CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02708/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3222/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.2906/2015 depositata i l 21/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia - Romagna ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2906/2015 ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 42/2011, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’atto di recupero dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 1.1. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che l’Agenzia delle Entrate, nel 2009, aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c. ( cessata per trasformazione, in data 12/06/2006, nell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), nonché ai soci della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’atto di recupero di crediti inesistenti usati in compensazione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 2. La CTR –ritenuto di dover confermare la decisione di primo grado con riferimento agli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, in ragione della decadenza dall’esercizio del potere impositivo ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015 – ha evidenziato, in relazione all’anno d’imposta 2004, che il contribuente non solo non aveva presentato le dichiarazioni annuali, ma non aveva neppure dimostrato l’esistenza dei crediti IVA (portando alla conclusione della loro inesistenza). Doveva, quindi,trovare applicazione dell’art. 2291 cod. civ., con la conseguente responsabilità solidale del socio Discianni. Infine, era stata riscontrata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla mancata notifica dell’accertamento alla società e alla questione relativa alla sussidiarietà della responsabilità del socio illimitatamente responsabile. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi. 3. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva come nel ricorso introduttivo il la parte contribuente avesse eccepito la decadenza solamente con riferimento agli anni 2000, 2001, 2002, mentre la CTR ha rilevato la decadenza anche per l’anno 2003, pronunciando, così, oltre i limiti della domanda e delle eccezioni svolte dal contribuente davanti al giudice di seconde cure. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. 2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che gli atti di recupero del credito d’imposta previsti nell’art. 1, comma 421, legge n. 321 del 2004, hanno natura di avvisi di accertamento, con la conseguente applicazione delle disposizioni previste in tema di decadenza degli atti. È pacifico che nel 2003 la società contribuente non avesse presentato la dichiarazione IVA, con la conseguente applicazione dell’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 10 legge n. 289 del 2002 e 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, nonché la falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. 3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto, nel confermare la statuizione di decadenza in relazione agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, ha errato nel non considerare, ai sensi dell’art. 10 legge n. 289 del 2012,che per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 9 –in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, legge n. 212 del 2000 –i termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modifiche e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972sono prorogati di due anni. Alla luce di tale disposizione, pertanto, i termini di decadenza previsti dalla norma appena richiamata per gli anni 2000, 2001 e 2002 (31/12/2006, 31/12/2007 e 31/12/2008) sono stati rispettivamente prorogati al 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010. La CTR ha, inoltre, espressamente statuito che, nella specie, la società aveva usato in compensazione un credito inesistente. 3.2. Nel caso in esame, inoltre, la CTR aveva precisato che la società aveva usato in compensazione un credito inesistente. La notifica dell’atto di recupero, conseguentemente, doveva ritenersi tempestiva anche in relazione al 2000, alla luce dell’art. 27, comma 16 d.l. n. 185 del 2008. 3.3. La ricorrente rileva, infine, l’inadeguatezza del richiamo all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015, considerato che, nel caso di specie, nella motivazione dell’avviso di accertamento non era invocato il raddoppio dei termini previsto per le fattispecie che comportino un obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria penale. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato, con il conseguente assorbimento dei primi due motivi di ricorso. 4.1. Secondo l’art. 10 legge n. 289 del 2002 – così come modificato dall’art. 5 bis d.l. n. 282 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2003 – p er i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della stessalegge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 227 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, eall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sonoprorogati di due anni. L’art. 7 d.l. n. 289 del 2002 fa riferimento alle dichiarazioni presentate entro il 31/12/2002 per uno o più anni di imposta. La disposizione trova, quindi, applicazione per i periodi di imposta 2000 e 2001, che scadevano, quindi, rispettivamente, al 31/12/2008 e 31/12/2009. A ciò occorre aggiungere che l’art. 27, comma 16 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 185 conv. legge 28/01/2009, n. 2 (abrogato dall’art. 1, comma 4, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13 «fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente» e applicabile ratione temporis al caso in esamerelativo agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003) prevede che «Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.» Considerato che la disposizione richiamata fa riferimento all’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito inesistente, tale termine, in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., scadeva, per l’anno 2000, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che è tempestivo l’atto impositivo notificato in data 22/04/2009. A maggior ragione ciò vale per i successivi anni d’imposta. Nel caso di specie la stessa CTR –affermando che: «il contribuente, non solo, non ha presentato le dichiarazioni annuali, ma non ha neppure dimostrato in alcun modo l’esistenza di crediti Iva, per cui è legittimo ritenere che esso sia inesistente» -ha riconosciuto che nel caso di specie si trattava di un credito inesistente, con la conseguente applicabilità dell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 cit., richiamando, impropriamente, la disciplina del d.lgs. n. 128 del 2015, riguardante la (diversa) fattispecie del raddoppio dei termini contenuta negli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (trascurando, peraltro, che la disposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, avvenuta il 02/09/2016). 5. In conclusione, il terzo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione e deve essere accolto, con il conseguente assorbimento dei primi due motivi di ricorso. 5.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorsonei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, decide