CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 05394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16877-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di pagamento, inesistenza e nullità notifica R.G.N.16877/2020 Cron. Rep. Ud12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 19/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020 R.G.N. 3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso proposto in opposizione ad una cartella di pagamento del 2008 emessa per omessi contributi IVS per anni dal 2003 al 2006 contestati su un verbale ispettivo del 19/3/2007. Il tribunale, ritenuta la tardività dell’opposizione per vizi formali attinenti alla irregolarità della notifica ed esclusi gli importi dovuti in riferimento alla posizione di una lavoratrice per il periodo antecedente alla sua regolare assunzione, confermava i rilievi sull’omessa indicazione, nelle denunce contributive trimestrali per i lavoratori agricoli, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti in misura maggiore rispetto al salario medio convenzionale per il periodo 2003-2004, sulle denunce di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali per il periodo 2004- 2006, sulla mancata presentazione della denuncia relativa al terzo trimestre 2003 per un pagamento relativo ad un debito contributivo riguardante un periodo diverso rispetto a quanto indicato nel modello di versamento; annullava la cartella per la sola parte eccedente l’importo accertato residuo di euro 15.108,76. La Corte territoriale, preso atto che il carico contributivo di alcuni trimestri riportati nella opposta cartella non superavano l’importo di mille euro e che per essi, applicato lo jus superveniens integrato dalla disposizione di cui all’art. 4 co.1 del d.l. n.119/2018, andava dichiarata la cessata materia del contendere operando immediatamente ipso jure lo stralcio del debito nelle more del provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’Agente di Riscossione, ha respinto, nel resto , l’interposto gravame. Sul primo motivo di appello, afferente la doluta inesistenza della notifica dell’opposta cartella, avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, non identificabile quale soggetto autorizzato a ricevere il plico, ha ritenuto infondata la invocata inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c. poiché le affermazioni sulla accidentale conoscenza della cartella risulterebbero smentite dalla produzione da parte dello stesso opponente del titolo notificato, risultando in tal mododimostrato che l’atto era entrato nella sua sfera di conoscenza e potendo su di esso esercitare le difese; quanto alle doglianze di merito della pretesa contributiva, la riproposizione in appello dei motivi di opposizione non appariva sufficiente a scardinare la dettagliata e puntuale motivazione del primo giudice; rigettava l’appello con condanna alle spese. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte privata affidandosi a cinque motivi, illustrati da successiva memoria, a cui Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] ed INPS resistono con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c. anche in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c. per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale, per mancanza degli elementi costitutivi della notificazione, non essendo presenti nella relata l’indicazione della data e del nominativo del destinatario della notifica. Precisa, nella illustrazione del motivo, la illeggibilità nella relata di notifica della data e dei destinatari della notifica e che il tribunale, con provvedimento del 21/22-gennaio 2009, aveva ordinato al concessionario di depositare cinque giorni prima dell’udienza la relata della notifica della cartella opposta; il tribunale aveva, però , omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità, implicitamente rigettandola, ed in atto di appello il ricorrente evidenziava che la cartella fu notificata a soggetto diverso dallo Scavo, e che non aveva rilievo la circostanza affermata da INPS, riportata a verbale di udienza di primo grado, circa l’avvenuta notifica in data 28/11/200 8 ; e l’incertezza assoluta sulla persona ricevente e sulla data di ricezione travolge di nullità l’impugnata cartella e configura un’ipotesi di inesistenza della notifica ai sensi della pronuncia delle Sezioni Unite n.14916/2016, perché la notifica è priva degli elementi costitutivi essenziali. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 160, anche in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c., per non aver la Corte d’appello dichiarato nulla la relata di notifica per mancanza in essa di data e nome del destinatario; e nessuna sanatoria poteva intervenire (nullità insanabile); Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.148 c.p.c. per non avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la nullità insanabile della notificazione, eccepita con note autorizzate, a seguito delle quali il giudice aveva fissato l’udienza di sospensione dando un termine al concessionario di depositare in cancelleria cinque giorni prima dell’udienza la relata di notifica della cartella esattoriale opposta, e di poi, non comparendo l’agente di riscossione, aveva sospeso l’ esecutività del ruolo a cui si riferisce la cartella opposta,avendo ritenuto la sussistenza di gravi motivi. La notifica compiuta a soggetto diverso, impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione, e costituisce grave lesione dell’esercizio dei diritti. Con il quarto motivo deduce in relazione all’art. 360, co.1 , n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, circa l’ inesistenza, nella relata di notifica, della data di notifica e della consegna a persona diversa e non identificabile, non riconducibile ad alcuno dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. Con il quinto ed ultimo mezzo, deduce,in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.,per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla nullità della cartellaconnessa all’inesistenza della sua notificazione. 2. Nel suo controricorso l’INPS evidenzia che il ricorrente, benché si dolga della non corretta notifica della cartella opposta, aveva comunque prodotto l’atto nel fascicolo di parte, in tal modo dimostrando di esserne giunto a conoscenza; inoltre era passata in giudicato l’affermazione della Corte di merito di avere l’appellante riproposto le stesse doglianze del primo grado, pertanto le medesime questioni, riversate nel ricorso, si appalesano inammissibili poiché mirano ad una sostanziale rivalutazione del materiale probatorio. L’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA], già contumace in primo grado, eccepisce la inammissibilità del ricorso che,nei primi tre motivi, riproduce la stessa doglianza, e si tratterebbe di motivi non elaborati ma assemblati, carenti di autosufficienza, ed espressivi di disappunto alla pronuncia dei giudici di appello senza averne riprodotto i passaggi argomentativi contestati; mancano, poi , le norme di diritto che si assumono violate e la querela di falso sulle annotazioni riportate nella relata; evidenza inoltre, nel proprio controricorso, che la cartella fu notificata il 28/11/2008 ed impugnata il 2/12/2008 e che la notifica avvenne a mani del padre. Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza il ricorrente ribadisce le proprie censure alla sentenza impugnata. 3. I motivi sono inammissibili. 4. I primi tre motivi possono essere congiuntamente trattati: essi ineriscono, sotto vari profili, ai vizi della notifica della cartella di pagamento oggetto di originaria opposizione, essendone denunciata l’inesistenza, la nullità della relata, la nullitàinsanabile della notificazione. 4.1 - Sotto il primo profilo questa Corte ha affermato sin dal 2016, con sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 14916, che l’inesistenza della notificazione (in quel caso si trattava di notifica del ricorso per cassazione), è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; e ravvisavano tali elementi essenziali “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica dicompiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (per un caso simile, con riferimento alla notifica di un atto di appello, cfr. anche Cass. ord. n. 26511/2022). 4.2 - I requisiti minimi sono dunque quelli caratteristici dell’attività di notificazione, concernenti la trasmissione e la consegna di un atto, compiuta da un soggetto qualificato, idonea a raggiungere l’esito ad essa connesso dalla legge e riconoscibile come tale dall’esterno. Gli elementi contenutistici della relazione di notificazione (data, luogo, firma) ineriscono a profili di validità od efficacia dell’atto, non alla sua materiale e giuridica esistenza. 4.3 - Nel caso in esame, va evidenziato che il ricorrente attraverso la impugnazione della cartella ha implicitamente confermato di esserne venuto a conoscenza, e nel rilevare i vizi di indicazione di data e firma della relazione di ricevimento, dolendosi della illeggibilità dell’atto e della non identificabilità del soggetto firmatario (“notificata a soggetto sconosciuto”), ha implicitamente confermato di aver visionato l’atto e di averne esaminato gli elementi contenutistici. Il che si pone in antitesi con la doluta inesistenza dell’atto nel senso indicato dalla menzionata giurisprudenza di legittimità. 4.4 - Né ha rilevanza la pronuncia non definitoria di accoglimento della sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto per la mancanza di produzione documentale richiesta ad Agenzia di Riscossione, trattandosi di delibazione incidentale non impeditiva di valutazioni di merito a compiersi nel pieno contraddittorio delle parti. La validità della notifica ricevuta presso il domicilio del destinatario (ed il certificato di residenza storico rilasciato il 27/3/2007 non documenta dati inconciliabili con quanto risulta dalla notifica della cartella compiuta nel novembre dell’anno successivo), cui si abbinano gli effetti di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., consente di non poter dubitare della corretta pronuncia sulla decorrenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c. stante l’affermazione resa nella sentenza di primo grado, dell’avvenuto deposito del ricorso introduttivo alla data del 30/12/2008. 4.5 - Il ricorrente non riproduce il contenuto dell’atto, neppure lo illustra fotograficamente né lo indica topograficamente fra le produzioni documentali delle fasi di merito, né ripercorre le circostanze di tempo e di luogo e le modalità con cui ne sia venuto a conoscenza, sì da poterne eccepire i vizi denunciati che, a ben vedere, non hanno impedito l’articolazione di difese formali e di merito. Tali carenze consentono di affermare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., per difetto di autosufficienza e carenza di specificità dei motivi, volti a censurare anche la nullità della relata e della notifica per i medesimi aspetti. 5. Il denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui al quarto motivo di ricorso, consente poi di approfondire non solo la tematica processuale delle sollevate eccezioni nei gradi precedenti, ma anche la verifica della produzione documentale per comprendere l’effettività e la fondatezza della doglianza. 5.1 - Si rammenti che, come di recente asserito anche in ord. n. 23931/2025, l'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con la precisazione che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022). 5.2 - Orbene, nel caso in esame va evidenziato che risulta essere espressamente affermato nella impugnata sentenza che “le affermazioni sull’accidentale conoscenza della cartella risultano palesemente smentite dalla produzione del titolo notificato da parte dello stesso opponente a corredo del proprio fascicolo di parte”: la questione della esistenza della relata di notifica, dunque, è stata esaminata e positivamente superata, avendo affermato il giudice di merito sia la prova della conoscenza dell’atto siail raggiungimento dello scopo. E d’altronde, si apprezza anche la circostanza che la relata di notifica della cartella allegata al fascicolo di parte non reca data e firma perché è la copia allegata alla cartella ricevuta, mentre quella firmata resta in possesso del mittente (se ne rinviene copia negli allegatial fascicolo cartaceo di cassazione). 6. Va da sé che l’ultima censura di violazione di legge per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla nullità della cartella, connessa alla asserita inesistenza della notifica, resta travolta dalla iniziale dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, vieppiù infondato alla luce delle argomentazioni svolte con riferimento al quarto motivo. 7. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.Segue la condanna alle spese per soccombenza, liquidate come da dispositivo, e le disposizioni sul versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi in favore di ciascun controricorrente costituito, oltre accessori di rito, con distrazione al difensore antistatario per quanto liquidato in favore di Agenzia di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussist