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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07130/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18545/2024 R.G. proposto daavv.

Roberto VAGAGGINI, elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Varese in data23.6.2024 nel procedimento iscritto al n. 2198/2023 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di ammissioneal passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., in viaprivilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., perdiversi crediti professionali, tra i quali un credito di € 7.295,60vantato a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’attività dirappresentanza e assistenza nella presentazione di unadomanda di ammissione al concordato preventivo in continuitàindiretta.Il giudice delegato, per quanto qui interessa, rigettò ladomanda avente ad oggetto tale voce di credito, accogliendol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatrice dellaliquidazione giudiziale.L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degliartt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dalTribunale di Varese in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteper chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. anche inrelazione all’art. 1176 c.c.».Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorrente ricorda che quella da lui assunta con l’incaricoprofessionale è un’obbligazione di mezzi, non di risultato, e chel’inutilità della prestazione per la cliente può essere imputataquale inadempimento contrattuale soltanto se è tale ab origine,non se constatata a posteriori.

A ciò aggiunge l’affermazioneche, al momento del conferimento dell’incarico professionale,sussistevano concrete possibilità di addivenire a un concordatopreventivo in continuità indiretta, in quanto vi erano molteplicicontatti in corso con soggetti interessati ad acquistare l’aziendadella società successivamente posta in liquidazione giudiziale.1.1.

Il motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.1.1.1.

È infondata in diritto la tesi secondo cui l’avvocatoincaricato di presentare una domanda prenotativa di concordatopreventivo potrebbe considerare esattamente adempiuta lapropria obbligazione semplicemente perché ha presentato ladomanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenerela concessione del termine per la presentazione della propostae del piano (v. in senso contrario, di recente, Cass. nn.2044/2026; 2043/2026).Il fatto che l’incarico fosse «semplicemente quello dellapredisposizione della domanda di concordato preventivo conriserva» non significa che esso non comprendesse anche leconnesse «attività di consulenza ed assistenza» (come del restoesplicitato nel contratto, il cui testo è riportato nel ricorso).

Ciòcomporta che il ricorrente doveva porsi concretamente il temadell’utilità della sua prestazione, nel particolare contesto dellacrisi d’impresa attraversata dalla cliente, coordinandosi con glialtri professionisti coinvolti, nonché dando e chiedendo allacliente tutte le informazioni a tal fine necessarie.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sotto questo profilo, il Tribunale di Varese ha interpretatoe applicato correttamente le disposizioni di legge che ilricorrente assume essere state violate, laddove ha affermatoche «l’obbligazione di mezzi può dirsi … adempiuta anche se nonviene conseguito il risultato, ma l’attività resa deve comunqueessere idonea a raggiungere quel risultato», ritenendopreclusive al riconoscimento del credito «l’impossibilità diimputare a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibilil’evoluzione della procedura, conclusasi poi con l’apertura dellaliquidazione giudiziale, in quanto risulta evidente che le criticitàfossero già presenti al momento della presentazione delladomanda di concordato in bianco».1.1.2.

Il motivo è, invece, inammissibile laddove, purprospettandosi un vizio di violazione di norme di diritto, spostal’attenzione e la critica sull’accertamento del fatto, contestandol’affermazione del tribunale in merito alla sussistenza, già almomento della presentazione della domanda prenotativa, delle«criticità» incompatibili con una seria prospettiva di concordatoin continuità indiretta.Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, sia perchél’argomentazione è incoerente rispetto al vizio denunciato, siaperché l’accertamento del fatto è riservato al giudice del meritoe non può essere sindacato in sede di legittimità, salva l’ipotesidel vizio di motivazione nei ben noti e ristretti limiti dettati dallada una consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Cass S.u. n.8053/2014).2.

Il secondo motivo di ricorso prospetta «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2721 e 2724 c.c.e art. 24 Cost., nonché per assoluta carenza di motivazioneNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti».Con questo motivo il ricorrente contesta l’immotivatamancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, consistenti indue capitoli di prova testimoniale, il cui testo è riportato nelricorso («1.

Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022erano ancora in corso numerosi contatti con potenzialiinvestitori interessati a rilevare l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Vero che a più riprese nell’estate ed autunno del 2022 siarappresentanti del governo italiano (anche attraverso la societàInvitalia) che della Regione Lombardia avevano promessofattivo interessamento per trovare soggetti interessati a rilevarel’attività della [OSCURATO:SOCIETA].»).2.1.

Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo.2.1.1.

Innanzitutto si riscontra in rubrica una mescolanzao sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi),che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, comma 1,c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici a lagnanze nonanaliticamente individuate (v.

Cass. nn. 3397/2024;26874/2018).2.1.2.

In secondo luogo, la valutazione in ordine alla utilitàdi una prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fattirilevanti in causa rientra tendenzialmente nella discrezionalitàdel giudice del merito e, nel caso di specie, i capitoli dedotti –come sopra riportati – risultavano del tutto generici, inmancanza di qualsiasi indicazione sulle persone fisiche coinvoltenegli asseriti (e non meglio precisati) «contatti» e sui fattiNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreti in cui si sarebbe estrinsecato il «promesso fattivointeressamento» di enti ed istituzioni pubbliche.3.

Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:Liquidazionegiudiziale –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

Opposizione alloPAOLA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere stato passivo –Professionista –[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEccezione diROBERTO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere inadempimentoUd. 25/2/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18545/2024 R.G. proposto daavv.

Roberto VAGAGGINI, elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Varese in data23.6.2024 nel procedimento iscritto al n. 2198/2023 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di ammissioneal passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., in viaprivilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., perdiversi crediti professionali, tra i quali un credito di € 7.295,60vantato a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’attività dirappresentanza e assistenza nella presentazione di unadomanda di ammissione al concordato preventivo in continuitàindiretta.Il giudice delegato, per quanto qui interessa, rigettò ladomanda avente ad oggetto tale voce di credito, accogliendol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatrice dellaliquidazione giudiziale.L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degliartt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dalTribunale di Varese in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteper chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. anche inrelazione all’art. 1176 c.c.».Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorrente ricorda che quella da lui assunta con l’incaricoprofessionale è un’obbligazione di mezzi, non di risultato, e chel’inutilità della prestazione per la cliente può essere imputataquale inadempimento contrattuale soltanto se è tale ab origine,non se constatata a posteriori.

A ciò aggiunge l’affermazioneche, al momento del conferimento dell’incarico professionale,sussistevano concrete possibilità di addivenire a un concordatopreventivo in continuità indiretta, in quanto vi erano molteplicicontatti in corso con soggetti interessati ad acquistare l’aziendadella società successivamente posta in liquidazione giudiziale.1.1.

Il motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.1.1.1.

È infondata in diritto la tesi secondo cui l’avvocatoincaricato di presentare una domanda prenotativa di concordatopreventivo potrebbe considerare esattamente adempiuta lapropria obbligazione semplicemente perché ha presentato ladomanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenerela concessione del termine per la presentazione della propostae del piano (v. in senso contrario, di recente, Cass. nn.2044/2026; 2043/2026).Il fatto che l’incarico fosse «semplicemente quello dellapredisposizione della domanda di concordato preventivo conriserva» non significa che esso non comprendesse anche leconnesse «attività di consulenza ed assistenza» (come del restoesplicitato nel contratto, il cui testo è riportato nel ricorso).

Ciòcomporta che il ricorrente doveva porsi concretamente il temadell’utilità della sua prestazione, nel particolare contesto dellacrisi d’impresa attraversata dalla cliente, coordinandosi con glialtri professionisti coinvolti, nonché dando e chiedendo allacliente tutte le informazioni a tal fine necessarie.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sotto questo profilo, il Tribunale di Varese ha interpretatoe applicato correttamente le disposizioni di legge che ilricorrente assume essere state violate, laddove ha affermatoche «l’obbligazione di mezzi può dirsi … adempiuta anche se nonviene conseguito il risultato, ma l’attività resa deve comunqueessere idonea a raggiungere quel risultato», ritenendopreclusive al riconoscimento del credito «l’impossibilità diimputare a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibilil’evoluzione della procedura, conclusasi poi con l’apertura dellaliquidazione giudiziale, in quanto risulta evidente che le criticitàfossero già presenti al momento della presentazione delladomanda di concordato in bianco».1.1.2.

Il motivo è, invece, inammissibile laddove, purprospettandosi un vizio di violazione di norme di diritto, spostal’attenzione e la critica sull’accertamento del fatto, contestandol’affermazione del tribunale in merito alla sussistenza, già almomento della presentazione della domanda prenotativa, delle«criticità» incompatibili con una seria prospettiva di concordatoin continuità indiretta.Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, sia perchél’argomentazione è incoerente rispetto al vizio denunciato, siaperché l’accertamento del fatto è riservato al giudice del meritoe non può essere sindacato in sede di legittimità, salva l’ipotesidel vizio di motivazione nei ben noti e ristretti limiti dettati dallada una consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Cass S.u. n.8053/2014).2.

Il secondo motivo di ricorso prospetta «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2721 e 2724 c.c.e art. 24 Cost., nonché per assoluta carenza di motivazioneNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti».Con questo motivo il ricorrente contesta l’immotivatamancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, consistenti indue capitoli di prova testimoniale, il cui testo è riportato nelricorso («1.

Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022erano ancora in corso numerosi contatti con potenzialiinvestitori interessati a rilevare l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Vero che a più riprese nell’estate ed autunno del 2022 siarappresentanti del governo italiano (anche attraverso la societàInvitalia) che della Regione Lombardia avevano promessofattivo interessamento per trovare soggetti interessati a rilevarel’attività della [OSCURATO:SOCIETA].»).2.1.

Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo.2.1.1.

Innanzitutto si riscontra in rubrica una mescolanzao sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi),che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, comma 1,c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici a lagnanze nonanaliticamente individuate (v.

Cass. nn. 3397/2024;26874/2018).2.1.2.

In secondo luogo, la valutazione in ordine alla utilitàdi una prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fattirilevanti in causa rientra tendenzialmente nella discrezionalitàdel giudice del merito e, nel caso di specie, i capitoli dedotti –come sopra riportati – risultavano del tutto generici, inmancanza di qualsiasi indicazione sulle persone fisiche coinvoltenegli asseriti (e non meglio precisati) «contatti» e sui fattiNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreti in cui si sarebbe estrinsecato il «promesso fattivointeressamento» di enti ed istituzioni pubbliche.3.

Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18545/2024 R.G. proposto daavv. Roberto VAGAGGINI, elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Varese in data23.6.2024 nel procedimento iscritto al n. 2198/2023 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di ammissioneal passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., in viaprivilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., perdiversi crediti professionali, tra i quali un credito di € 7.295,60vantato a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’attività dirappresentanza e assistenza nella presentazione di unadomanda di ammissione al concordato preventivo in continuitàindiretta.Il giudice delegato, per quanto qui interessa, rigettò ladomanda avente ad oggetto tale voce di credito, accogliendol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatrice dellaliquidazione giudiziale.L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degliartt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dalTribunale di Varese in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteper chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. anche inrelazione all’art. 1176 c.c.».Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorrente ricorda che quella da lui assunta con l’incaricoprofessionale è un’obbligazione di mezzi, non di risultato, e chel’inutilità della prestazione per la cliente può essere imputataquale inadempimento contrattuale soltanto se è tale ab origine,non se constatata a posteriori. A ciò aggiunge l’affermazioneche, al momento del conferimento dell’incarico professionale,sussistevano concrete possibilità di addivenire a un concordatopreventivo in continuità indiretta, in quanto vi erano molteplicicontatti in corso con soggetti interessati ad acquistare l’aziendadella società successivamente posta in liquidazione giudiziale.1.1. Il motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.1.1.1. È infondata in diritto la tesi secondo cui l’avvocatoincaricato di presentare una domanda prenotativa di concordatopreventivo potrebbe considerare esattamente adempiuta lapropria obbligazione semplicemente perché ha presentato ladomanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenerela concessione del termine per la presentazione della propostae del piano (v. in senso contrario, di recente, Cass. nn.2044/2026; 2043/2026).Il fatto che l’incarico fosse «semplicemente quello dellapredisposizione della domanda di concordato preventivo conriserva» non significa che esso non comprendesse anche leconnesse «attività di consulenza ed assistenza» (come del restoesplicitato nel contratto, il cui testo è riportato nel ricorso). Ciòcomporta che il ricorrente doveva porsi concretamente il temadell’utilità della sua prestazione, nel particolare contesto dellacrisi d’impresa attraversata dalla cliente, coordinandosi con glialtri professionisti coinvolti, nonché dando e chiedendo allacliente tutte le informazioni a tal fine necessarie.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sotto questo profilo, il Tribunale di Varese ha interpretatoe applicato correttamente le disposizioni di legge che ilricorrente assume essere state violate, laddove ha affermatoche «l’obbligazione di mezzi può dirsi … adempiuta anche se nonviene conseguito il risultato, ma l’attività resa deve comunqueessere idonea a raggiungere quel risultato», ritenendopreclusive al riconoscimento del credito «l’impossibilità diimputare a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibilil’evoluzione della procedura, conclusasi poi con l’apertura dellaliquidazione giudiziale, in quanto risulta evidente che le criticitàfossero già presenti al momento della presentazione delladomanda di concordato in bianco».1.1.2. Il motivo è, invece, inammissibile laddove, purprospettandosi un vizio di violazione di norme di diritto, spostal’attenzione e la critica sull’accertamento del fatto, contestandol’affermazione del tribunale in merito alla sussistenza, già almomento della presentazione della domanda prenotativa, delle«criticità» incompatibili con una seria prospettiva di concordatoin continuità indiretta.Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, sia perchél’argomentazione è incoerente rispetto al vizio denunciato, siaperché l’accertamento del fatto è riservato al giudice del meritoe non può essere sindacato in sede di legittimità, salva l’ipotesidel vizio di motivazione nei ben noti e ristretti limiti dettati dallada una consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Cass S.u. n.8053/2014).2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2721 e 2724 c.c.e art. 24 Cost., nonché per assoluta carenza di motivazioneNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti».Con questo motivo il ricorrente contesta l’immotivatamancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, consistenti indue capitoli di prova testimoniale, il cui testo è riportato nelricorso («1. Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022erano ancora in corso numerosi contatti con potenzialiinvestitori interessati a rilevare l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Vero che a più riprese nell’estate ed autunno del 2022 siarappresentanti del governo italiano (anche attraverso la societàInvitalia) che della Regione Lombardia avevano promessofattivo interessamento per trovare soggetti interessati a rilevarel’attività della [OSCURATO:SOCIETA].»).2.1. Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo.2.1.1. Innanzitutto si riscontra in rubrica una mescolanzao sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi),che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, comma 1,c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici a lagnanze nonanaliticamente individuate (v. Cass. nn. 3397/2024;26874/2018).2.1.2. In secondo luogo, la valutazione in ordine alla utilitàdi una prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fattirilevanti in causa rientra tendenzialmente nella discrezionalitàdel giudice del merito e, nel caso di specie, i capitoli dedotti –come sopra riportati – risultavano del tutto generici, inmancanza di qualsiasi indicazione sulle persone fisiche coinvoltenegli asseriti (e non meglio precisati) «contatti» e sui fattiNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreti in cui si sarebbe estrinsecato il «promesso fattivointeressamento» di enti ed istituzioni pubbliche.3. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:Liquidazionegiudiziale –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Opposizione alloPAOLA [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere  stato passivo –Professionista –[OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereEccezione diROBERTO [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere inadempimentoUd. 25/2/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18545/2024 R.G. proposto daavv. Roberto VAGAGGINI, elettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensidell’art. 86 c.p.c.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Varese in data23.6.2024 nel procedimento iscritto al n. 2198/2023 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di ammissioneal passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., in viaprivilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., perdiversi crediti professionali, tra i quali un credito di € 7.295,60vantato a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’attività dirappresentanza e assistenza nella presentazione di unadomanda di ammissione al concordato preventivo in continuitàindiretta.Il giudice delegato, per quanto qui interessa, rigettò ladomanda avente ad oggetto tale voce di credito, accogliendol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatrice dellaliquidazione giudiziale.L’opposizione proposta dal professionista ai sensi degliartt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dalTribunale di Varese in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteper chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. anche inrelazione all’art. 1176 c.c.».Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorrente ricorda che quella da lui assunta con l’incaricoprofessionale è un’obbligazione di mezzi, non di risultato, e chel’inutilità della prestazione per la cliente può essere imputataquale inadempimento contrattuale soltanto se è tale ab origine,non se constatata a posteriori. A ciò aggiunge l’affermazioneche, al momento del conferimento dell’incarico professionale,sussistevano concrete possibilità di addivenire a un concordatopreventivo in continuità indiretta, in quanto vi erano molteplicicontatti in corso con soggetti interessati ad acquistare l’aziendadella società successivamente posta in liquidazione giudiziale.1.1. Il motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.1.1.1. È infondata in diritto la tesi secondo cui l’avvocatoincaricato di presentare una domanda prenotativa di concordatopreventivo potrebbe considerare esattamente adempiuta lapropria obbligazione semplicemente perché ha presentato ladomanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenerela concessione del termine per la presentazione della propostae del piano (v. in senso contrario, di recente, Cass. nn.2044/2026; 2043/2026).Il fatto che l’incarico fosse «semplicemente quello dellapredisposizione della domanda di concordato preventivo conriserva» non significa che esso non comprendesse anche leconnesse «attività di consulenza ed assistenza» (come del restoesplicitato nel contratto, il cui testo è riportato nel ricorso). Ciòcomporta che il ricorrente doveva porsi concretamente il temadell’utilità della sua prestazione, nel particolare contesto dellacrisi d’impresa attraversata dalla cliente, coordinandosi con glialtri professionisti coinvolti, nonché dando e chiedendo allacliente tutte le informazioni a tal fine necessarie.Numero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026Sotto questo profilo, il Tribunale di Varese ha interpretatoe applicato correttamente le disposizioni di legge che ilricorrente assume essere state violate, laddove ha affermatoche «l’obbligazione di mezzi può dirsi … adempiuta anche se nonviene conseguito il risultato, ma l’attività resa deve comunqueessere idonea a raggiungere quel risultato», ritenendopreclusive al riconoscimento del credito «l’impossibilità diimputare a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibilil’evoluzione della procedura, conclusasi poi con l’apertura dellaliquidazione giudiziale, in quanto risulta evidente che le criticitàfossero già presenti al momento della presentazione delladomanda di concordato in bianco».1.1.2. Il motivo è, invece, inammissibile laddove, purprospettandosi un vizio di violazione di norme di diritto, spostal’attenzione e la critica sull’accertamento del fatto, contestandol’affermazione del tribunale in merito alla sussistenza, già almomento della presentazione della domanda prenotativa, delle«criticità» incompatibili con una seria prospettiva di concordatoin continuità indiretta.Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, sia perchél’argomentazione è incoerente rispetto al vizio denunciato, siaperché l’accertamento del fatto è riservato al giudice del meritoe non può essere sindacato in sede di legittimità, salva l’ipotesidel vizio di motivazione nei ben noti e ristretti limiti dettati dallada una consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Cass S.u. n.8053/2014).2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «Nullità delprovvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2721 e 2724 c.c.e art. 24 Cost., nonché per assoluta carenza di motivazioneNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti».Con questo motivo il ricorrente contesta l’immotivatamancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, consistenti indue capitoli di prova testimoniale, il cui testo è riportato nelricorso («1. Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022erano ancora in corso numerosi contatti con potenzialiinvestitori interessati a rilevare l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Vero che a più riprese nell’estate ed autunno del 2022 siarappresentanti del governo italiano (anche attraverso la societàInvitalia) che della Regione Lombardia avevano promessofattivo interessamento per trovare soggetti interessati a rilevarel’attività della [OSCURATO:SOCIETA].»).2.1. Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo.2.1.1. Innanzitutto si riscontra in rubrica una mescolanzao sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione di norme didiritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi),che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarele singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, comma 1,c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici a lagnanze nonanaliticamente individuate (v. Cass. nn. 3397/2024;26874/2018).2.1.2. In secondo luogo, la valutazione in ordine alla utilitàdi una prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fattirilevanti in causa rientra tendenzialmente nella discrezionalitàdel giudice del merito e, nel caso di specie, i capitoli dedotti –come sopra riportati – risultavano del tutto generici, inmancanza di qualsiasi indicazione sulle persone fisiche coinvoltenegli asseriti (e non meglio precisati) «contatti» e sui fattiNumero registro generale 18545/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 7130/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreti in cui si sarebbe estrinsecato il «promesso fattivointeressamento» di enti ed istituzioni pubbliche.3. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il Presidente
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