CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di usura ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (capi A e B) e [OSCURATO:PERSONA] (capo C) ed alla irrogazione della pena principale, la sentenza emessa in data 24/11/2015 dal Tribunale di Cassino, revocando la pena accessoria irrogata nei confronti del primo e le statuizioni civili. 1.1 Contro questa decisione, gli imputati ricorrono congiuntamente, deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comrna 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti per motivi manifestamente infondati, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili. 1. Con il primo motivo, gli imputati lamentano violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, riguardante l'udienza nella quale era stata esaminata la p.o. Pecchia. 1.1. Il motivo è, ad un tempo, manifestamente infondato oltre che del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulagdoglianz:e assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnaT&(pag. 3), che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la genericità dell'istanza disattesa, priva di apprezzabili giustificazioni in ordine all'asserita priorità dell'impegno professionale concomitante ed all'impossibilità di predisporre utili sostituzioni per l'uno o per l'altro impegno. 2. Con il secondo motivo, gli imputati lamentano violazione degli artt. 157, e 2, quarto comma, cod. pen., per omessa declaratoria della estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01), il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca successiva alle modifiche introdotte all'art. 644 cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Analoga statuizione gi impone nel caso di specie, tenuto conto, da un lato, delle date di consumazione dei reati in contestazione (tra maggio e luglio 2007), dall'altro, degli anni 2, mesi 4 e giorni 20 di sospensioni intervenute: la prescrizione maturerebbe, per il reato consumatosi per primo, a partire da marzo/aprile del 2021, laddove la sentenza impugnata è intervenuta il 04/02/2021. 3. Con il terzo motivo, gli imputati lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità e durata dei reati accertati ed i significativi precedenti penali degli imputati, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 4. In considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 21.7266). 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno. P.Q.N11. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr