CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 29430/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]H, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Barberini n.47. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n.5219/2016, pronunciata in data 18 febbraio 2016 , depositata il 12 ottobre2016 e non notificata . tributi r.g. n.29430/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del5 luglio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il sostituto p rocuratore g enerale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodichiararsi l’estinzione dl giudizio del ricorso . FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha proposto ricorso contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n.5 219/2016 , pronunciata in data 18 febbraio 2016, depositata il 12 ottobre 201 6 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell a società , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap relative all’anno di imposta 2002. 2.Fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, il ricorso veniva rinviato alla trattazione in pubblica udienza. 3. Nelle more, parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, per cessata materia del contendere, sulla base di un accordo transattivo intervenuto con l’ufficio ed allegato in copia all’istanza stessa. L’avvocatura dello Stato ha aderito all’istanza; pertanto, visto l’art.391 cod. proc. civ., non rimane che dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Roma