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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 11284/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta intesa ad ottenere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione di quella della custodia in carcere cui l'imputato è sottoposto per il reato di concorso in rapina aggravata, per il quale, ad esito del giudizio abbreviato, è stato condannato dalla stessa Corte territoriale alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale.

Osserva il ricorrente che la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, stante l'unico modesto precedente penale (una sentenza di patteggiamento alla pena di dieci mesi di reclusione per detenzione di una modica quantità di marijuana).

Il Tribunale non ha considerato che l'abitazione dei genitori, ove l'imputato sarebbe sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si trova in un luogo lontano da quello di commissione del reato e non ha spiegato perché il pericolo di recidiva non sarebbe fronteggiabile grazie alla misura meno afflittiva degli arresti donniciliari con il braccialetto elettronico.

Inoltre, l'ordinanza non ha ben valutato la sussistenza dell'attualità di detto pericolo, in relazione al quale, comunque, detta misura sarebbe adeguata, considerato anche il lungo tempo già trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo in parte manifestamente infondato e in parte non consentito.

2. La richiesta presentata dalla difesa ex art. 299 cod. pen., respinta dalla Corte di appello, era intesa unicamente a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, dandosi come presupposto non contestato, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di recidiva.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti dall'impugnante e dal decisum del provvedimento gravato (Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, dep. 2020, Maisano, Rv. 278372; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 278372;Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786).

Per tale ragione sono inammissibili le doglianze proposte dal ricorrente inerenti alla sussistenza stessa delle esigenze cautelari e, in particolare, all'attualità del pericolo di recidiva.

Trattasi, peraltro, di deduzioni prive di fondamento.

In primo luogo, infatti, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio - «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v.

Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.).

3. Il Tribunale, aderendo alle argomentazioni della Corte di appello, ha evidenziato la personalità estremamente negativa dell'imputato, desunta soprattutto dalle modalità violente della rapina commessa con l'uso di armi da fuoco, puntate in volto alle persone offese.

L'ordinanza ha anche osservato che la misura più gradata sarebbe inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato, privo della capacità di autocontrollo e di indipendenza economica, risultando evidentemente irrilevante il luogo ove egli sarebbe sottoposto alla misura richiesta, in ragione della natura dei reati la cui commissione la misura tende a prevenire (delitti contro il patrimonio).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v.

Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 febbraio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta intesa ad ottenere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione di quella della custodia in carcere cui l'imputato è sottoposto per il reato di concorso in rapina aggravata, per il quale, ad esito del giudizio abbreviato, è stato condannato dalla stessa Corte territoriale alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale. Osserva il ricorrente che la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, stante l'unico modesto precedente penale (una sentenza di patteggiamento alla pena di dieci mesi di reclusione per detenzione di una modica quantità di marijuana). Il Tribunale non ha considerato che l'abitazione dei genitori, ove l'imputato sarebbe sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si trova in un luogo lontano da quello di commissione del reato e non ha spiegato perché il pericolo di recidiva non sarebbe fronteggiabile grazie alla misura meno afflittiva degli arresti donniciliari con il braccialetto elettronico. Inoltre, l'ordinanza non ha ben valutato la sussistenza dell'attualità di detto pericolo, in relazione al quale, comunque, detta misura sarebbe adeguata, considerato anche il lungo tempo già trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo in parte manifestamente infondato e in parte non consentito. 2. La richiesta presentata dalla difesa ex art. 299 cod. pen., respinta dalla Corte di appello, era intesa unicamente a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, dandosi come presupposto non contestato, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di recidiva. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti dall'impugnante e dal decisum del provvedimento gravato (Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, dep. 2020, Maisano, Rv. 278372; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 278372;Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Per tale ragione sono inammissibili le doglianze proposte dal ricorrente inerenti alla sussistenza stessa delle esigenze cautelari e, in particolare, all'attualità del pericolo di recidiva. Trattasi, peraltro, di deduzioni prive di fondamento. In primo luogo, infatti, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio - «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.). 3. Il Tribunale, aderendo alle argomentazioni della Corte di appello, ha evidenziato la personalità estremamente negativa dell'imputato, desunta soprattutto dalle modalità violente della rapina commessa con l'uso di armi da fuoco, puntate in volto alle persone offese. L'ordinanza ha anche osservato che la misura più gradata sarebbe inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato, privo della capacità di autocontrollo e di indipendenza economica, risultando evidentemente irrilevante il luogo ove egli sarebbe sottoposto alla misura richiesta, in ragione della natura dei reati la cui commissione la misura tende a prevenire (delitti contro il patrimonio). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 febbraio 2022. Il Consigliere
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