/2015; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 28 ottobre 2022 Il Presidente titolare Depositato in Canceller
Decreto Cassazione n. 32635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris