Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:78
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
7 marzo 2007
Causa T‑110/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001-2002 – Ricorso di annullamento – Motivazione – Valutazione dei meriti – Elementi probatori – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di
evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il periodo dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e, dall'altro,
una domanda di risarcimento danni.
Decisione:
La decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il
periodo dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002 è annullata. Il ricorso per risarcimento danni è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è
condannata alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Tardività
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Cambiamento di metodo di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4.
Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo di conciliare una necessaria indipendenza di spirito con l’organizzazione gerarchica
della funzione pubblica
5.
Funzionari – Principi – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione
1.
Un rapporto informativo, salvo circostanze eccezionali, non può essere annullato solo per essere stato redatto tardivamente.
Benché il ritardo nella redazione di un rapporto informativo possa, eventualmente, far sorgere un diritto al risarcimento
del funzionario interessato, esso non può inficiare la validità del rapporto informativo né, di conseguenza, giustificarne
l’annullamento.
(v. punto 39)
Riferimento: Tribunale 7 maggio 2003, causa T‑278/01, den Hamer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑6139 e II‑665, punto 32 e giurisprudenza
ivi citata)
2.
Quando un’istituzione, sostituendo un metodo di valutazione con un altro, persegue l’obiettivo di differenziare e modulare
maggiormente gli apprezzamenti analitici relativi ai funzionari al momento della loro valutazione, siffatto cambiamento di
metodo implica necessariamente che la corrispondenza tra il precedente metodo ed il nuovo non possa essere effettuata mediante
un meccanismo di correlazione rigido. La modifica dei parametri di valutazione rende quindi particolarmente difficile una
comparazione tra la precedente e la nuova valutazione di un funzionario.
(v. punto 104)
Riferimento: Tribunale 22 febbraio 1990, causa T‑40/89, Turner/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑55, pubblicazione massima, punto
23); Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 141)
3.
L’amministrazione ha l’obbligo di motivare i rapporti informativi in modo sufficiente e circostanziato. Le osservazioni di
ordine generale che accompagnano gli apprezzamenti analitici devono permettere all’interessato di valutarne la fondatezza
con cognizione di causa e, eventualmente, permettere al giudice comunitario l’esercizio del suo controllo giurisdizionale
e, a tale scopo, occorre che gli apprezzamenti e le osservazioni destinate a giustificarli siano coerenti tra loro.
A tale proposito, nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], sono le valutazioni finali contenute
nel rapporto di evoluzione della carriera a poter arrecare pregiudizio ad un funzionario e che, pertanto, devono essere motivate,
e non ogni singola osservazione o ogni singolo apprezzamento formulati in momenti successivi dal valutatore, dal vidimatore,
dalla commissione paritetica di valutazione e dal valutatore d’appello, in ogni fase del procedimento.
D’altronde, se, da un lato, non si può esigere che i superiori gerarchici riferiscano, nei resoconti delle riunioni, nei verbali,
nelle note di servizio o in altri documenti, ogni comportamento o ogni atteggiamento censurabile o criticabile dei funzionari,
dall’altro, l’assenza di qualsiasi elemento concreto a sostegno di una critica o di una censura relative al comportamento
del funzionario valutato non permette a quest’ultimo di apprezzare gli effettivi comportamenti che gli sono rimproverati né
la fondatezza delle valutazioni che ne conseguono, né permette al Tribunale di esercitare il proprio controllo, costituendo
pertanto una violazione dell’obbligo di motivazione.
(v. punti 108, 110 e 117)
Riferimento: Tribunale 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei Conti (Racc. pag. II‑2377, punto 41); Tribunale
12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata);
Vounakis/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 84
4.
L’indipendenza di spirito richiesta ad un funzionario nella realizzazione di determinati compiti non può essere esercitata
in contrasto con il fatto che egli fa parte di una struttura gerarchica ed è tenuto, nella sua qualità di funzionario, a seguire
le indicazioni dei suoi superiori gerarchici, fatte salve le deroghe previste dallo Statuto.
(v. punto 154)
5.
Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che rispecchia l’equilibrio dei diritti e dei
doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità e gli agenti del servizio pubblico, unitamente
al principio di buona amministrazione, richiedono che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità
gerarchica tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.
(v. punti 184 e 185)
Riferimento: Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 75);
Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑93/96, Presle/Cedefop (Racc. PI pagg. I‑A‑387 e II‑1111, punto 83); Tribunale 16 marzo 2004,
causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punti 42 e 217)