CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12408/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, Roma; -ricorrente – contro C.A.E. SH.P.K., [OSCURATO:PERSONA].A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Viale delle Milizie n. 34, Roma; -controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dei curatori fallimentari dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 56, Roma; - controricorrente - avverso del decreto della Corte d’Appello di Venezia del 26/03/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’atto di accettazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti C.A.E. SH.P.K. e [OSCURATO:PERSONA].A., occorre provvedere sulle spese in favore delle predette controricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti C.A.E. SH.P.K. e [OSCURATO:PERSONA].A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,