Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:232
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0640
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
23 marzo 2023 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Molestie psicologiche – Pareri medici – Assenze ingiustificate – Retribuzione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 11 bis – Conflitto di interessi – Articolo 21 bis – Ordine manifestamente illegale – Articolo 23 – Rispetto delle leggi e dei regolamenti di polizia – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca»
Nella causa C‑640/20 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 novembre 2020,
PV
, rappresentato da D. Birkenmaier, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata inizialmente da T.S. Bohr, B. Mongin e A.-C. Simon, successivamente da T.S. Bohr e A.-C. Simon, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione PV chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 gennaio 2020, PV/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑786/16 e T‑224/18
, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2020:17
), con la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi proposti da PV diretti
–
nella causa T‑786/16, all’annullamento, in via principale, dei rapporti informativi di PV per gli anni dal 2014 al 2016, delle decisioni del direttore generale della Direzione generale (DG) «Interpretazione» della [OSCURATO:PERSONA] europea, datate 31 maggio, 5 luglio, 31 luglio e 15 settembre 2016, relative a trattenute sullo stipendio di PV, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), del 28 novembre 2016, di rigetto dei reclami proposti contro le decisioni del 31 maggio e del 5 luglio 2016 relative a trattenute sullo stipendio di PV, della lettera di preinformazione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), del 21 giugno 2016, che informava PV di essere debitore dell’importo di EUR 33593,88, della decisione del PMO, dell’11 luglio 2016, di sospendere il pagamento dello stipendio di PV a decorrere dal 1
o
luglio 2016, della nota del direttore generale della DG «Interpretazione», del 31 luglio 2016, che annunciava l’intenzione di considerare irregolari le assenze di PV per il periodo compreso tra il 2 giugno e il 31 luglio 2016 e di effettuare corrispondenti trattenute sul suo stipendio, della lettera di preinformazione del PMO, del 21 settembre 2016, che informava PV di essere debitore dell’importo di EUR 42704,74, della decisione dell’APN, del 17 gennaio 2017, di rigetto del reclamo proposto contro tali atti, della decisione dell’APN, del 26 luglio 2016, di revocare PV dalle funzioni, della decisione dell’APN, del 2 febbraio 2017, di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione di revoca, della nota di addebito del 20 luglio 2017, della decisione dell’APN, del 29 novembre 2017, di rigetto del reclamo proposto contro tale nota, e del procedimento disciplinare CMS 13/087, nonché
–
all’annullamento, in subordine, dei pareri medici del 27 giugno e del 10 ottobre 2014, delle note del medico di fiducia datate 16 luglio, 18 luglio, 8 agosto, 4 settembre e 4 dicembre 2014, 4 febbraio, 13 aprile, 4 giugno, 11 agosto, 14 ottobre e 4 dicembre 2015, 5 febbraio, 22 marzo, 18 aprile, 3 giugno, 30 giugno e 25 luglio 2016, delle decisioni di rigetto delle domande di assistenza datate 23 ottobre 2014, 20 gennaio, 20 marzo e 30 luglio 2015, 15 marzo e 18 maggio 2016, delle decisioni del direttore generale della DG «Interpretazione», datate 9 febbraio, 30 marzo, 5 maggio, 24 giugno, 1
o
ottobre e 12 novembre 2015, 15 gennaio e 22 aprile 2016, relative a trattenute sullo stipendio di PV, delle decisioni dell’APN di rigetto dei reclami proposti contro tali decisioni relative a trattenute sullo stipendio, delle lettere di addebito datate 10 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 11 agosto, 13 novembre e 9 dicembre 2015 nonché 18 luglio 2016, delle decisioni dell’APN, datate 12 marzo, 11 agosto e 13 ottobre 2015, 7 giugno e 21 settembre 2016, di rigetto dei reclami relativi agli esercizi di valutazione per gli anni dal 2013 al 2015, nonché della decisione dell’APN, del 14 luglio 2016, di rigetto del reclamo concernente le assenze ingiustificate di PV nei giorni 16 e 17 marzo 2016;
–
nella causa T‑224/18, all’accertamento che PV è stato vittima di molestie psicologiche, nonché
–
all’annullamento del procedimento disciplinare CMS 17/025, della decisione dell’APN, del 2 maggio 2018, di rigetto del reclamo proposto avverso la decisione di apertura di tale procedimento, dei messaggi di posta elettronica della DG «Risorse umane e sicurezza», del 23 ottobre 2017 e del 16 marzo 2018, che invitavano PV a redigere la sua autovalutazione relativa ai periodi di attività 2016 e 2017, delle decisioni dell’APN, del 16 marzo e del 1
o
giugno 2018, di rigetto dei reclami proposti contro tali messaggi di posta elettronica, della decisione dell’APN, del 24 luglio 2017, di ritiro della revoca di PV dalle funzioni, della decisione dell’APN, del 15 gennaio 2018, di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione di ritiro della revoca di PV, della decisione del PMO, del 12 settembre 2017, relativa alla compensazione dei rispettivi debiti tra PV e la [OSCURATO:PERSONA], della decisione dell’APN, del 9 marzo 2018, di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione di compensazione dei debiti, e della decisione del direttore generale della DG «Interpretazione», del 13 ottobre 2017, di sospendere il pagamento dello stipendio di PV a decorrere dal 1
o
ottobre 2017;
–
nelle cause T‑786/16 e T‑224/18, ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che PV avrebbe asseritamente subito.
Contesto normativo
2
L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), enuncia quanto segue:
«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».
3
L’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, dello Statuto così dispone:
«1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, e [fatto salvo il paragrafo 2], il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.
2. Il funzionario che, nell’esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l’autorità che ha il potere di nomina. Quest’ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione».
4
L’articolo 12 bis, paragrafi da 1 a 3, dello Statuto prevede quanto segue:
«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».
5
L’articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, dello Statuto è così formulato:
«1. Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l’informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest’ultimo conferma l’ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all’autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest’ultima conferma l’ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
2. Se il superiore gerarchico ritiene che l’ordine vada eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto».
6
L’articolo 23, primo comma, dello Statuto precisa:
«I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell’esclusivo interesse dell’Unione. Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall’adempimento dei loro obblighi privati, né dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore».
7
L’articolo 24 dello Statuto è così formulato:
«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».
8
L’articolo 25, commi primo e secondo, dello Statuto prevede quanto segue:
«Il funzionario può presentare all’autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina un’istanza relativa a questioni che rientrano nell’ambito del presente statuto.
Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
9
L’articolo 59, paragrafi 1 e 3, dello Statuto dispone quanto segue:
«1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.
L’interessato deve informare il più presto possibile l’istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. (…) In mancanza di certificato, e salvo che quest’ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l’assenza è considerata ingiustificata.
Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall’istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all’interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.
Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.
Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all’autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all’istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.
(...)
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente».
10
L’articolo 6, paragrafo 5, dell’allegato IX dello Statuto enuncia quanto segue:
«Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l’istituzione ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione.
Entro lo stesso termine, i membri della commissione possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all’incarico in presenza di un conflitto di interessi.
(...)».
Fatti
11
I fatti sono illustrati ai punti da 1 a 33 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
12
PV, che era funzionario dell’Unione europea dal 16 luglio 2007, veniva assegnato alla DG «Occupazione, affari sociali e inclusione» della [OSCURATO:PERSONA] fino al 30 settembre 2009.
13
Ritenendosi vittima di molestie psicologiche, il 5 agosto 2009 PV presentava una domanda di assistenza sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto. Tale procedimento veniva chiuso il 9 giugno 2010, in esito ad un’indagine condotta dall’Ufficio investigativo e disciplinare della [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva che non ricorrevano le condizioni richieste dall’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto affinché un determinato comportamento possa essere considerato come configurante molestie psicologiche. PV veniva trasferito alla DG «Bilancio» della [OSCURATO:PERSONA] il 1
o
ottobre 2009.
14
Il 1
o
aprile 2013 PV veniva assegnato all’unità «Gestione di bilancio e finanziaria» della DG «Interpretazione».
15
Il 12 novembre 2013 il capo di tale unità depositava una denuncia disciplinare nei confronti di PV per problemi comportamentali, inosservanza delle procedure in vigore e scarso rendimento.
16
Tra l’8 maggio 2014 e il 31 luglio 2016 PV non si presentava al lavoro, ritenendosi vittima di molestie psicologiche.
17
Il 27 giugno e il 10 ottobre 2014 il medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] emetteva pareri medici secondo i quali PV era idoneo a riprendere il lavoro. PV veniva successivamente convocato per visite mediche di controllo e non dava seguito alle convocazioni.
18
Considerando ingiustificate le assenze di PV, il direttore generale della DG «Interpretazione» adottava diverse decisioni di trattenuta sullo stipendio di PV.
19
Il 23 dicembre 2014 PV presentava una seconda domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Con decisione del 12 marzo 2015 l’APN decideva che non vi erano indizi di alcuna molestia psicologica nei confronti di PV e concludeva che, di conseguenza, l’applicazione di misure urgenti di allontanamento non era giustificata.
20
Il 10 luglio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] avviava nei confronti di PV il procedimento disciplinare CMS 13/087 per reiterata insubordinazione nell’esercizio delle funzioni, comportamento inappropriato e assenze ingiustificate.
21
Con decisioni del 31 maggio e del 5 luglio 2016 il direttore generale della DG «Interpretazione» considerava irregolari le assenze di PV per i periodi compresi tra il 5 febbraio e il 31 marzo 2016 e tra il 4 aprile e il 31 maggio 2016 e decideva di operare trattenute sullo stipendio di PV. I reclami presentati da PV avverso tali decisioni venivano respinti con decisione dell’APN del 28 novembre 2016.
22
Con decisione dell’11 luglio 2016 il PMO decideva di sospendere il pagamento dello stipendio di PV con effetto dal 1
o
luglio 2016. Il reclamo presentato da PV avverso tale decisione veniva respinto con decisione dell’APN del 17 gennaio 2017.
23
Con decisione dell’APN del 26 luglio 2016, adottata in esito al procedimento disciplinare CMS 13/087, PV veniva destituito dalle sue funzioni a decorrere dal 1
o
agosto 2016 (in prosieguo: la «decisione di revoca del 26 luglio 2016»). Il reclamo presentato da PV avverso tale decisione veniva respinto con decisione dell’APN del 2 febbraio 2017.
24
Con nota del 31 luglio 2016 il direttore generale della DG «Interpretazione» comunicava a PV la sua intenzione di considerarne irregolari le assenze per il periodo compreso tra il 2 giugno e il 31 luglio 2016 e di operare trattenute sul suo stipendio. Il reclamo presentato da PV avverso tale nota veniva respinto con decisione dell’APN del 17 gennaio 2017.
25
Con lettera di preinformazione del 21 settembre 2016 il PMO informava PV che era debitore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di un importo pari a EUR 42704,74, corrispondente alle sue assenze ingiustificate. Il reclamo presentato da PV avverso tale decisione veniva respinto con decisione dell’APN del 17 gennaio 2017.
26
Il 24 luglio 2017 l’APN ritirava la sua decisione di revoca del 26 luglio 2016 e, con nota del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», PV veniva informato che il 16 settembre 2017 sarebbe stato reintegrato all’interno dell’unità «Sistemi informatici e di conferenza» della DG «Interpretazione». Il reclamo presentato da PV avverso la decisione di ritiro della sua revoca veniva respinto con decisione dell’APN del 15 gennaio 2018.
27
Con nota del 12 settembre 2017 il direttore del PMO procedeva a una compensazione tra gli importi dovuti a PV per il periodo durante il quale era stato destituito dalle sue funzioni e i debiti di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], operazione che si traduceva in un versamento di EUR 9550 in favore di PV. Il reclamo presentato da PV avverso tale nota di compensazione veniva respinto con decisione dell’APN del 9 marzo 2018.
28
Il 20 settembre 2017 PV veniva informato che le sue assenze a partire dal 16 settembre 2017 erano considerate irregolari.
29
Il 6 ottobre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento disciplinare CMS 17/025, per gli stessi addebiti di cui al procedimento disciplinare CMS 13/087. Il reclamo presentato da PV contro l’apertura del nuovo procedimento disciplinare veniva respinto con decisione dell’APN del 2 maggio 2018.
30
Il 13 ottobre 2017 il direttore generale della DG «Interpretazione» adottava una decisione di sospensione del pagamento dello stipendio di PV con effetto dal 1
o
ottobre 2017.
31
Con messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2017 PV veniva invitato a partecipare all’esercizio di valutazione FP 2016. Il reclamo presentato da PV avverso tale invito veniva respinto con decisione dell’APN del 16 marzo 2018.
32
Con messaggio di posta elettronica del 22 febbraio 2018 PV veniva invitato a partecipare all’esercizio di valutazione FP 2017. Il reclamo presentato da PV avverso tale invito veniva respinto con decisione dell’APN del 20 giugno 2018.
33
Con decisione del 21 ottobre 2019, adottata in esito al procedimento disciplinare CMS 17/025, la [OSCURATO:PERSONA] destituiva PV dalle sue funzioni (in prosieguo: la «decisione di revoca del 21 ottobre 2019). Tale revoca entrava in vigore il 1
o
novembre 2019.
Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
34
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2017, dopo essere stato ammesso dal presidente del Tribunale al beneficio del gratuito patrocinio, PV proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑786/16, diretto, in primo luogo, all’annullamento degli atti controversi di cui al punto 1, primo e secondo trattino, della presente sentenza. In secondo luogo, PV chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di EUR 889000 e di EUR 132828,67 a titolo di risarcimento, rispettivamente, dei danni morali e dei danni materiali asseritamente subiti.
35
A sostegno di tale ricorso PV deduceva cinque motivi vertenti, in sostanza, sulla violazione, in primo luogo, dell’articolo 12 bis dello Statuto, in secondo luogo, degli articoli 21 bis e 23 dello Statuto, in terzo luogo, del principio di sollecitudine e dell’articolo 24 dello Statuto, in quarto luogo, degli articoli 59 e 60 dello Statuto nonché, in quinto luogo, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
36
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2018 PV proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑224/18, diretto, in primo luogo, a che il Tribunale dichiarasse che egli era stato vittima di molestie psicologiche, in secondo luogo, all’annullamento degli atti controversi di cui al punto 1, quarto trattino, della presente sentenza e, in terzo luogo, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in via principale, di EUR 98000 e di EUR 23190,44 a titolo di risarcimento, rispettivamente, dei danni morali e dei danni materiali asseritamente subiti e, in subordine, dell’importo di EUR 7612,87 a titolo di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti.
37
A sostegno di tale ricorso PV deduceva sette motivi vertenti, in sostanza, sulla violazione, in primo luogo, dell’articolo 12 bis dello Statuto, in secondo luogo, degli articoli 21 bis e 23 dello Statuto, in terzo luogo, dell’articolo 11 bis dello Statuto e dell’articolo 41 della Carta, in quarto luogo, del principio di sollecitudine, in quinto luogo, del principio dell’eccezione di inadempimento e del principio di legalità, in sesto luogo, del principio del ne bis in idem e, in settimo luogo, dell’articolo 41 della Carta.
38
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto i due ricorsi proposti da PV.
39
Il Tribunale, in primo luogo, ai punti da 67 a 130 di detta sentenza, ha respinto in quanto irricevibili le conclusioni di PV dirette ad ottenere che il Tribunale lo dichiarasse vittima di molestie psicologiche nonché quelle dirette all’annullamento, in particolare, della decisione di revoca del 26 luglio 2016, dei procedimenti disciplinari CMS 13/087 e CMS 17/025 e delle decisioni di cui era chiesto l’annullamento in subordine nella causa T‑786/16.
40
Il Tribunale ha considerato, in secondo luogo, ai punti 131 e 132 della medesima sentenza, che non occorreva esaminare il quinto motivo dedotto nella causa T‑786/16 né il sesto e il settimo motivo dedotti nella causa T‑224/18, in quanto tali motivi erano stati dedotti a sostegno di conclusioni, dirette all’annullamento, rispettivamente, del primo e del secondo procedimento disciplinare, dichiarate irricevibili.
41
In terzo luogo, ai punti da 135 a 248 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli altri motivi di ricorso.
42
A tal fine esso ha, da un lato, constatato, al punto 173 di tale sentenza, che i fatti configuranti molestie psicologiche allegati da PV non erano stati sufficientemente dimostrati.
43
Dall’altro lato, ai punti da 177 a 241 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto i motivi dedotti da PV vertenti sulla violazione degli articoli 11 bis, 21 bis, 23, 24, 59 e 60 dello Statuto nonché dei principi di legalità, di sollecitudine e dell’eccezione di inadempimento.
44
In quarto luogo, ai punti da 249 a 255 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto le domande risarcitorie di PV, in quanto tali domande si fondavano, in sostanza, sull’asserita illegittimità delle decisioni oggetto dei ricorsi di annullamento, illegittimità che PV non aveva dimostrato.
Conclusioni delle parti
45
Con la sua impugnazione PV chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
decidere la controversia e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.
46
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare PV alle spese.
Sull’impugnazione
47
Il ricorrente deduce dieci motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, in primo luogo, su una violazione degli articoli 72 e 270 TFUE e dell’articolo 23 dello Statuto, in secondo luogo, su una violazione dell’articolo 4 TUE, dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 11 bis dello Statuto, in terzo luogo, su una violazione del principio fraus omnia corrumpit e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quarto luogo, sulla violazione degli articoli 1, 3, 4, 31 e 41 della Carta e degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto, in quinto luogo, su un errore di interpretazione dell’articolo 59 dello Statuto e sulla violazione di una decisione interna della [OSCURATO:PERSONA], in sesto luogo, sulla violazione del principio dell’eccezione di inadempimento, in settimo luogo, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 25 dello Statuto, in ottavo luogo, su uno snaturamento dei fatti, in nono luogo, sulla violazione dell’articolo 15 della Carta e, in decimo luogo, sulla violazione del divieto di statuire ultra petita.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
48
Con il suo primo motivo PV critica la valutazione svolta dal Tribunale, ai punti 184 e 185 della sentenza impugnata, degli argomenti vertenti sulla violazione degli articoli 21 bis e 23 dello Statuto.
49
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 184 di tale sentenza, che solo una sentenza di condanna permetterebbe di stabilire fatti configuranti molestie psicologiche o falsi ideologici e che un’ordinanza istruttoria sarebbe del tutto irrilevante nell’ambito dell’esame della fondatezza di tali fatti.
50
In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’articolo 270 TFUE, statuendo, al punto 185 della medesima sentenza, che il rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione è disciplinato esclusivamente dallo Statuto, quando invece verrebbero in rilievo ulteriori fonti giuridiche, in particolare il diritto penale dello Stato membro nel cui territorio lavora l’agente interessato. Pertanto, qualsiasi illecito penale commesso da un agente, quali le molestie psicologiche, il falso in atti pubblici o la corruzione, che sia sanzionato dal codice penale belga, costituirebbe parimenti una violazione dell’articolo 23 dello Statuto. Orbene, le ordinanze emesse dal giudice istruttore belga a seguito delle denunce presentate da PV contro diversi funzionari consentirebbero di stabilire che reati del genere sono stati commessi. Non prendendo in considerazione le prove sulle quali si fondano tali decisioni giudiziarie, il Tribunale avrebbe altresì violato l’articolo 2 TUE nonché l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE.
51
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di prendere in considerazione diversi elementi determinanti. Anzitutto, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le ordinanze che sarebbero state adottate da un giudice istruttore belga al fine di procedere all’audizione di funzionari della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nell’adozione di taluni atti controversi, ordinanze che sarebbero state adottate in virtù di un regime procedurale che dimostrerebbe che tali persone sono sospettate di aver commesso le infrazioni allegate. Il Tribunale avrebbe poi dovuto prendere in considerazione il sequestro probatorio, che sarebbe avvenuto il 19 settembre 2018, da parte di un giudice istruttore belga, del fascicolo disciplinare CMS 17/025, per il reato di falso in atti pubblici. Infine, una firma falsa, che figurerebbe sotto la decisione di trattenuta sullo stipendio del 15 settembre 2016, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare il principio fraus omnia corrumpit.
52
Il Tribunale avrebbe snaturato i fatti altresì constatando, al punto 184 della sentenza impugnata, che, all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato, senza che ciò fosse contestato da PV, che i giudici belgi avevano condannato quest’ultimo a versare al medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] un importo di EUR 25000 a titolo di compensazione. In realtà, PV non sarebbe stato condannato a pagare alcuna compensazione di tale entità. Piuttosto, il Tribunal correctionnel de Bruxelles (Tribunale penale di Bruxelles, Belgio) avrebbe constatato l’irricevibilità della citazione diretta di un medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe condannato PV al pagamento di un’indennità di procedura di EUR 440.
53
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
54
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’errore di diritto invocato da PV con riferimento alle constatazioni del Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata, si deve rilevare che PV contesta al Tribunale il fatto, da un lato, di aver considerato che solo una sentenza di condanna permetterebbe di stabilire fatti configuranti molestie psicologiche o falsi ideologici e, dall’altro, di aver considerato che un’ordinanza istruttoria sarebbe del tutto irrilevante nell’ambito dell’esame della fondatezza di tali fatti.
55
A tal riguardo occorre rilevare, innanzitutto, che il Tribunale ha giustamente considerato, al suddetto punto 184, che, per loro natura, atti che non comportano una constatazione definitiva di fatti configuranti un falso ideologico o molestie non permettono, di per sé, di stabilire tali fatti.
56
Dopodiché, l’affermazione di PV secondo cui il Tribunale avrebbe considerato, al punto 184 della sentenza impugnata, che un’ordinanza istruttoria sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento di fatti configuranti molestie psicologiche o falsi ideologici risulta da una lettura erronea di tale punto 184.
57
Infatti, constatando, al suddetto punto 184, che nessuno dei fatti che PV ha qualificato come molestie psicologiche o falsi ideologici è stato caratterizzato in quanto tale o è stato oggetto di una condanna penale da parte di un giudice belga, il Tribunale ha considerato che le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento istruttorio penale invocate da PV non permettevano, di per sé, di stabilire tali fatti e non erano quindi decisive nell’ambito di tale valutazione, senza per questo considerare che esse fossero irrilevanti.
58
Di conseguenza, l’argomento di PV secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel suddetto punto 184 è infondato.
59
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 270 TFUE accolta dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, con la quale quest’ultimo ha escluso, sul fondamento di tale disposizione, qualsiasi rilevanza del diritto nazionale nell’esame degli argomenti di PV relativi alla violazione degli articoli 21 bis e 23 dello Statuto, occorre rilevare che l’articolo 270 TFUE stabilisce che la Corte è competente a statuire su qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
60
Discende da tale disposizione che qualsiasi controversia tra un funzionario o altro agente dell’Unione e l’istituzione cui appartiene, quando tale controversia ha origine nel rapporto di lavoro tra l’interessato e tale istituzione, rientra nell’ambito di competenza esclusivo della Corte [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, OH (Immunità di giurisdizione),
C‑758/19
,
EU:C:2021:603
, punti
24
e
34
].
61
Per contro, dalla formulazione dell’articolo 270 TFUE non risulta affatto che il rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione sia disciplinato esclusivamente dallo Statuto.
62
Infatti, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 62 a 71 delle sue conclusioni, ulteriori disposizioni del diritto dell’Unione, rientranti vuoi nel diritto primario vuoi nel diritto derivato, si applicano al rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione.
63
Dall’altro, talune disposizioni dello Statuto contengono rinvii al diritto nazionale degli Stati membri.
64
Ciò vale, in particolare, per gli articoli 21 bis e 23 dello Statuto, che sono stati invocati da PV a sostegno dei suoi ricorsi di annullamento.
65
L’articolo 23 dello Statuto, infatti, relativo ai privilegi e alle immunità di cui beneficiano i funzionari, precisa, al primo comma, che gli interessati non sono dispensati dall’osservanza delle norme e dei regolamenti di polizia in vigore. Da tale disposizione risulta, pertanto, che i funzionari sono tenuti a rispettare le leggi adottate dallo Stato membro della loro sede di servizio, l’osservanza delle quali si impone a chiunque si trovi nel suo territorio; il diritto penale di tale Stato membro vi è incluso.
66
Analogamente, l’articolo 21 bis, paragrafo 1, dello Statuto enuncia che un funzionario non è tenuto ad eseguire un ordine che sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 23, primo comma, dello Statuto, consente quindi a un funzionario di rifiutare di eseguire un ordine da lui ricevuto adducendo la violazione del diritto penale dello Stato membro della sua sede di servizio che l’esecuzione di tale ordine comporterebbe.
67
Da tali considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 185 della sentenza impugnata, che il rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione è disciplinato esclusivamente dallo Statuto, negando così, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, qualsiasi rilevanza al diritto penale nazionale.
68
Nondimeno, anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, quando il dispositivo della sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/[OSCURATO:PERSONA],
C‑615/19 P
,
EU:C:2021:133
, punto
165
e giurisprudenza ivi citata).
69
A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 21 bis dello Statuto consente al funzionario di rifiutare l’esecuzione di un ordine qualora quest’ultimo sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
70
Ne consegue che la detta disposizione non può essere invocata a sostegno di un ricorso diretto all’annullamento di decisioni che non fanno seguito al rifiuto di un funzionario di conformarsi a un ordine da lui ricevuto.
71
Orbene, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, nessuna delle decisioni controverse nell’ambito delle cause T‑786/16 e T‑224/18 fa seguito a un rifiuto di PV di eseguire un ordine.
72
Quanto alla censura vertente sulla violazione dell’articolo 23 dello Statuto, si deve constatare che la semplice affermazione che sono stati commessi reati ad opera di funzionari che hanno partecipato all’adozione delle decisioni controverse e che sono state aperte indagini giudiziarie riguardo a tali reati, nell’ambito delle quali tali funzionari sono stati sentiti, non è sufficiente a dimostrare che tali reati siano stati commessi nell’adottare quelle decisioni. Poiché l’argomento di PV sul quale verte il punto 185 della sentenza impugnata si fonda su siffatte affermazioni non dimostrate, esso avrebbe dovuto, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato.
73
Pertanto, l’argomento vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale a tale punto 185 deve essere respinto in quanto inoperante.
74
In ordine all’affermazione di PV secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 2 TUE e l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE non prendendo in considerazione le prove sulle quali si fondano le ordinanze emesse da un giudice istruttore belga e invocate da PV, è sufficiente rilevare che tali disposizioni non hanno né per oggetto né per effetto di determinare le norme relative alla valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte del giudice dell’Unione.
75
In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione di PV secondo cui il Tribunale avrebbe proceduto a «snaturamenti per omissione», si deve rilevare che, sebbene l’argomentazione sviluppata da PV nell’ambito del suo primo motivo riguardi i punti 184 e 185 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha effettuato constatazioni di fatto al suddetto punto 185, cosicché l’argomento di PV vertente su uno snaturamento dei fatti deve essere inteso come diretto a contestare i fatti constatati al punto 184 di tale sentenza.
76
Al suddetto punto 184, il Tribunale ha considerato, in particolare, che nessuno dei fatti che PV aveva qualificato come molestie psicologiche o falsi ideologici era stato così caratterizzato o era stato oggetto di una condanna penale da parte di un giudice belga. Esso ha altresì rilevato che le denunce depositate da PV dinanzi ai giudici belgi avevano dato luogo a istruttorie penali.
77
A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione si limita ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ,
C‑894/19 P
,
EU:C:2021:863
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata).
78
Un tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili appare con tutta evidenza inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA],
C‑79/19 P
,
EU:C:2020:129
, punto
71
e giurisprudenza ivi citata).
79
Alla luce di tale giurisprudenza, le constatazioni di fatto operate dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata potrebbero essere rimesse in discussione solo se fosse dimostrato che dai documenti sottoposti al Tribunale risulta manifestamente che tali constatazioni sono inesatte.
80
PV invoca, anzitutto, a tal riguardo, vari documenti che ha prodotto in primo grado e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
81
È vero che le constatazioni di fatto operate dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata si fondano sulla circostanza che le denunce depositate da PV dinanzi ai giudici belgi hanno comportato l’apertura di istruttorie penali, su due sentenze della chambre des mises en accusation della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) e su un’altra sentenza di un giudice belga.
82
Tuttavia, limitandosi ad elencare i documenti che il Tribunale non avrebbe esaminato, PV non ha dimostrato che questi ultimi potrebbero rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale, al suddetto punto 184, secondo cui nessuno dei fatti che PV ha qualificato come falso ideologico o come molestie psicologiche è stato così caratterizzato o è stato oggetto di una condanna penale da parte di un giudice belga.
83
Inoltre, in ordine all’asserito snaturamento delle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza dinanzi al Tribunale, si deve osservare che, quand’anche il Tribunale abbia rilevato, a torto, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avanzato, durante tale udienza, che i giudici belgi avevano condannato PV a pagare al medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] un importo di EUR 25000 a titolo di compensazione benché, in realtà, PV avesse dovuto pagare solo un importo di EUR 440, un tale errore non sarebbe comunque idoneo a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata e riferita al punto 76 della presente sentenza. Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto inoperante.
84
Infine, quanto all’affermazione di PV secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se l’asserita firma falsa apposta sotto la decisione di trattenuta sullo stipendio del 15 settembre 2016 richiedesse l’applicazione del principio fraus omnia corrumpit, occorre ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al Tribunale. Pertanto, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi a quest’ultimo (sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑440/19 P
,
EU:C:2021:214
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata).
85
Nel caso di specie, PV ha fatto valere, in primo grado, il principio fraus omnia corrumpit unicamente a sostegno della domanda di annullamento del procedimento disciplinare CMS 17/025, cosicché la censura relativa alla violazione di tale principio deve essere considerata irricevibile per quanto riguarda gli altri atti controversi considerati nell’ambito del primo motivo di impugnazione, come la decisione di trattenuta sullo stipendio del 15 settembre 2016.
86
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare CMS 17/025, dal momento che le conclusioni dirette all’annullamento di tale procedimento disciplinare sono state dichiarate irricevibili dal Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, senza che tale valutazione sia stata rimessa in discussione da PV con la sua impugnazione, non si può utilmente contestare al Tribunale il fatto di non avere, nella valutazione di tali conclusioni, esaminato l’argomento vertente su una violazione del principio fraus omnia corrumpit, cosicché l’argomento di PV vertente sull’omessa statuizione in merito alla supposta violazione di detto principio deve essere respinto in quanto infondato.
87
Ne consegue che occorre respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
88
Con il suo secondo motivo PV sostiene, da un lato, che la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata, secondo cui nessuno dei fatti che PV ha qualificato come molestia psicologica o come falso ideologico è stato caratterizzato in quanto tale o è stato oggetto di una condanna penale da parte di un giudice belga, risulta dal «sabotaggio» sistematico dei procedimenti istruttori penali da parte della [OSCURATO:PERSONA], in violazione del diritto di PV a un equo processo. Tale istituzione avrebbe abusato dell’immunità per funzioni rifiutando sistematicamente di autorizzare l’audizione di funzionari da parte di un giudice istruttore, in violazione del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, mentre non sarebbe questione di atti di esercizio di poteri pubblici. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e alcuni suoi funzionari si sarebbero ingeriti in procedimenti istruttori penali condotti dalle autorità belghe, in violazione dell’articolo 72 TFUE, dell’articolo 23 dello Statuto nonché dei diritti che l’articolo 41 della Carta conferirebbe a PV nella sua qualità di parte civile nell’ambito di tali procedimenti penali.
89
Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe snaturato il fascicolo rigettando, al punto 192 della sentenza impugnata, la censura vertente sulla violazione dell’articolo 11 bis dello Statuto con la motivazione che una mera denuncia penale presentata da PV contro membri dell’APN incaricati di adottare decisioni nei suoi confronti non poteva essere sufficiente per porre tali persone in una situazione di conflitto di interessi, quando invece più denunce penali presentate da PV avrebbero portato ad aprire procedimenti istruttori penali. Secondo PV, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale a constatare che quei membri dell’APN si trovavano in una situazione di conflitto di interessi nell’ambito del procedimento disciplinare CMS 17/025 nonché in occasione dell’adozione della decisione di revoca del 21 ottobre 2019. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto constatare una violazione dell’articolo 41 della Carta, dell’articolo 11 bis dello Statuto e dell’articolo 6, paragrafo 5, dell’allegato IX dello Statuto.
90
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.
Giudizio della Corte
91
In primo luogo, per quanto riguarda l’allegazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, sistematicamente, abusato dell’immunità per funzioni e interferito nelle istruttorie penali in Belgio, occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, PV ha unicamente sostenuto che l’opposizione dell’ex segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] all’audizione di una persona avente partecipato all’adozione di taluni atti controversi potrebbe costituire una violazione del principio di leale cooperazione.
92
Pertanto, l’allegazione in esame deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 84 della presente sentenza, nella parte in cui si basa su altri pretesi dinieghi di audizioni e su pretese ingerenze nelle istruttorie penali in Belgio.
93
Quanto all’argomento vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione a causa dell’opposizione dell’ex segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] all’audizione di una persona avente partecipato all’adozione di taluni atti controversi, occorre rilevare che la prima frase del punto 184 della sentenza impugnata si limita a constatare che nessuno dei comportamenti che PV aveva qualificato come molestie psicologiche o come falso ideologico era stato così caratterizzato o era stato oggetto di una condanna penale da parte di un giudice belga. Orbene, poiché una siffatta constatazione non contiene alcuna valutazione della legittimità di tale opposizione, è giocoforza concludere che l’argomento di PV deriva da una lettura erronea di tale frase della sentenza impugnata e deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
94
In secondo luogo, per quanto riguarda gli errori che il Tribunale avrebbe commesso al punto 192 della sentenza impugnata, occorre rilevare che l’argomento di PV vertente sulla violazione dell’articolo 11 bis dello Statuto si riferisce al procedimento disciplinare CMS 17/025 e alla decisione di revoca del 21 ottobre 2019.
95
Orbene, come rilevato al punto 86 della presente sentenza, le conclusioni dirette all’annullamento di tale procedimento disciplinare sono state dichiarate irricevibili dal Tribunale, senza che tale valutazione sia stata rimessa in discussione da PV nella sua impugnazione. Inoltre, la decisione di revoca del 21 ottobre 2019 non è oggetto delle conclusioni di PV nell’ambito dei suoi ricorsi nelle cause T‑786/16 e T‑224/18.
96
Pertanto, l’argomento vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata è inoperante.
97
Ne consegue che occorre respingere il secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
98
Con il terzo motivo PV fa valere che il Tribunale ha «snaturato i fatti per omissione» e violato l’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, per non aver esaminato l’applicazione del principio fraus omnia corrumpit al procedimento disciplinare CMS 17/025 a titolo dell’utilizzazione, in tale procedimento, di una decisione sulla quale figurerebbe una firma falsa.
99
L’esame di tale principio avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare l’indagine amministrativa, il procedimento disciplinare CMS 17/025 e varie decisioni relative allo stipendio di PV.
100
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
101
Si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 84 della presente sentenza, nell’ambito di un’impugnazione, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale.
102
Nel caso di specie, PV si è avvalso, in primo grado, del principio fraus omnia corrumpit unicamente in riferimento al procedimento disciplinare CMS 17/025. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione deve essere considerato irricevibile nella parte in cui contesta al Tribunale il fatto di non aver applicato detto principio in riferimento alle decisioni relative allo stipendio di PV.
103
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare CMS 17/025, come rilevato al punto 86 della presente sentenza, le conclusioni dirette all’annullamento di tale procedimento sono state dichiarate irricevibili dal Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, senza che tale valutazione sia stata messa in discussione con l’impugnazione. Di conseguenza, non si può validamente contestare al Tribunale il fatto di non aver statuito nel merito sull’applicazione del principio fraus omnia corrumpit. La censura di PV vertente sull’omessa statuizione in merito all’applicazione del principio fraus omnia corrumpit deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
104
Ne consegue che occorre respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul quinto motivo
105
Con il suo quinto motivo, che è, in sostanza, suddiviso in tre parti e che occorre esaminare per quarto, PV sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori respingendo la sua argomentazione relativa alla violazione dell’articolo 59 dello Statuto e all’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di falsi ideologici.
Sulla seconda parte del quinto motivo
–
Argomenti delle parti
106
Con la seconda parte del suo quinto motivo, che occorre esaminare per prima, PV fa valere che il Tribunale ha snaturato i fatti e commesso errori di diritto nella sua valutazione, ai punti da 112 a 116 della sentenza impugnata, dell’argomento secondo cui l’utilizzazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di falsi ideologici sotto forma di pareri medici emessi dal medico di fiducia dell’istituzione implica l’inesistenza degli atti controversi.
107
In primo luogo, il Tribunale non avrebbe potuto validamente constatare, al punto 114 della suddetta sentenza, che la circostanza che talune note di mancata comparizione fossero intitolate «Pareri medici» risultava da un errore di redazione rientrante in un atto di negligenza. Secondo PV, tenuto conto del numero di pareri medici emessi dal medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], non può essere questione di negligenza. La condotta di tale medico dovrebbe, al contrario, essere considerata intenzionale.
108
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto constatando, al medesimo punto 114, che tale errore di redazione era stato in seguito chiarito e corretto. PV fa valere che i pareri medici in questione non sono stati rettificati, di modo che l’asserita illegittimità persisterebbe. Il Tribunale non preciserebbe peraltro come tali pareri medici siano stati rettificati.
109
Tale errore di diritto avrebbe indotto il Tribunale a considerare, erroneamente, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che le asserite illegittimità non presentavano un carattere di evidenza e di gravità sufficiente per dichiarare inesistenti gli atti controversi.
110
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, al punto 114 della medesima sentenza, che una nota di mancata comparizione stilata dal medico di fiducia non costituisce un atto che arreca pregiudizio e che note del genere non possono essere contestate chiedendo di sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, quinto comma, dello Statuto. In realtà, le due condizioni richieste da tale disposizione, vale a dire l’esistenza di una conclusione medica e il carattere medicalmente ingiustificato di tale conclusione, sarebbero soddisfatte sia per quanto riguarda i pareri sia per quanto riguarda le note controverse del medico di fiducia. Tali atti dovrebbero quindi essere annullati, in quanto il medico di fiducia avrebbe ingiustificatamente rifiutato le richieste di parere medico indipendente presentate da PV.
111
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che occorre respingere la seconda parte del quinto motivo.
–
Giudizio della Corte
112
Per quanto riguarda gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 114 della sentenza impugnata, occorre ricordare che risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che si considerano come «atti impugnabili», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, quale che sia la loro forma, che mirano a produrre effetti giuridici obbligatori (sentenza del 6 ottobre 2021, Tognoli e a./Parlamento,
C‑431/20 P
,
EU:C:2021:807
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
113
La Corte ha altresì precisato che eventuali atti intermedi il cui obiettivo sia di preparare, nell’ambito di un procedimento comprendente più fasi, la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili con un ricorso di annullamento (sentenza del 6 ottobre 2021, Tognoli e a./Parlamento,
C‑431/20 P
,
EU:C:2021:807
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
114
Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, dal Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, le note di mancata comparizione del medico di fiducia costituiscono atti intermedi privi di effetti giuridici autonomi, che potranno, se del caso, essere contestati nell’ambito dei ricorsi proposti contro le decisioni adottate sul loro fondamento.
115
Ne consegue che l’allegazione di PV secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al suddetto punto 114, che una nota di mancata comparizione non costituisce un atto che arreca pregiudizio deve essere respinta in quanto infondata.
116
Inoltre, poiché dalle considerazioni che precedono risulta che le note di mancata comparizione non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre respingere l’argomento di PV vertente su una violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, quinto comma, dello Statuto in quanto, in ogni caso, inoperante.
117
Altrettanto vale per quanto riguarda gli altri errori di diritto allegati da PV nell’ambito della seconda parte del quinto motivo.
118
Infatti, anche supponendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto al suddetto punto 114 considerando che l’errore di redazione relativo a talune note di mancata comparizione era stato chiarito e rettificato, si deve rilevare, da un lato, che tali note di mancata comparizione non costituiscono, in quanto tali, atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, dall’altro, che un errore siffatto non sarebbe idoneo, per quanto riguarda gli atti controversi adottati in relazione a tali note di mancata comparizione, a rimettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 115 della medesima sentenza, secondo cui mancava il livello di evidenza e di gravità richiesto per comportare l’inesistenza di tali atti.
119
Ne consegue che la seconda parte del quinto motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla terza parte del quinto motivo
–
Argomenti delle parti
120
Con la terza parte del suo quinto motivo PV contesta i punti 112 e 113 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe constatato l’assenza di un elenco delle decisioni amministrative che PV avrebbe qualificato come falsi ideologici. PV afferma, da un lato, di aver fornito al Tribunale un elenco delle decisioni di cui chiede l’annullamento. Dall’altro lato, tutte le decisioni amministrative di rigetto o recanti pregiudizio fondate su una constatazione di assenza ingiustificata dovrebbero essere considerate come un falso ideologico, perché tutte le assenze di PV sarebbero state giustificate da certificati di incapacità lavorativa.
121
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la terza parte del quinto motivo debba essere respinta.
–
Giudizio della Corte
122
In primo luogo, l’argomento di PV secondo cui il Tribunale gli avrebbe a torto contestato, ai punti 112 e 113 della sentenza impugnata, di non aver fornito un elenco degli atti da lui qualificati come falsi ideologici deve essere respinto in quanto infondato, giacché si basa su una lettura erronea di tali punti.
123
Infatti, il Tribunale ha dichiarato, al punto 112 della sentenza impugnata, che PV era tenuto a dimostrare, per ciascun atto controverso, come l’asserita utilizzazione di falsi ideologici da parte della [OSCURATO:PERSONA] avesse viziato l’atto di un’irregolarità così evidentemente grave da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ha poi constatato, al punto 113 di tale sentenza, che PV si era limitato a presentare affermazioni generiche al riguardo, circostanza che l’ha indotto a giudicare, al punto 115 di detta sentenza, che il livello di evidenza e di gravità idoneo a comportare l’inesistenza di un atto non era stato raggiunto.
124
Statuendo così, il Tribunale ha considerato che dall’argomentazione di PV non risultava che il livello di evidenza e di gravità richiesto fosse raggiunto, senza tuttavia basarsi sulla mancata produzione, da parte di PV, di un elenco degli atti che quest’ultimo qualificava come falsi ideologici.
125
In secondo luogo, l’argomento di PV vertente sul contenuto dei certificati di incapacità al lavoro è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 77 della presente sentenza, dal momento che riguarda la valutazione dei fatti da parte del Tribunale e che PV non ha invocato uno snaturamento al riguardo.
126
Ne consegue che la terza parte del quinto motivo deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.
Sulla prima parte del quinto motivo
–
Argomenti delle parti
127
Con la prima parte del suo quinto motivo, che occorre esaminare per terza, PV sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, al punto 226 della sentenza impugnata, ha snaturato i fatti.
128
Da un lato, il Tribunale avrebbe constatato che la mancata comparizione di PV alle visite di controllo non era medicalmente giustificata, quando invece le assenze di PV sarebbero state giustificate da certificati del suo medico curante che prescrivevano di evitare qualsiasi contatto con il suo ambiente di lavoro, formulazione che includerebbe il servizio medico di controllo della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, secondo PV, tale istituzione avrebbe potuto organizzare un controllo medico a domicilio, cosa che non avrebbe fatto.
129
Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di rilevare che otto convocazioni per esami medici erano state inviate tardivamente e ricevute da PV dopo la data dell’esame di controllo stesso. Ne conseguirebbe che la valutazione di cui al punto 220 della sentenza impugnata, secondo cui la mancata comparizione alle convocazioni alle visite mediche è imputabile a PV, sarebbe erronea relativamente a tali otto convocazioni.
130
In secondo luogo, i pareri medici del 27 giugno e del 10 ottobre 2014, secondo i quali PV poteva riprendere il lavoro, risulterebbero probabilmente da istruzioni da parte della DG «Interpretazione» e costituirebbero quindi una partecipazione attiva alle molestie psicologiche di cui PV sarebbe vittima, nonché una violazione delle norme deontologiche e del principio di precauzione.
131
Inoltre, secondo PV, il Tribunale ha omesso di esaminare le irregolarità che inficiano i pareri emessi dal medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA]. Tali pareri medici costituirebbero infatti falsi ideologici. Da un lato, essi affermerebbero che le assenze di PV erano ingiustificate, mentre questi avrebbe prodotto certificati di incapacità lavorativa emessi dal suo medico curante. Dall’altro, essi non sarebbero fondati su alcun esame medico. L’assenza di un esame medico priverebbe d’altronde di ogni significato la constatazione di assenza irregolare fino alla scadenza di una data futura, in quanto una siffatta constatazione non sarebbe fondata su una valutazione dell’idoneità al lavoro.
132
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di constatare l’inesistenza dell’elenco di medici indipendenti, che avrebbe dovuto essere redatto conformemente all’articolo 59, paragrafo 6, dello Statuto.
133
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del quinto motivo debba essere respinta.
–
Giudizio della Corte
134
In primo luogo, poiché PV fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova procedendo a una lettura erronea dei certificati medici emessi dal suo medico curante, va rilevato che, sebbene uno snaturamento degli elementi di prova possa consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di tale documento, non è sufficiente, per stabilire tale snaturamento, dimostrare che tale documento possa essere interpretato in modo diverso dall’interpretazione adottata dal Tribunale. È necessario, a tal fine, dimostrare che il Tribunale ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tale documento, segnatamente procedendo a una lettura di quest’ultimo contraria al suo tenore letterale (sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/[OSCURATO:PERSONA],
C‑615/19 P
,
EU:C:2021:133
, punto
139
e giurisprudenza ivi citata).
135
Orbene, anche se non è escluso che i certificati medici prodotti da PV, i quali, come rilevato dal Tribunale al punto 219 della sentenza impugnata, prescrivevano che PV evitasse «qualsiasi contatto con l’ambiente di lavoro (...) al fine di evitare un secondo burnout», possano essere interpretati nel senso che, per il suo medico curante, questi non dovesse sottoporsi al controllo medico organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che il Tribunale non ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali documenti considerando, al suddetto punto 219, che il servizio medico non è l’ambiente di lavoro di PV e che, pertanto, quei certificati medici non legittimavano PV a sottrarsi alle visite mediche organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA].
136
L’argomento vertente su uno snaturamento di detti documenti deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
137
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le censure con cui PV, da un lato, contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver organizzato un controllo medico al suo domicilio, di aver inviato tardivamente talune convocazioni per esami medici e di aver asseritamente inviato istruzioni al medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] per la redazione di taluni pareri medici e, dall’altro, fa valere l’inesistenza dell’elenco di medici indipendenti, tali censure devono essere respinte in quanto irricevibili, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 84 della presente sentenza, dal momento che PV non le ha dedotte dinanzi al Tribunale.
138
In terzo luogo, dal momento che la censura diretta contro il punto 114 della sentenza impugnata, secondo il quale una nota di mancata comparizione del medico di fiducia non costituisce un atto che arreca pregiudizio, è stata respinta, al punto 115 della presente sentenza, in quanto infondata, le censure dirette contro le note di mancata comparizione sono, in ogni caso, inoperanti.
139
Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del quinto motivo in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.
140
Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto nella sua interezza.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
141
Con il sesto motivo PV sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha snaturato il fascicolo constatando, al punto 237 della sentenza impugnata, che la regola della concordanza tra il reclamo amministrativo e il successivo ricorso non era stata rispettata per quanto riguardava il motivo vertente sulla violazione del principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento, quando invece tale motivo era stato sollevato nel reclamo R/413/17.
142
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, al punto 239 di tale sentenza, che il principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento non si applica nel caso di specie. PV afferma che tale principio si applica, in maniera generale, nei rapporti sinallagmatici.
143
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe, al punto 241 di detta sentenza, respinto l’argomento a sostegno del quale PV invocava detto principio, «travisando» la cronologia degli eventi. Infatti, il Tribunale avrebbe constatato, al punto 240 della medesima sentenza, che PV aveva invocato una decisione successiva al suo rifiuto di integrare la DG «Interpretazione» per giustificare tale rifiuto, mentre l’evento invocato da PV a tal fine sarebbe anteriore a tale rifiuto.
144
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sesto motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
145
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 239 della sentenza impugnata, occorre constatare che il Tribunale ha considerato a buon diritto, al detto punto 239, che il principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento non è applicabile ai rapporti tra un funzionario e la sua istituzione.
146
Infatti, il rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione è di natura statutaria. Esso è, di conseguenza, disciplinato dal diritto dell’Unione. Il principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento è, per contro, un principio del diritto civile belga che, secondo PV, è destinato a trovare applicazione nei rapporti contrattuali. In tali circostanze, in assenza di un rinvio esplicito da parte delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili, non si può ritenere che un tale principio si applichi al rapporto di lavoro tra un funzionario e la sua istituzione.
147
Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto infondato.
148
In secondo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, anche supponendo, da un lato, che il Tribunale abbia snaturato il fascicolo constatando che il motivo vertente sulla violazione del principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento non era stato dedotto da PV nel suo reclamo R/413/17 e, dall’altro, che il Tribunale abbia «travisato» la cronologia degli eventi, tali errori sarebbero irrilevanti ai fini del rigetto, al punto 241 della sentenza impugnata, del motivo vertente sulla violazione di detto principio.
149
Pertanto, l’argomento di PV vertente sullo snaturamento del fascicolo e della cronologia degli eventi è, in ogni caso, inoperante.
150
Ne consegue che il sesto motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul settimo motivo
Argomenti delle parti
151
Con il suo settimo motivo PV sostiene, da un lato, che il Tribunale ha snaturato la lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016 constatando, al punto 20 della sentenza impugnata, che l’importo del debito figurante in tale lettera ammonterebbe a EUR 42704,74, mentre da una tabella allegata al ricorso in primo grado nella causa T‑786/16 risulterebbe che l’importo di tale debito era di EUR 58837,20.
152
Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di considerare il carattere fraudolento di tale tabella, che riprenderebbe debiti inesistenti. PV sostiene, a tal riguardo, che il PMO ha violato il suo obbligo di motivazione quale previsto all’articolo 41 della Carta e all’articolo 25 dello Statuto, non avendo fornito alcun documento giustificativo delle trattenute sullo stipendio operate a saldo di tali debiti. Peraltro, sotto la decisione di trattenuta sullo stipendio del 15 settembre 2016 sarebbe stata apposta una firma falsa, ciò che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare il principio fraus omnia corrumpit. Tali snaturamenti avrebbero portato il Tribunale a commettere un errore di diritto, ai punti 165 e 206 della sentenza impugnata, considerando che i debiti erano stati regolarmente accertati, quando invece il debito complessivo di EUR 58837,20 sarebbe stato fondato su irregolarità.
153
PV deduce altresì, a tal riguardo, una violazione dei diritti della difesa, in quanto si sarebbe trovato nell’impossibilità di contestare tali debiti a causa della violazione, da parte del PMO, del proprio obbligo di motivazione.
154
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il settimo motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
155
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserito snaturamento della lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 134 della presente sentenza, se è vero che uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di tale documento, non è sufficiente, per stabilire tale snaturamento, dimostrare che tale documento poteva essere interpretato in modo diverso dall’interpretazione adottata dal Tribunale. È necessario, a tal fine, dimostrare che il Tribunale ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tale documento, segnatamente procedendo a una lettura di quest’ultimo contraria al suo tenore letterale.
156
Nella fattispecie, la lettera di preinformazione del PMO del 21 settembre 2016, allegata al ricorso in primo grado nella causa T‑786/16 e alla quale fa riferimento il Tribunale al punto 20 della sentenza impugnata, menziona un debito pari a EUR 42704,74. Inoltre, lo stesso importo figura nella tabella acclusa a detta lettera, anch’essa allegata al ricorso di primo grado, nella colonna intitolata «Saldo restante a debito».
157
Pertanto, la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 20 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo del debito figurante nella medesima lettera ammonterebbe a EUR 42704,74 non appare manifestamente inesatta in riferimento alla tabella prodotta da PV.
158
L’argomento di PV vertente su uno snaturamento di tale tabella deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
159
In secondo luogo, gli argomenti relativi al carattere fraudolento di detta tabella e alla violazione dei diritti della difesa di PV sono irricevibili, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 84 della presente sentenza, non essendo stati invocati dinanzi al Tribunale.
160
Quanto all’affermazione di PV secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio fraus omnia corrumpit in ragione dell’asserita firma falsa sotto la decisione di trattenuta sullo stipendio del 15 settembre 2016, essa deve, per i motivi esposti ai punti da 84 a 86 della presente sentenza, essere respinta in quanto infondata riguardo al procedimento disciplinare CMS 17/025 e in quanto irricevibile riguardo agli altri atti controversi considerati nell’ambito del settimo motivo di impugnazione.
161
Pertanto, l’argomento di PV, vertente sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale ai punti 165 e 206 della sentenza impugnata in ragione degli snaturamenti lamentati da PV nell’ambito del settimo motivo, deve essere respinto in quanto infondato.
162
Ne consegue che il settimo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
163
Con il suo quarto motivo, che occorre esaminare per settimo, PV fa valere, innanzitutto, che il Tribunale ha commesso, ai punti 6, 8, 17, 20, 54, 147, 162, 163, 164, 166, 173, 205, 206, 242 e 246 della sentenza impugnata, snaturamenti e «travisamenti» di diversi elementi, sulla base dei quali ha erroneamente considerato che le molestie psicologiche non erano state dimostrate.
164
In primo luogo, PV contesta al Tribunale di non aver menzionato le molestie psicologiche di cui egli sarebbe stato vittima in seno alla DG «Bilancio» tra i mesi di luglio 2010 e di dicembre 2011, molestie che invece risulterebbero dalle perizie del suo psichiatra.
165
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della circostanza che la DG «Risorse umane e sicurezza» avrebbe approvato e raccomandato le misure di allontanamento proposte da una persona di fiducia alla quale PV aveva fatto appello durante il suo periodo di assegnazione alla DG «Interpretazione», nonché del rifiuto di quest’ultima DG di darvi seguito.
166
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti considerando, al punto 242 della sentenza impugnata, che i fatti concernenti le molestie psicologiche subite da PV, quali dedotti da quest’ultimo nelle sue memorie, non sono stati suffragati da testimoni, quando invece PV avrebbe presentato le testimonianze di due ex colleghi che li confermerebbero.
167
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe «travisato» le affermazioni di PV, per aver utilizzato al loro riguardo, segnatamente ai punti 6, 17, 20 e 54 della sentenza impugnata, i termini «preteso» o «asseritamente», lasciando così intendere che tali affermazioni fossero erronee o dedotte in malafede.
168
Lo stesso varrebbe per quanto riguarda la valutazione, al punto 166 di detta sentenza, secondo cui non era stata dimostrata alcuna molestia psicologica in seno alla DG «Interpretazione».
169
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe «travisato» la portata dei referti medici presentati da PV, considerando, al punto 164 della medesima sentenza, che essi non consentono di stabilire che i disturbi di PV derivano da molestie psicologiche.
170
Lo stesso varrebbe per quanto riguarda la considerazione, al punto 205 della sentenza impugnata, secondo cui PV non aveva fornito alcuna prova relativa alle asserite molestie psicologiche all’interno della DG «Interpretazione».
171
In sesto luogo, il Tribunale avrebbe deliberatamente ignorato gli altri elementi di prova delle molestie psicologiche che PV avrebbe subito all’interno della DG «Interpretazione», in particolare le ammissioni di una delle persone interessate e la decisione di un giudice istruttore belga di considerare tale persona come indagata, inducendosi così a considerare, erroneamente, al punto 173 di tale sentenza, che gli episodi di molestie psicologiche lamentati da PV non erano sufficientemente dimostrati.
172
Anche il punto 163 di detta sentenza, in cui il Tribunale ha considerato che i referti medici del medico curante di PV non erano tali da stabilire, da soli, l’esistenza di molestie psicologiche, e il punto 206 della medesima sentenza, in cui il Tribunale ha dichiarato che PV non aveva fornito alcun elemento che consentisse di concludere che egli era stato vittima di molestie in seno alla DG «Interpretazione» e che le assenze ingiustificate portanti all’adozione delle decisioni impugnate erano la conseguenza di tale asserite molestie, sarebbero viziati da uno snaturamento dei fatti.
173
In settimo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, ai punti 8 e 162 della sentenza impugnata, del fatto che la decisione di rigetto del reclamo di PV proposto avverso il diniego di adozione delle misure di allontanamento richieste è basata su una reticenza dolosa della DG «Interpretazione», poiché il rifiuto di tale DG di applicare dette misure di allontanamento sarebbe intervenuto prima della redazione del rapporto investigativo interno che concludeva per l’assenza di molestie.
174
Il Tribunale avrebbe inoltre commesso un errore manifesto di valutazione constatando, al punto 162 di tale sentenza, che la decisione di rigetto della domanda di assistenza presentata il 23 dicembre 2014 era divenuta definitiva. Infatti, le molestie integrerebbero una condotta inopportuna che si manifesta in maniera durevole e non termina quindi necessariamente alla data di adozione di una decisione di rigetto di una domanda di assistenza.
175
In ottavo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti constatando, al punto 147 di detta sentenza, che PV non aveva fornito alcun elemento che consentisse di concludere che l’APN aveva richiesto la prova di un intento doloso in capo agli asseriti molestatori, mentre tale circostanza sarebbe stata attestata da una lettera ricevuta da PV il 12 dicembre 2019.
176
Il Tribunale avrebbe peraltro travisato la realtà considerando, al punto 246 della sentenza impugnata, che determinati comportamenti, anche se possono apparire inappropriati, non sono sufficienti per integrare una molestia.
177
Dopodiché, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non riconoscendo, alla luce degli elementi prodotti da PV ai fini dell’accertamento delle molestie psicologiche, che il rigetto delle domande di mutamento di assegnazione e delle domande di assistenza controverse costituisce una violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31 della Carta nonché degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto.
178
Infine, il Tribunale avrebbe dovuto annullare i rigetti delle domande di assistenza presentate da PV a titolo della violazione del diritto di essere sentiti sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Infatti, se fosse stato sentito, egli avrebbe potuto divulgare i risultati delle indagini penali vertenti sulle molestie psicologiche di cui sarebbe stato oggetto all’interno della DG «Interpretazione», il che avrebbe potuto portare l’APN ad adottare misure di allontanamento.
179
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
180
Occorre, innanzitutto, esaminare gli snaturamenti e i «travisamenti» invocati da PV nell’ambito del quarto motivo.
181
A tale proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento di PV secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di menzionare, nella sentenza impugnata, le asserite molestie che PV avrebbe subito all’interno della DG «Bilancio», si deve rilevare, da un lato, che il Tribunale ha constatato, al punto 150 della sentenza impugnata, che PV sostiene di essere stato oggetto di un processo di molestie continuative dal 1
o
settembre 2008 e di aver subito diversi episodi di molestie psicologiche distinte in seno a tre diverse Direzioni generali, comprendenti, come risulta dai punti 3 e 4 della sentenza impugnata, la DG «Bilancio», alla quale era stato assegnato nel periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2009 e il 31 marzo 2013.
182
Dall’altro lato, dal punto 155 di detta sentenza, che non è contestato con l’impugnazione, risulta che l’allegazione di PV relativa all’esistenza di molestie psicologiche da parte dei suoi superiori gerarchici non è sufficiente a stabilire che qualsiasi atto adottato da tali persone fosse illegittimo e che era necessario, al fine di stabilire tale illegittimità, che PV dimostrasse l’incidenza dei comportamenti asseritamente configuranti molestie psicologiche sul tenore di ciascuna decisione controversa.
183
Orbene, nessuno degli atti controversi di cui ai punti 129 e 130 della sentenza impugnata è stato adottato nel corso del periodo in cui PV era assegnato alla DG «Bilancio».
184
Il Tribunale ha quindi considerato, implicitamente ma necessariamente, che PV non aveva dimostrato l’incidenza delle asserite molestie all’interno della DG «Bilancio» sull’esame dei ricorsi di annullamento da lui proposti. Pertanto, non si può contestare al Tribunale il fatto di non aver ritenuto l’esistenza di molestie psicologiche in seno a tale DG.
185
In secondo luogo, per quanto riguarda la presa di posizione della DG «Risorse umane e sicurezza» sulle misure di allontanamento proposte da una persona di fiducia alla quale PV aveva fatto appello durante il suo periodo di assegnazione alla DG «Interpretazione», occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 78 della presente sentenza, quando fa valere uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale, il ricorrente deve indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.
186
Orbene, si deve rilevare che, nell’ambito della sua argomentazione, PV non individua alcuna constatazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata che sia viziata da uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova sul fondamento della documentazione da lui dedotta, cosicché tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
187
In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite molestie psicologiche in seno alla DG «Interpretazione», PV fa valere vari documenti che sono stati presentati in primo grado.
188
Tuttavia, invocando tali documenti, i quali sarebbero stati ignorati dal Tribunale nella sentenza impugnata, PV non mira a stabilire uno snaturamento o un errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 173 della sentenza impugnata, ma invita la Corte a procedere ad una nuova valutazione di tali elementi di prova, ciò che non rientra nella sua competenza.
189
In quarto luogo, a sostegno della censura secondo cui il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento dei fatti respingendo, al punto 147 della sentenza impugnata, l’allegazione secondo cui l’APN avrebbe preteso la prova di un’intenzione dolosa dei presunti molestatori, PV invoca una lettera che dichiara di aver ricevuto il 12 dicembre 2019. Tuttavia, poiché tale lettera non è stata prodotta dinanzi al Tribunale, tale censura deve essere respinta in quanto infondata.
190
In quinto luogo, riguardo all’argomento relativo allo snaturamento dei fatti che il Tribunale avrebbe commesso al punto 242 della sentenza impugnata, esso deve essere respinto in quanto, in ogni caso, inoperante.
191
Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le censure dirette contro elementi ad abundantiam della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE,
C‑152/18 P e C‑153/18 P
,
EU:C:2019:810
,
EU:C:2019:810
, punto
68
e giurisprudenza citata).
192
Orbene, poiché il Tribunale, ai punti da 135 a 241 della sentenza impugnata, ha respinto tutti i motivi dedotti da PV a sostegno del suo ricorso di annullamento, le affermazioni di cui al punto 242 della medesima sentenza non possono inficiare tale rigetto. Tali affermazioni devono pertanto essere considerate elementi della motivazione sovrabbondanti.
193
In sesto luogo, l’argomento di PV vertente sull’impiego, da parte del Tribunale, dei termini «preteso» e «asseritamente» in relazione alle sue affermazioni è fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata, dal momento che tali termini valgono unicamente a precisare che gli elementi ai quali si riferiscono costituiscono allegazioni, senza esprimere alcun giudizio sulla loro fondatezza o sulla buona fede del loro autore. Il suddetto argomento deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
194
Riguardo agli argomenti di PV vertenti sull’asserita reticenza dolosa della DG «Interpretazione» nonché sulla violazione del suo diritto di essere sentiti, trattandosi di argomenti che non sono stati dedotti in primo grado, essi devono essere respinti in quanto irricevibili, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 84 della presente sentenza.
195
In settimo luogo, per quanto riguarda gli asseriti snaturamenti che inficerebbero i punti 163, 164, 166, 205, 206 e 246 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che PV non ha dimostrato che la valutazione dei fatti o degli elementi di prova effettuata dal Tribunale in tali punti risulta manifestamente erronea.
196
In ottavo luogo, riguardo all’argomento relativo all’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il Tribunale al punto 162 della sentenza impugnata, occorre rilevare che gli elementi della motivazione enunciati ai punti da 163 a 165 di detta sentenza, i quali, come rilevato ai punti 161 e 195 della presente sentenza, non sono stati utilmente contestati da PV nell’ambito della sua impugnazione, sono sufficienti a giustificare la valutazione, contenuta al punto 173 della sentenza impugnata, secondo cui PV non ha dimostrato a sufficienza di diritto i fatti costitutivi delle asserite molestie psicologiche in seno alla sua unità della DG «Interpretazione».
197
Ne consegue che l’elemento della motivazione enunciato al punto 162 di detta sentenza, che intende suffragare questa stessa valutazione, è sovrabbondante rispetto ai punti da 163 a 165 della medesima sentenza.
198
Pertanto, l’argomento di PV riguardante il punto 162 della medesima sentenza è inoperante, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 191 della presente sentenza.
199
Dopodiché, va ricordato che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU,
C‑202/21 P
,
EU:C:2022:734
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
200
Pertanto, non soddisfa tali requisiti e deve essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare perché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE,
C‑162/20 P
,
EU:C:2022:153
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
201
Nel caso di specie, occorre constatare che l’argomento di PV secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non considerando che i rigetti del mutamento di assegnazione e delle domande di assistenza costituissero violazioni degli articoli 1, 3, 4 e 31 della Carta nonché degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto non contiene indicazioni precise relative ai punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un siffatto errore di diritto. Inoltre, PV non indica gli argomenti di diritto a suffragio specifico di tale argomento, il quale deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.
202
Ne consegue che occorre respingere il quarto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sull’ottavo motivo
Argomenti delle parti
203
Con il suo ottavo motivo PV sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi, al punto 81 della sentenza impugnata, sulla compensazione che l’APN aveva effettuato tra i rispettivi debiti di PV e della [OSCURATO:PERSONA]. Il ritiro della decisione di revoca del 26 luglio 2006, infatti, avrebbe eliminato retroattivamente tutte le conseguenze di tale decisione, in particolare le constatazioni di assenze ingiustificate. Ne conseguirebbe che le lettere di addebito e le trattenute sul suo stipendio non avevano più alcun fondamento giuridico a seguito di tale ritiro, di modo che alcuna compensazione avrebbe potuto essere effettuata.
204
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, al punto 82 della medesima sentenza, che, poiché la decisione di revoca del 26 luglio 2016 era stata ritirata e i suoi effetti finanziari neutralizzati prima della proposizione del ricorso nella causa T‑786/16, la domanda di annullamento di tale decisione era priva di oggetto.
205
Infatti, l’APN non avrebbe compensato le conseguenze finanziarie di detta decisione, poiché sarebbe stato necessario, a tal fine, che PV ricevesse un risarcimento dei danni materiali e morali.
206
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’ottavo motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
207
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 81 della sentenza impugnata, si deve rilevare che l’irregolarità delle assenze contestate a PV non costituiva uno degli effetti della decisione di revoca del 26 luglio 2016. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene PV, il ritiro di tale decisione non può avere l’effetto di giustificare tali assenze. Ne consegue che l’argomento relativo all’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a tale punto 81 è infondato.
208
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento di PV relativo all’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 82 della suddetta sentenza, si deve rilevare che quest’ultimo ha altresì considerato, al medesimo punto, che, siccome la decisione di revoca del 26 luglio 2016 era stata ritirata, PV non aveva più interesse ad impugnarla. Pertanto, anche supponendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, in tale punto 82, che gli effetti finanziari della suddetta decisione fossero stati neutralizzati prima della proposizione del ricorso nella causa T‑786/16, un siffatto errore non può rimettere in discussione la valutazione del Tribunale, contenuta al punto 85 di detta sentenza, secondo cui la domanda di annullamento di tale decisione è irricevibile. Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto, in ogni caso, inoperante.
209
Ne consegue che l’ottavo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul nono motivo
Argomenti delle parti
210
Con il suo nono motivo PV sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha snaturato i fatti constatando, al punto 25 della sentenza impugnata, che il suo rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato era iniziato a luglio 2017, quando invece tale rapporto di lavoro era iniziato il 26 giugno 2017. Tale snaturamento avrebbe fatto sì che il Tribunale ignorasse che detto rapporto di lavoro era iniziato prima del ritiro della decisione di revoca del 26 luglio 2016.
211
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto constatando, al punto 170 della medesima sentenza, che PV doveva tornare alla DG «Interpretazione» a seguito del ritiro della decisione di revoca del 26 luglio 2016. In realtà, la sua reintegrazione avrebbe presupposto la conclusione di un nuovo rapporto di lavoro, poiché PV si era impegnato con un altro datore di lavoro prima del ritiro di tale decisione, e ciò implicherebbe che preliminarmente alla sua reintegrazione in tale DG dovesse essere ottenuto il suo consenso. Orbene, egli non avrebbe acconsentito a tale reintegrazione.
212
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risarcito la perdita di retribuzione subita mentre PV era disoccupato a seguito della revoca dalle sue funzioni, il che avrebbe consentito a quest’ultimo di applicare il principio di diritto belga dell’eccezione di inadempimento. Inoltre, PV non avrebbe disposto delle competenze tecniche necessarie per attendere alle nuove funzioni cui era stato destinato. La constatazione del Tribunale secondo cui PV doveva tornare alla DG «Interpretazione» a seguito del ritiro della sua revoca violerebbe quindi anche l’articolo 15 della Carta.
213
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di menzionare la presentazione, da parte di PV, di un reclamo contro la decisione di revoca del 21 ottobre 2019.
214
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il nono motivo d’impugnazione deve essere respinto.
Giudizio della Corte
215
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura di snaturamento dei ricorsi in primo grado, che figurerebbe al punto 25 della sentenza impugnata, occorre constatare che PV ha precisato, al punto 131 del suo ricorso nella causa T‑786/16 e al punto 23 del suo ricorso nella causa T‑224/18, che non poteva tornare alla DG «Interpretazione» a causa dell’esistenza di un altro impegno di lavoro dal mese di luglio 2017. PV non può quindi validamente contestare al Tribunale il fatto di aver ripreso tale affermazione al punto 25 della sentenza impugnata. Tale censura di snaturamento non è quindi fondata.
216
In secondo luogo, per quanto riguarda l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 170 di tale sentenza, poiché il ritiro di un atto comporta il venir meno degli effetti di tale atto, a buon diritto il Tribunale ha considerato, al medesimo punto 170, che, a seguito del ritiro della decisione di revoca del 26 luglio 2016, PV era un funzionario a pieno titolo con i diritti e gli obblighi inerenti a tale status.
217
Pertanto, l’argomento di PV vertente sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al suddetto punto 170 deve essere respinto in quanto infondato.
218
In terzo luogo, l’argomento di PV relativo all’omessa menzione del reclamo proposto avverso la decisione di revoca del 21 ottobre 2019 è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 199 e 200 della presente sentenza, poiché non è stato precisato in che modo una siffatta omissione costituirebbe uno snaturamento dei fatti.
219
Ne consegue che il nono motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul decimo motivo
Argomenti delle parti
220
Con il suo decimo motivo PV sostiene, in subordine, che il Tribunale ha violato il divieto di giudicare ultra petita, statuendo, all’ultima frase del punto 246 della sentenza impugnata, su un punto che non gli era stato sottoposto.
221
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il decimo motivo deve essere respinto.
Giudizio della Corte
222
Dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita. Pertanto, posto che il giudice di legittimità non può statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello chiesto dal ricorrente (sentenza del 22 dicembre 2022, Parlamento/Moi,
C‑246/21 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:1026
, punti
55
e
56
e giurisprudenza ivi citata).
223
Nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale ha respinto il ricorso, non ha quindi pronunciato alcun annullamento e non può, pertanto, aver statuito ultra petita.
224
Inoltre, poiché il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti da PV a sostegno dei suoi ricorsi di annullamento ai punti da 135 a 241 della sentenza impugnata, le affermazioni contenute nell’ultima frase del punto 246 di tale sentenza devono essere considerate punti della motivazione sovrabbondanti.
225
Ne consegue che il decimo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sulle spese
226
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese.
227
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
228
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, PV, rimasto soccombente in tutti i suoi motivi, deve essere condannato a sopportare, oltre alle sue proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
PV è condannato a sopportare, oltre alle sue proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.