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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17608/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,2083 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 463/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026Numero di ra ccolta generale 17608/2026Dat a pubblicazione 03/06/20261.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diArezzo che aveva accolto parzialmente la domanda diaccertamento negativo avverso la pretesa dell’INPS avente adoggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separataper gli anni 2010 e 2012, limitando la pretesa al periodo successivoal 31 maggio 2010, sussistendo fino a tale data un rapporto dilavoro subordinato.La Corte di appello ha ritenuto che sulla base delle risultanzeistruttorie non sussistessero elementi per qualificare il rapporto dilavoro protrattosi oltre il 31 maggio 2010 quale subordinato, comeconfermato dal pagamento del TFR per l’attività svolta fino al 31maggio 2010, che attesta la cessazione del rapporto a tale data,dalla dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso ricorrente incui qualifica i redditi professionali come provento da lavoroautonomo e dalla qualificazione operata dalle parti in termini di‘rapporto di consulenza’.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 1988 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),Numero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026avendo la Corte di appello operato una inversione dell’Nounmerroed i rdaceclolltaa generale 17608/2026Data pubblicazione 03/06/2026prova a seguito della dichiarazione dei redditi.2.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)sui principi che regolano l’onere probatorio in giudizio.3.- Le due censure, avendo ad oggetto la regolamentazionedell’onere della prova, possono essere esaminate congiuntamente.Esse non sono condivisibili in quanto si fondano sull’erratopresupposto che la Corte di appello abbia addossato alcontribuente l’onere di fornire la prova in ordine alla qualifica delrapporto di lavoro che si è instaurato con la società Euteliasuccessivamente al 31 maggio 2010, considerato che fino a taledata il Tribunale di Arezzo, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, ha accertato con efficacia di giudicato la naturasubordinata dello stesso.4.- Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte diappello ha ritenuto sussistenti elementi che consentono diaffermare che successivamente al 31 maggio 2010 il rapporto dilavoro in questione sia proseguito in forma autonoma.Tali elementi sono stati individuati nella liquidazione del TFRfino al 31 maggio 2010, circostanza che ha portato a ritenerecessato il rapporto di lavoro subordinato a tale data, nelladichiarazione dei redditi presentata dallo stesso ricorrente nellaquale qualifica i redditi come provento da lavoro autonomo, nelversamento, per l’anno 2012, di contributi alla Gestionecommercianti, che dimostra lo svolgimento di altra attivitàeconomicamente rilevante e nella comunicazione della cessazionedel rapporto di lavoro da parte della azienda, nella quale si fariferimento alla cessazione di un rapporto di consulenza.5.- A fronte di tali elementi che inducono a qualificare comeautonomo il rapporto, la Corte di appello ha evidenziato che nonNumero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026risulta nessun elemento che possa portare a ritenere Nsumsesroi sditreacncotltea generale 17608/2026Data pubblicazione 03/06/2026un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo successivoal 31 maggio 2010.6.- Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “Laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabileper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eraonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima,in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c.) (Cass. n. 26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice dimerito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023).7.- Non sussistono, allora, ragioni per ritenere che la Corte diappello abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata, avendo fondato la propria decisione suelementi positivi dai quali ha tratto la convinzione che il rapportoNumero registro generale 25431/2022di lavoro intercorso dal 1° giugno 2010 si fosse sviluppatNou mienro sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 17608/2026assenza di subordinazione.Data pubblicazione 03/06/20268.- Ne consegue che, per tale periodo, risulta corretta lapretesa dell’INPS in ordine all’iscrizione del ricorrente alla Gestioneseparata.9.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,2083 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 463/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026Numero di ra ccolta generale 17608/2026Dat a pubblicazione 03/06/20261.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diArezzo che aveva accolto parzialmente la domanda diaccertamento negativo avverso la pretesa dell’INPS avente adoggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separataper gli anni 2010 e 2012, limitando la pretesa al periodo successivoal 31 maggio 2010, sussistendo fino a tale data un rapporto dilavoro subordinato.La Corte di appello ha ritenuto che sulla base delle risultanzeistruttorie non sussistessero elementi per qualificare il rapporto dilavoro protrattosi oltre il 31 maggio 2010 quale subordinato, comeconfermato dal pagamento del TFR per l’attività svolta fino al 31maggio 2010, che attesta la cessazione del rapporto a tale data,dalla dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso ricorrente incui qualifica i redditi professionali come provento da lavoroautonomo e dalla qualificazione operata dalle parti in termini di‘rapporto di consulenza’.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 1988 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),Numero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026avendo la Corte di appello operato una inversione dell’Nounmerroed i rdaceclolltaa generale 17608/2026Data pubblicazione 03/06/2026prova a seguito della dichiarazione dei redditi.2.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)sui principi che regolano l’onere probatorio in giudizio.3.- Le due censure, avendo ad oggetto la regolamentazionedell’onere della prova, possono essere esaminate congiuntamente.Esse non sono condivisibili in quanto si fondano sull’erratopresupposto che la Corte di appello abbia addossato alcontribuente l’onere di fornire la prova in ordine alla qualifica delrapporto di lavoro che si è instaurato con la società Euteliasuccessivamente al 31 maggio 2010, considerato che fino a taledata il Tribunale di Arezzo, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, ha accertato con efficacia di giudicato la naturasubordinata dello stesso.4.- Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte diappello ha ritenuto sussistenti elementi che consentono diaffermare che successivamente al 31 maggio 2010 il rapporto dilavoro in questione sia proseguito in forma autonoma.Tali elementi sono stati individuati nella liquidazione del TFRfino al 31 maggio 2010, circostanza che ha portato a ritenerecessato il rapporto di lavoro subordinato a tale data, nelladichiarazione dei redditi presentata dallo stesso ricorrente nellaquale qualifica i redditi come provento da lavoro autonomo, nelversamento, per l’anno 2012, di contributi alla Gestionecommercianti, che dimostra lo svolgimento di altra attivitàeconomicamente rilevante e nella comunicazione della cessazionedel rapporto di lavoro da parte della azienda, nella quale si fariferimento alla cessazione di un rapporto di consulenza.5.- A fronte di tali elementi che inducono a qualificare comeautonomo il rapporto, la Corte di appello ha evidenziato che nonNumero registro generale 25431/2022Numero sezionale 2083/2026risulta nessun elemento che possa portare a ritenere Nsumsesroi sditreacncotltea generale 17608/2026Data pubblicazione 03/06/2026un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo successivoal 31 maggio 2010.6.- Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “Laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabileper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eraonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima,in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c.) (Cass. n. 26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice dimerito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023).7.- Non sussistono, allora, ragioni per ritenere che la Corte diappello abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata, avendo fondato la propria decisione suelementi positivi dai quali ha tratto la convinzione che il rapportoNumero registro generale 25431/2022di lavoro intercorso dal 1° giugno 2010 si fosse sviluppatNou mienro sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 17608/2026assenza di subordinazione.Data pubblicazione 03/06/20268.- Ne consegue che, per tale periodo, risulta corretta lapretesa dell’INPS in ordine all’iscrizione del ricorrente alla Gestioneseparata.9.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 4.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino