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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09368/2024

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14139/2018 R.G. proposto da , che lo rappresentae difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BELLEZZA, Luciano BIANCHINI, Fabrizio BIGI, Cristina BIGIO, Leonello BRUNETTI, Elio BUGIANTELLI, Barbara CAPIGATTI, Marco CAPPELLETTI, Umberto CHIACCHIERONI, Catia CHIATTI, Antonella COSTINI, Emanuela D ’ ANGELI, Brunella FAINA, Anna FIORENTINO, Franco FORTINI, Sergio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANI, Emanuela GUERCINI, Michele LIGUORI, [OSCURATO:PERSONA] MAGURNO, Catia MARCONI, Sergio MARIANI, Rita MENCARONI, Pietro MONTANELLI, Giampiero PICCIONI, Carlo SCARANTINO, Luigi SISANI, Massimo SPOSINI, Stefano STEFANI, Milena TARPANI, Fabrizio TORTOIOLI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G uido R eni n. 2, presso lo studio dell’avv.

S imona A loisio , rappresentati e difesi dall’avv.

M auro B igi -controricorrenti - avverso la s entenza n. 224 /201 7 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il 20.11.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrenti – lavoratori transitati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo essere stati dipendentidell’Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato –si rivolsero al Tribunale di Perugia , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del diritto a mantenere il compenso per la produttività collettiva quale voce del trattamento economico dovuto dal Ministero e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale riget tò la domanda, ritenendo che quella richiesta fosse una indennità accessoria non fissa e continuativa e, quindi, da non inserire nell’assegno ad personam,che viene riconosciuto ai dipendenti trasferiti per evitare lareformatio in peius del loro trattamento economico.

La sentenza di primo grado venne impugnata dai lavoratori e la Corte d’Appello di Perugia accolse il gravam e , accertando il diritto dei lavoratori alla rideterminazione dell’assegno ad personam e condannando il Ministero al pagamento dei differenti importi quantificati per ciascun lavoratore, oltrealle spese legali di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero dell’Economia e delle Finanzeha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

I lavoratori si sono difes i con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995, degli artt. 65 e ss. del CCNL integrativoAAMS del 24.2.2002, dell’art. 16 della legge n. 246 del 2005, dell’art.22 del CCNL 2002/2005 [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 32 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Il Ministero sostiene, alla luce delle disposizioni di legge e dei contratticollettivi indicati in rubrica, da un lato, che il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento economico complessivogoduto presso l’amministrazione di provenienza va limitato alle voci della retribuzione fisse e continuative; dall’altro lato, che il compenso per la produttività collettivacorrisposto ai dipendenti dell’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato non aveva tali caratteristiche di fissità e continuatività, contrariamente a quanto ritenuto e motivato dalla Corte territoriale.

2. Il ricorsoè ammissibile e fondato.2.1.

Quanto all’ammissibilità, in risposta a un’infondata eccezione sollevata nel controricorso, si deve osservare che il ricorrente – oltre a riprodurre nel testo del ricorso l’intero contenuto della sentenza impugnata e a ripercorre lacomplessa vicenda del passaggio di molti lavoratori dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – contesta chiaramente la correttezza della soluzione data dalla Corte d’Appello a quello che nella sentenza è definito«il punto fondamentale della controversia», ovverosia «se il compenso per la produttività collettiva rientri o meno nella nozione di “trattamento accessorio complessivo”» goduto dai lavoratori presso l’amministrazione di provenienza.

Sotto altro profilo –anch’esso posto dai controricorrenti a fondamento di un’infondata eccezione di inammissibilità – il provvedimento impugnato non ha affatto deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).

Infatti, la sentenza delle Sezioni Unite citata nella motivazione della sentenza impugnata e richiamata nel controricorso (Cass.

S.U.n. 6106/2012) affermò il diritto dei dipendenti della Amministrazione autonoma Monopoli di Stat o transitati nei ruoli del Ministero delle Finanze alla conservazione deltrattamento retributivo accessorio in godimento.

Tale diritto non è in discussione nel presente processo, dovendosi invece stabilire se una determinata voce della retribuzione rientri o meno nel trattamento e conomico accessorio fisso e continuativo, essendo principio consolidato –e condiviso anche dalla Corte d’Appello –che l’art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995 mira a salvaguardare solo «il trattamento retributivo stabilmente raggiunto e sul quale il lavoratore, per tale caratteristica di stabilità, abbia ragione di fare affidamento».

2.2. Ciò premesso,il ricorso è anche fondato, perché, sullo specifico quesito «se il compenso per la produttività collettiva rientri o meno nella nozione di “trattamento accessorio complessivo”», si è, al contrario, nel frattempo consolidato un condivisibile orientamento difforme rispetto alla decisione assuntadalla Corte territoriale.

Si è in particolare statuito che «le clausole negoziali della contrattazione collettiva del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato succedutasi nel tempo (CCNL del 5.4.1996: artt. 46 (lett. d) e art. 52; CCNL stesso comparto del 24.5.2000 art. 66 lett. a)), nel correlare il “compenso per la produttività collettiva” ai miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, attestano in modo inconfutabile che detto compenso, pur previsto nell’ambito del trattamento economico accessorio, non ha carattere né fisso né continuativo ma, di contro, eventuale e subordinato al verificarsi di precise condizioni ed al rispetto dei parametri indicati dalla contrattazione collettiva» (v.

Cass. n. 17686/2018 e, conf. , 33146/2019; 989/2020, alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

La sentenza impugnata non offre argomenti che inducano a rimeditare tale orientamento.

Basti dire cheil carattere fisso e continuativo dei compens i per la produttività collettiva viene desunto «alla luce della contrattazione collettiva integrativa» e «per effetto della concreta applicazione avutasi a livello decentrato».Ma la contrattazione integrativa era delegata dalla contrattazione collettiva di primo livello soltanto a definire i «criteri di valutazione della produttività»e, quindi, non certo a cambiarne la natura(art. 52 del CCNL, riportato nella sentenza impugnata anche nella parte in cui precisa che quei compensi sono previsti e devono essere erogati «Allo scopo di migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi»).

Pertanto non è consentito individuare i connotati dei compensi per la produttività collettiva alla luce del contenuto della contrattazione integrativa, che può soltanto stabilirne le modalità attuative.

Infine, è fallace anche l’argomento secondo cui il compenso per la produttività collettiva, a vendo le medesime caratteristiche del premio industriale ed essendo stato questo inseritonell’assegno ad personam, dovrebbe avere il medesim o trattamento.

Infatti, va ribadito che il premio industriale «trova una sua compiuta disciplina nell’art. 63 [C.C.N.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA]], che conferma per il personale in servizio, la corresponsione del premio perl’incremento del rendimento industriale di cui all’ art. 54, comma 4, e dell ’ indennità di funzione di cui all ’ art. 55, comma 4,[ed] istituisce il Fondo di cui all ’ art.65, lett.

B) » (Cass.n. 17686/2018 cit.)

3. Accolto il ricorso e conseguentemente cassata la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delledomande dei lavorator i , perché infondat e , essendo volt e a ottenere l’inserimento nel calcolo dell’assegno ad personam di un’indennità che, per i motivi esposti, nei rientra tra le voci fisse e continuative del trattamento economico accessorio goduto presso l’amministrazione di provenienza.

4. Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre l’esito contrastante dei due gradi di meritogiustifica l’integrale compensazione delle speserelative ai medesimi gradi.

5. Si dà atto che– in base al l’esito del giudizio , ma anche per la natura dell’amministrazione ricorrente –non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i l ricors o, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ledomande de i lavorator i ; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del Ministero ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre a lle spese prenot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14139/2018 R.G. proposto da , che lo rappresentae difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BELLEZZA, Luciano BIANCHINI, Fabrizio BIGI, Cristina BIGIO, Leonello BRUNETTI, Elio BUGIANTELLI, Barbara CAPIGATTI, Marco CAPPELLETTI, Umberto CHIACCHIERONI, Catia CHIATTI, Antonella COSTINI, Emanuela D ’ ANGELI, Brunella FAINA, Anna FIORENTINO, Franco FORTINI, Sergio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANI, Emanuela GUERCINI, Michele LIGUORI, [OSCURATO:PERSONA] MAGURNO, Catia MARCONI, Sergio MARIANI, Rita MENCARONI, Pietro MONTANELLI, Giampiero PICCIONI, Carlo SCARANTINO, Luigi SISANI, Massimo SPOSINI, Stefano STEFANI, Milena TARPANI, Fabrizio TORTOIOLI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G uido R eni n. 2, presso lo studio dell’avv. S imona A loisio , rappresentati e difesi dall’avv. M auro B igi -controricorrenti - avverso la s entenza n. 224 /201 7 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il 20.11.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali controricorrenti – lavoratori transitati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo essere stati dipendentidell’Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato –si rivolsero al Tribunale di Perugia , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del diritto a mantenere il compenso per la produttività collettiva quale voce del trattamento economico dovuto dal Ministero e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale riget tò la domanda, ritenendo che quella richiesta fosse una indennità accessoria non fissa e continuativa e, quindi, da non inserire nell’assegno ad personam,che viene riconosciuto ai dipendenti trasferiti per evitare lareformatio in peius del loro trattamento economico. La sentenza di primo grado venne impugnata dai lavoratori e la Corte d’Appello di Perugia accolse il gravam e , accertando il diritto dei lavoratori alla rideterminazione dell’assegno ad personam e condannando il Ministero al pagamento dei differenti importi quantificati per ciascun lavoratore, oltrealle spese legali di entrambi i gradi del giudizio di merito. Contro la sentenza della Corte d’Appello il Ministero dell’Economia e delle Finanzeha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. I lavoratori si sono difes i con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995, degli artt. 65 e ss. del CCNL integrativoAAMS del 24.2.2002, dell’art. 16 della legge n. 246 del 2005, dell’art.22 del CCNL 2002/2005 [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 32 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il Ministero sostiene, alla luce delle disposizioni di legge e dei contratticollettivi indicati in rubrica, da un lato, che il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento economico complessivogoduto presso l’amministrazione di provenienza va limitato alle voci della retribuzione fisse e continuative; dall’altro lato, che il compenso per la produttività collettivacorrisposto ai dipendenti dell’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato non aveva tali caratteristiche di fissità e continuatività, contrariamente a quanto ritenuto e motivato dalla Corte territoriale. 2. Il ricorsoè ammissibile e fondato.2.1. Quanto all’ammissibilità, in risposta a un’infondata eccezione sollevata nel controricorso, si deve osservare che il ricorrente – oltre a riprodurre nel testo del ricorso l’intero contenuto della sentenza impugnata e a ripercorre lacomplessa vicenda del passaggio di molti lavoratori dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – contesta chiaramente la correttezza della soluzione data dalla Corte d’Appello a quello che nella sentenza è definito«il punto fondamentale della controversia», ovverosia «se il compenso per la produttività collettiva rientri o meno nella nozione di “trattamento accessorio complessivo”» goduto dai lavoratori presso l’amministrazione di provenienza. Sotto altro profilo –anch’esso posto dai controricorrenti a fondamento di un’infondata eccezione di inammissibilità – il provvedimento impugnato non ha affatto deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.). Infatti, la sentenza delle Sezioni Unite citata nella motivazione della sentenza impugnata e richiamata nel controricorso (Cass. S.U.n. 6106/2012) affermò il diritto dei dipendenti della Amministrazione autonoma Monopoli di Stat o transitati nei ruoli del Ministero delle Finanze alla conservazione deltrattamento retributivo accessorio in godimento. Tale diritto non è in discussione nel presente processo, dovendosi invece stabilire se una determinata voce della retribuzione rientri o meno nel trattamento e conomico accessorio fisso e continuativo, essendo principio consolidato –e condiviso anche dalla Corte d’Appello –che l’art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995 mira a salvaguardare solo «il trattamento retributivo stabilmente raggiunto e sul quale il lavoratore, per tale caratteristica di stabilità, abbia ragione di fare affidamento». 2.2. Ciò premesso,il ricorso è anche fondato, perché, sullo specifico quesito «se il compenso per la produttività collettiva rientri o meno nella nozione di “trattamento accessorio complessivo”», si è, al contrario, nel frattempo consolidato un condivisibile orientamento difforme rispetto alla decisione assuntadalla Corte territoriale. Si è in particolare statuito che «le clausole negoziali della contrattazione collettiva del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato succedutasi nel tempo (CCNL del 5.4.1996: artt. 46 (lett. d) e art. 52; CCNL stesso comparto del 24.5.2000 art. 66 lett. a)), nel correlare il “compenso per la produttività collettiva” ai miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, attestano in modo inconfutabile che detto compenso, pur previsto nell’ambito del trattamento economico accessorio, non ha carattere né fisso né continuativo ma, di contro, eventuale e subordinato al verificarsi di precise condizioni ed al rispetto dei parametri indicati dalla contrattazione collettiva» (v. Cass. n. 17686/2018 e, conf. , 33146/2019; 989/2020, alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). La sentenza impugnata non offre argomenti che inducano a rimeditare tale orientamento. Basti dire cheil carattere fisso e continuativo dei compens i per la produttività collettiva viene desunto «alla luce della contrattazione collettiva integrativa» e «per effetto della concreta applicazione avutasi a livello decentrato».Ma la contrattazione integrativa era delegata dalla contrattazione collettiva di primo livello soltanto a definire i «criteri di valutazione della produttività»e, quindi, non certo a cambiarne la natura(art. 52 del CCNL, riportato nella sentenza impugnata anche nella parte in cui precisa che quei compensi sono previsti e devono essere erogati «Allo scopo di migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi»). Pertanto non è consentito individuare i connotati dei compensi per la produttività collettiva alla luce del contenuto della contrattazione integrativa, che può soltanto stabilirne le modalità attuative. Infine, è fallace anche l’argomento secondo cui il compenso per la produttività collettiva, a vendo le medesime caratteristiche del premio industriale ed essendo stato questo inseritonell’assegno ad personam, dovrebbe avere il medesim o trattamento. Infatti, va ribadito che il premio industriale «trova una sua compiuta disciplina nell’art. 63 [C.C.N.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA]], che conferma per il personale in servizio, la corresponsione del premio perl’incremento del rendimento industriale di cui all’ art. 54, comma 4, e dell ’ indennità di funzione di cui all ’ art. 55, comma 4,[ed] istituisce il Fondo di cui all ’ art.65, lett. B) » (Cass.n. 17686/2018 cit.) 3. Accolto il ricorso e conseguentemente cassata la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delledomande dei lavorator i , perché infondat e , essendo volt e a ottenere l’inserimento nel calcolo dell’assegno ad personam di un’indennità che, per i motivi esposti, nei rientra tra le voci fisse e continuative del trattamento economico accessorio goduto presso l’amministrazione di provenienza. 4. Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre l’esito contrastante dei due gradi di meritogiustifica l’integrale compensazione delle speserelative ai medesimi gradi. 5. Si dà atto che– in base al l’esito del giudizio , ma anche per la natura dell’amministrazione ricorrente –non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie i l ricors o, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ledomande de i lavorator i ; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del Ministero ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre a lle spese prenot
Sentenza Cassazione n. 09368/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris