CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 agosto 2021
Cassazione n. 32468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24 settembre 2019 il detenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto reclamo avverso il rifiuto alla consegna di un pacco. Con decreto depositato 1111 novembre 2020 il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo perché il pacco era stato consegnato il 15 novembre 2019. In data 16 novembre 2020 il detenuto [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo con il quale rappresentava che il pacco era stato consegnato solo dopo il parere della direzione distrettuale antimafia. Con decreto depositato il 24 agosto 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione in relazione alla questione posta dal reclamante che aveva evidenziato che l'attesa del parere della direzione distrettuale antimafia, intervenuto a distanza di tre mesi dalla ricezione del pacco, aveva pregiudicato il diritto del detenuto, destinatario di pacco contenente anche generi alimentari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La censura motivazionale proposta è insussistente avendo il Tribunale di sorveglianza che, da una parte, il ritardo nella consegna del pacco non era imputabile alla direzione dell'istituto che aveva applicato la normativa che prevede il parere della direzione distrettuale antimafia e, dall'altra, che comunque il pacco era stato già consegnato, di tal che non vi era interesse alla pronuncia giudiziale. A fronte di tale motivazione il ricorso, che assume in fatto che i " generi alimentari ... ovviamente sono andati deperiti", ripropone la doglianza, invero, diretta nei confronti della normativa che disciplina la ricezione di pacchi da parte dei detenuti sottoposti a regime differenziato, piuttosto che a denunciare una violazione di diritti da parte dell'amministrazione, e non si confronta con la motivazione resa, rispetto alla quale formula giudizio di mera apparenza.Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così