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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44110/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/11/2021, ha confermato la sentenza Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di veicolo e di merci.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla pericolosità e l'allarme sociale della condotta dell'imputato nonché sulla mancanza di segni resipiscenza o di qualsivoglia atteggiamento collaborativo in fase di indagini e in dibattimento).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/11/2021, ha confermato la sentenza Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di veicolo e di merci. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla pericolosità e l'allarme sociale della condotta dell'imputato nonché sulla mancanza di segni resipiscenza o di qualsivoglia atteggiamento collaborativo in fase di indagini e in dibattimento). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 44110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris