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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 39812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge e l'omessa motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e fattuale, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito non manifestamente illogica, evidenziato che l'imputato gestiva un'attività imprenditoriale, sicché è del tutto inverosimile che egli non abbia conservato traccia documentale di tale attività e degli incassi percepiti - relativi, peraltro, a ben quattro annualità di imposta -, perciò ritenendo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che l'imputato avesse deliberatamente occultato copia delle fatture emesse, in parte rinvenute presso i clienti, proprio per rendere più difficoltoso l'accertamento del volume d'affari e, quindi, dell'entità del debito tributario; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena in relazione ai precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato, nei cui confronti, peraltro, è stata emessa anche una misura di prevenzione personale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge e l'omessa motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e fattuale, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito non manifestamente illogica, evidenziato che l'imputato gestiva un'attività imprenditoriale, sicché è del tutto inverosimile che egli non abbia conservato traccia documentale di tale attività e degli incassi percepiti - relativi, peraltro, a ben quattro annualità di imposta -, perciò ritenendo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che l'imputato avesse deliberatamente occultato copia delle fatture emesse, in parte rinvenute presso i clienti, proprio per rendere più difficoltoso l'accertamento del volume d'affari e, quindi, dell'entità del debito tributario; considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena in relazione ai precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l'imputato, nei cui confronti, peraltro, è stata emessa anche una misura di prevenzione personale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 39812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris