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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18672/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 93, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 23/07/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 3.3.2020 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verbania, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 2.417 a titolo di compensi per l’opera professionale svolta dal ricorrente in favore della società resistente nell’ambito di una controversia giudiziale civile.

Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Verbania rigettava la domanda spiegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando l’intervenuta prescrizione ordinaria del diritto di credito azionato dal professionista.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2935 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2957 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 27.9.2007, data in cui il giudice dell’esecuzione –a seguito del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 pignoramento presso terzi eseguito dalla Pianta e del successivo Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 procedimento esecutivo coltivato, nel di lei interesse, dal ViggianiData pubblicazione 09/06/2022– aveva emesso l’ordinanza di assegnazione del credito.

Ad avviso del ricorrente, invece, la sua attività si sarebbe conclusa solo il 31.7.2017, con l’invio al terzo pignorato di una comunicazione informativa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2937 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ulteriormente errato nel non considerare che la Pianta aveva eseguito spontaneamente due pagamenti di € 50 cadauno, in tal modo dimostrando la propria intenzione di non volersi avvalere della prescrizione del credito di cui è causa.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale di Verbania ha correttamente individuato il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione del diritto nel momento in cui il Viggiani, avendo concluso l’attività giudiziale svolta nell’interesse della cliente Pianta, avrebbe potuto chiedere il pagamento per la prestazione resa.

Lo stesso ricorrente, invero, da atto che il credito derivava da prestazioni di assistenza giudiziale relative ad un pignoramento presso terzi, ragion per cui l’attività non poteva non essersi conclusa nel momento in cui il G.E. aveva emesso il provvedimento di assegnazione del credito (27.9.2007).

Va infatti ribadito, sul punto, che il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004, Rv. 574870; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7378 del 26/03/2009, Rv. 607652).

Né rileva il pagamento parziale eseguito dalla Pianta, dovendosi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 dare continuità al principio per cui il pagamento Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione Data pubblicazione 09/06/2022 tra le parti, non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 94 del 07/01/1994, Rv. 484944; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1143 del 27/01/2001, Rv. 543491; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 2267 del 16/02/2001 (Rv. 543892Cass.

Sez.

L, Sentenza n. 5210 del 06/04/2001, Rv. 545726)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando anche –in relazione alla memoria depositata dalla parte ricorrente– che in materia di prestazione d’opera professionale il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre in ogni caso dal giorno in cui è stato espletato l'incarico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016, Rv. 639148 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019, Rv.654463).

Di conseguenza, sia per il calcolo della cd. prescrizione presuntiva, che per quello della prescrizione ordinaria del credito, deve farsi riferimento alla data di esecuzione dell’incarico che, nel caso di specie, è stato ritenuto concluso con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l'atto conclusivo del procedimento esecutivo per il quale il Viggiani era stato officiato di difendere la Pianta.

La memoria di parte controricorrente, invece, non offre argomenti ulteriori rispetto alle difese già esposte nel controricorso.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 PQM Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Data pubblicazione 09/06/2022parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 93, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 23/07/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 3.3.2020 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verbania, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 2.417 a titolo di compensi per l’opera professionale svolta dal ricorrente in favore della società resistente nell’ambito di una controversia giudiziale civile. Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale rigettava il ricorso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Verbania rigettava la domanda spiegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando l’intervenuta prescrizione ordinaria del diritto di credito azionato dal professionista. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2935 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2957 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 27.9.2007, data in cui il giudice dell’esecuzione –a seguito del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 pignoramento presso terzi eseguito dalla Pianta e del successivo Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 procedimento esecutivo coltivato, nel di lei interesse, dal ViggianiData pubblicazione 09/06/2022– aveva emesso l’ordinanza di assegnazione del credito. Ad avviso del ricorrente, invece, la sua attività si sarebbe conclusa solo il 31.7.2017, con l’invio al terzo pignorato di una comunicazione informativa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2937 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ulteriormente errato nel non considerare che la Pianta aveva eseguito spontaneamente due pagamenti di € 50 cadauno, in tal modo dimostrando la propria intenzione di non volersi avvalere della prescrizione del credito di cui è causa. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale di Verbania ha correttamente individuato il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione del diritto nel momento in cui il Viggiani, avendo concluso l’attività giudiziale svolta nell’interesse della cliente Pianta, avrebbe potuto chiedere il pagamento per la prestazione resa. Lo stesso ricorrente, invero, da atto che il credito derivava da prestazioni di assistenza giudiziale relative ad un pignoramento presso terzi, ragion per cui l’attività non poteva non essersi conclusa nel momento in cui il G.E. aveva emesso il provvedimento di assegnazione del credito (27.9.2007). Va infatti ribadito, sul punto, che il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004, Rv. 574870; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7378 del 26/03/2009, Rv. 607652). Né rileva il pagamento parziale eseguito dalla Pianta, dovendosi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 dare continuità al principio per cui il pagamento Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione Data pubblicazione 09/06/2022 tra le parti, non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 94 del 07/01/1994, Rv. 484944; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1143 del 27/01/2001, Rv. 543491; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2267 del 16/02/2001 (Rv. 543892Cass. Sez. L, Sentenza n. 5210 del 06/04/2001, Rv. 545726)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando anche –in relazione alla memoria depositata dalla parte ricorrente– che in materia di prestazione d’opera professionale il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre in ogni caso dal giorno in cui è stato espletato l'incarico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016, Rv. 639148 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019, Rv.654463). Di conseguenza, sia per il calcolo della cd. prescrizione presuntiva, che per quello della prescrizione ordinaria del credito, deve farsi riferimento alla data di esecuzione dell’incarico che, nel caso di specie, è stato ritenuto concluso con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l'atto conclusivo del procedimento esecutivo per il quale il Viggiani era stato officiato di difendere la Pianta. La memoria di parte controricorrente, invece, non offre argomenti ulteriori rispetto alle difese già esposte nel controricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7181/2021 PQM Numero sezionale 4765/2022Numero di raccolta generale 18672/2022 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Data pubblicazione 09/06/2022parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R
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