CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 17956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 27/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 04/11/2020 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativamente ai veicoli ed agli automezzi, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - rideterminava le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nei confronti dell'imputato, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 25/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato che, come dedotto in appello, pur volendo riconoscere al Ruggiero il ruolo di amministratore di fatto, tale coinvolgimento nella gestione della società era cessato al momento dell'interruzione del suo legame con l'amministratrice della fallita, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, quindi prima dell'emergere delle difficoltà finanziarie della società, palesatesi solo nel corso del 2014; sul punto, la motivazione della sentenza impugnata appare fondata su circostanze non decisive né significative, oltre che sulle inattendibili dichiarazioni della coimputata, smentite dalla sentenza di fallimento, che ha riconosciuto il credito del Ruggiero, nonché dal decreto di archiviazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia avente ad oggetto la denuncia della [OSCURATO:PERSONA], unico amministratore dopo la cessazione della relazione con l'imputato, che si era anche personalmente occupata della restituzione degli automezzi ai venditori, come dimostrato dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle società. In realtà, come dedotto in appello, la restituzione dei veicoli era stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] che aveva, in tal modo, promesso al Ruggiero che gli avrebbe restituito il credito vantato per la cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del parco macchine, cosa poi non avvenuta per aver la [OSCURATO:PERSONA] trattenuto per sé la somma, avendo, infatti, il Ruggiero avanzato istanza di fallimento, circostanza decisiva per escluderne la cogestione societaria; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato che la restituzione dei mezzi era comunque avvenuta senza alcuna volontà di danneggiare i creditori, ma di soddisfare gli unici creditori sussistenti in quella fase, ossia i fornitori di camion; la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, contrasta con la sentenza di primo grado e con il decreto di archiviazione in relazione alla denuncia di appropriazione indebita; peraltro, i veicoli non rinvenuti erano del tutto obsoleti e privi di valore commerciale, come riconosciuto dal decreto di archiviazione, del cui contenuto la sentenza impugnata non ha tenuto conto; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato la corretta qualificazione della condotta alla luce del contenuto della relazione del curatore, nonché della circostanza che l'istanza di fallimento era stata avanzata proprio dall'imputato; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 3, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato la corretta qualificazione della condotta alla luce delle circostanze in precedenza indicate; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione delle pene accessorie in misura superiore alla pena principale, con motivazione apparente e fondata sull'erronea individuazione della pena principale, fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione e non in anni uno e mesi sei di reclusione; 2.6 si chiede, infine, la correzione dell'errore materiale della sentenza quanto alla individuazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come emerge dalla motivazione delle sentenze di merito - che, trattandosi di "doppia conforme", costituiscono un unico impianto motivazionale -, è emerso, alla luce delle dichiarazioni rese dal Ruggiero al curatore fallimentare, che la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse, in sostanza, proseguito l'attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, pur avendo il ricorrente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] - con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale - la propria quota di partecipazione nella ditta fallita, nel novembre 2010, il predetto aveva fornito al curatore fallimentare dettagliate indicazioni sulla gestione della società, ivi inclusa la fase della liquidazione, pur non ricoprendo alcuna carica in ambito societario; egli, infatti, aveva dichiarato che, a seguito di un incidente avvenuto nel 2007, non era stato più in grado di gestire l'azienda e, quindi, si era rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], già sua legale di fiducia, la quale si era prestata ad intestarsi la maggioranza delle quote societarie ed a rivestire il ruolo di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Ruggiero aveva dichiarato che detta società era stata costituita nel 2009, che la [OSCURATO:PERSONA] ne era amministratrice e che egli aveva ceduto le quote alla predetta nel 2010, pur avendo continuato a gestire la società stessa. La relazione sentimentale sussistente tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Ruggiero - sempre in base a quanto dichiarato dall'imputato al curatore fallimentare - si era poi interrotta allorquando la [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di consegnare i beni aziendali in precedenza venduti alla fallita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., provvedendo autonomamente alla liquidazione della società ed alla vendita degli automezzi, il cui prezzo di acquisto non era stato versato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, pertanto, aveva avanzato istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] circostanze erano state confermate al curatore fallimentare dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva affermato come l'intero parco automezzi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stato trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in difficoltà; la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche specificato che, cessata la relazione sentimentale con il Ruggiero, ella aveva richiesto la consegna degli automezzi e delle scritture contabili, al fine di formalizzare la cessazione dell'attività e procedere alla liquidazione della stessa e che, non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva provveduto ad inoltrare domanda di cessazione dell'attività ed a sollecitare il Ruggiero alla restituzione dei veicoli, benché questi, del tutto incurante delle diffide, avesse continuato ad operare quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche appropriandosi di somme della stessa e, in sostanza, depauperandone le risorse; infine, il Ruggiero, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva avanzato istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., lamentando il mancato pagamento delle fatture relative alla vendita di alcuni automezzi. [OSCURATO:SOCIETA] ai beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Castaldo aveva riferito al curatore fallimentare che il parco automezzi della fallita era inizialmente composto dagli stessi automezzi della Ruggiero trasporti s.r.l. e che era stato, in seguito, integrato con altri autoveicoli, poi restituiti ai fornitori, una volta iniziata la procedura di liquidazione, circostanza, quest'ultima, verificata dal curatore fallimentare e confermata dallo stesso Ruggiero; per nove di tali veicoli, quindi, il curatore fallimentare aveva poso in essere la revocatoria, mentre per altri non era stato possibile accertarne la destinazione. Tanto premesso, appare evidente come il ricorso sia essenzialmente incentrato su di una ricostruzione alternativa della vicenda processuale, scaturente da una lettura delle fonti di prova che non si confronta con le argomentazioni della Corte di merito e, soprattutto, con la complessità delle risultanze probatorie, posta la sostanziale coincidenza della dichiarazioni del Ruggiero e della Castaldo sugli aspetti essenziali della vicenda e gli ulteriori accertamenti del curatore, che hanno consentito di verificare la condotta distrattiva dei veicoli e degli automezzi. Anche sotto il profilo dell'autosufficienza, inoltre, il ricorso risulta del tutto carente, richiamando più volte un decreto di archiviazione, di cui non vi è traccia in atti, né lo stesso risulta allegato al ricorso o ai motivi di appello. Del tutto corretta risulta, pertanto, la qualificazione della condotta, improntata ad una sistematica spoliazione dei beni costituenti il parco auto della società di trasporti e, quindi, il principale strumento di svolgimento dell'attività societaria, avendo la Corte di merito correttamente ravvisato l'insussistenza della bancarotta semplice, in quanto, nella vicenda in esame, non appare possibile qualificare come di pura sorte le operazioni poste in essere, mancando, in ogni caso, l'interesse dell'impresa in relazione allo svolgimento delle operazioni stesse. Pacificamente, infatti, la bancarotta semplice per operazioni gravemente imprudenti richiede che le condotte presentino, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione; qualora emerga, invece, l'inconciliabilità delle condotte con lo scopo sociale, e l'incoerenza delle stesse con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa, le operazioni poste in essere integrano la condotta distrattiva più grave, di cui all'art. 216, comma 1, legge fallimentare (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280321; Sez. 5, n. 38707 del 03/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277318; Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218). [OSCURATO:SOCIETA] alla determinazione della pena, individuata all'esito del giudizio di primo grado in anni uno mesi quattro di reclusione e non oggetto di censura in sede di gravame, la stessa risulta confermata dalla sentenza di secondo grado; ne consegue che risulta del tutto irrilevante l'erronea indicazione, nel corpo della sentenza di appello, della misura della pena inflitta, non sussistendo alcuna esigenza di provvedere ad una correzione di errore materiale, rappresentando il passaggio motivazionale della sentenza impugnata un mero refuso, alla luce del contenuto del dispositivo. [OSCURATO:SOCIETA] alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la Corte di merito ha valutatoVoncreta entità delle distrazioni, l'intensità del dolo ed il pericolo derivante alle ragioni creditorie, sulla base di criteri motivazionali che appaiono del tutto insuscettibili di rilievi in sede di legittimità. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della