CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorso è stato presentato avverso sentenza che ha riconosciuto al ricorrente, previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, il vincolo della continuazione con altro reato oggetto di decisione passata in giudicato e, per l'effetto, rideterminato la pena; con l'unico motivo di ricorso viene censurata la decisione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che: è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (fra le molte, Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di, Rv. 273431 - 01); nel caso di specie, alcuna indicazione è stata fornita nel ricorso per cassazione in merito alla ragione posta a fondamento della richiesta di proscioglimento; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d