CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava quella del Tribunale di Brescia per il delitto previsto dagli artt. 224 e 217, primo comma, I. fall. per omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione per omessa valutazione di un motivo di appello che chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; a ben vedere la Corte di merito analizza il trattamento sanzionatorio e esclude l'applicazione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. in quanto sussiste un precedente penale specifico, difettando segni di resipiscenza, argomenti ostativi con i quali l'attuale ricorso non si confronta, risultando pertanto generico per aspecificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere