CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Maruggio in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Taranto n. 3903/2024 RG depositata il11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/20261.Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 31.05.2024 la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva al Tribunale diTaranto di disporre una consulenza tecnica preventiva “nominandoall’uopo un proprio consulente affinché determini l’esatta metraturagestita dalla Società ricorrente, al fine di tentare anche la conciliazione trale parti”.Il Tribunale di Taranto con provvedimento del 29.08.2024 dichiaraval’inammissibilità della domanda, affermando il difetto di giurisdizione delg.o. trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione tributaria.2. Il reclamo proposto dalla società di capitali avverso la predettaordinanza veniva rigettato con condanna alle spese.3. Avverso la pronuncia n. 25893/2024 emessa dal Tribunale di Taranto incomposizione collegiale depositata il giorno 11 novembre 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con successivamemoria.4. Il Comune di Maruggio resisteva in giudizio depositando controricorso.5. È stata proposta la definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.6. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 696 bis, 669 septies, e 669 quaterdeciesc.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.)” avendo errato il Tribunale di Taranto nel ritenere che ilNumero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/2026provvedimento di nomina del CTU avesse natura interlocutoria e nondecisoria.2.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamental’omesso esame di fatti decisivi a fini del giudizio ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5, c.p.c. non avendo il Tribunale considerato che “la richiestadi ATP era volta non a contestare il quantum debeatur delle imposte, ma aottenere una determinazione tecnica utile alla successiva definizione in viatransattiva della controversia con l’amministrazione comunale”.2.2 Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della“Violazione degli artt. 37 c.p.c. e 2 del D.lgs. n. 546/1992 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)”, avendo errato il tribunale nel declinare lagiurisdizione in favore del giudice tributario.3. Deve essere, in via preliminare, accolta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso come sollevata dal comune controricorrente che richiama ilconsolidato orientamento del giudice di legittimità in materia.3.1 Ed, invero, come già rilevato nella proposta di definizione anticipata exart. 380-bis c.p.c. del 13.10.2025 sulla questione relativa allaimpugnabilità ai sensi dell’art.111 c.p.c. di provvedimenti quale quello inesame (ordinanza di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza diinammissibilità di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bisc.p.c.) si è espressa ripetutamente la Suprema Corte, anche in SezioneUnite, chiarendo e ribadendo che: -“Il provvedimento che ammette laconsulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti diistruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile diricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi diprovvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalitàavverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento dicompetenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice dilegittimità risolvere quella stessa questione di competenza o digiurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art.Numero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/2026111 Cost.” (Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 20/06/2007 - Rv. 598057 -01).L’orientamento costante delle sezioni semplici che sono intervenutesuccessivamente sul tema per escludere il carattere decisorio delprovvedimento impugnato può essere sintetizzato nei seguenti termini:“Non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, settimocomma, Cost., il provvedimento di rigetto dell'istanza di consulenzatecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcungiudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova(anche in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza,estraneo all'art. 696-bis cod. proc. civ.), né tantomeno la possibilità dellaconciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile - anche quanto alle spese -nell'eventuale giudizio di merito.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5698 del07/03/2013 - Rv. 625381 -01); ed ancora: “Non costituisce sentenza, aifini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento dirigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso noncontiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica ildiritto alla prova, (anche in considerazione dell'assenza del presuppostodell'urgenza, estraneo all'art. 696 bis c.p.c.), né tanto meno la possibilitàdella conciliazione.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2018 - Rv.648719- 01).A differenza di quanto intende sostenere la società ricorrente con il primomotivo di ricorso onde superare il vaglio dell’inammissibilità, il Collegiocondivide l’arresto di questa Corte già riportato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. a tenore del quale l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelarenon è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perchéè un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale esostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà.Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agitoNumero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/2026"ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata insede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata,trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese puòessere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sulpunto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di meritosia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere delgiudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fasecautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del2005, tra tutela cautelare e merito (Nella specie, era stato impugnato percassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo controun'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso dicausa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).” (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019 - Rv. 652799 - 01).3.2 Da ultimo e nel solco della giurisprudenza di legittimità già citata sonointervenute le sezioni unite di questa corte per escludere il caratteredecisorio dei provvedimenti che definiscono le istanze ex artt. 696 e 696bis c.p.c.: “La ragione della inammissibilità dell’istanza di regolamento digiurisdizione nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva derivadalla natura provvisoria e strumentale dei provvedimenti giudiziari chepossono essere emessi nell’ambito degli stessi, che sono sempreriesaminabili nel corso del giudizio di merito (anche con riguardo agiurisdizione e competenza), il che esclude la possibilità di una loroimpugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., in quanto non può «logicamente ritenersi che la Cassazionepossa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva, in uncaso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede diimpugnazione.Orbene, tali ragioni valgono certamente anche in relazione alprocedimento di «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizioneNumero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/2026della lite» previsto dall’art. 696 bis c.p.c., qualunque sia la natura dariconoscere allo stesso, in quanto esso, come tutti i procedimenti diistruzione preventiva, non può, neanche in relazione alla sua finalitàconciliativa, dare luogo a statuizioni di merito impugnabili con il ricorsostraordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., certamente nonproponibile né avverso il processo verbale di conciliazione eventualmenteformato ai sensi dell’art. 696 bis, comma 2, c.p.c., né avverso il decretodel giudice che a tale verbale attribuisce efficacia esecutiva ai sensidell’art. 696 bis, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. U n. 28587 del28.10.2025).4. Il ricorso va, dunque, ritenuto inammissibile.4.1. In forza del principio della soccombenza, la parte ricorrente deveessere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come indispositivo.4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione diNumero registro generale 23779/2024Numero sezionale 3585/2026Numero di raccolta generale 13914/2026Data pubblicazione 13/05/2026sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a pagarein favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità che liquida nell'importo di euro 5.000,00, per compensi, oltrespese prenotate a debito. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodella somma di euro 5.000,00 in favore della parte controricorrente ex art.96, terzo comma, c.p.c. e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente