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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20726/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di sequestri dei saldi dei conti correnti cointestati con i mariti, rispettivamente Marco e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La difesa presenta due separati ricorsi affidati a due motivi.

Ltdi( Con il primo deduce la violazione di legge e l'illegittimità della procedura di sequestro in violazione del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, perché il sequestro dei saldi dei conti personali era stato disposto, nonostante fosse stato eseguito il sequestro nei confronti della società, il cui patrimonio soddisfaceva la pretesa.

Pertanto, si trattava di una misura esorbitante e ingiustamente afflittiva nei confronti degli indagati e dei terzi estranei.

Lamenta che il sequestro delle somme giacenti sui conti personali non era stato preceduto dalla notifica di un verbale.

Con il secondo eccepisce l'apparenza della motivazione quanto alla provenienza lecita delle somme depositate sui conti correnti.

Nella memoria difensiva insiste per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame.

Nell'ordinanza impugnata i Giudici della cautela hanno ricostruito che era stato eseguito il sequestro sia nei confronti della società che degli indagati e che, in precedenza, con ordinanza sempre del Tribunale del riesame in data 18 agosto 2021, era stata disposta una parziale restituzione di denaro in favore della società, ma era stato confermato il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati.

In esecuzione di tale ordinanza, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dei saldi dei conti correnti degli indagati, cointestati con le rispettive mogli.

Per la citata ordinanza del 18 agosto 2021, che ha confermato il sequestro diretto e per equivalente, è maturata la preclusione cautelare.

Pertanto, la difesa non può dolersi di tale decisione.

Peraltro, va ribadito che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura.

Il tempo necessario alla preventiva ricerca dei beni costituenti il profitto del reato potrebbe infatti consentire l'occultamento dei beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (Cass., Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132 - 01), conclusione questa che costituisce il naturale sviluppo del principio di diritto affermato dalle Sez.

U n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648 - 01, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

L'ordinanza impugnata si colloca nel medesimo solco laddove disattende la doglianza relativa all'illegittimità della procedura esecutiva dei sequestri per equivalente prima del perfezionamento dell'esecuzione del sequestro sui beni della società.

La censura poi in merito al difetto di notifica del sequestro dei beni delle cointestatarie è priva di pregio perché comunque non è stato leso il diritto di difesa delle ricorrenti che hanno impugnato gli atti lesivi delle proprie prerogative.

Il primo motivo va pertanto disatteso.

La seconda censura colpisce la motivazione del provvedimento e il suo esame è precluso dal limite fissato dall'art. 325 cod. proc. pen. che consente il sindacato della misura cautelare reale solo sotto il profilo della violazione di legge.

Le ricorrenti sostengono infatti che le somme giacenti sui conti correnti provengono da entrate personali.

Il Tribunale del riesame però ha ritenuto che l'esclusiva pertinenza delle somme alle sole richiedenti non emerga in modo sicuro né con riferimento all'Allari per il conto Mediolanum né con riferimento alla Chiodarelli per il conto BPM, poiché, se in entrambi i casi le entrate erano costituite solo da emolumenti, le uscite erano riferite a spese familiari comuni ai rispettivi nuclei familiari.

Correttamente il Tribunale del riesame ha quindi evidenziato che l'immissione di somme di denaro in rapporti bancari cointestati e a firma disgiunta imprime alle stesse una destinazione comune ai cointestatari, in relazione alla quale ciascuno ha la libertà di disporne, con la conseguenza che le somme sono assoggettabili alla confisca per equivalente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario, perfino la delega a operare senza limitazioni attribuisce al delegante "la disponibilità" (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01).

A maggior ragione, sussiste la disponibilità quando il conto è cointestato con un soggetto estraneo al reato, perché non rilevano presunzioni o vincoli posti dal Codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Terzi, Rv. 271136 — 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q .

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di sequestri dei saldi dei conti correnti cointestati con i mariti, rispettivamente Marco e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa presenta due separati ricorsi affidati a due motivi. Ltdi( Con il primo deduce la violazione di legge e l'illegittimità della procedura di sequestro in violazione del diritto di difesa e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, perché il sequestro dei saldi dei conti personali era stato disposto, nonostante fosse stato eseguito il sequestro nei confronti della società, il cui patrimonio soddisfaceva la pretesa. Pertanto, si trattava di una misura esorbitante e ingiustamente afflittiva nei confronti degli indagati e dei terzi estranei. Lamenta che il sequestro delle somme giacenti sui conti personali non era stato preceduto dalla notifica di un verbale. Con il secondo eccepisce l'apparenza della motivazione quanto alla provenienza lecita delle somme depositate sui conti correnti. Nella memoria difensiva insiste per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata i Giudici della cautela hanno ricostruito che era stato eseguito il sequestro sia nei confronti della società che degli indagati e che, in precedenza, con ordinanza sempre del Tribunale del riesame in data 18 agosto 2021, era stata disposta una parziale restituzione di denaro in favore della società, ma era stato confermato il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati. In esecuzione di tale ordinanza, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dei saldi dei conti correnti degli indagati, cointestati con le rispettive mogli. Per la citata ordinanza del 18 agosto 2021, che ha confermato il sequestro diretto e per equivalente, è maturata la preclusione cautelare. Pertanto, la difesa non può dolersi di tale decisione. Peraltro, va ribadito che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura. Il tempo necessario alla preventiva ricerca dei beni costituenti il profitto del reato potrebbe infatti consentire l'occultamento dei beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (Cass., Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132 - 01), conclusione questa che costituisce il naturale sviluppo del principio di diritto affermato dalle Sez. U n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648 - 01, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. L'ordinanza impugnata si colloca nel medesimo solco laddove disattende la doglianza relativa all'illegittimità della procedura esecutiva dei sequestri per equivalente prima del perfezionamento dell'esecuzione del sequestro sui beni della società. La censura poi in merito al difetto di notifica del sequestro dei beni delle cointestatarie è priva di pregio perché comunque non è stato leso il diritto di difesa delle ricorrenti che hanno impugnato gli atti lesivi delle proprie prerogative. Il primo motivo va pertanto disatteso. La seconda censura colpisce la motivazione del provvedimento e il suo esame è precluso dal limite fissato dall'art. 325 cod. proc. pen. che consente il sindacato della misura cautelare reale solo sotto il profilo della violazione di legge. Le ricorrenti sostengono infatti che le somme giacenti sui conti correnti provengono da entrate personali. Il Tribunale del riesame però ha ritenuto che l'esclusiva pertinenza delle somme alle sole richiedenti non emerga in modo sicuro né con riferimento all'Allari per il conto Mediolanum né con riferimento alla Chiodarelli per il conto BPM, poiché, se in entrambi i casi le entrate erano costituite solo da emolumenti, le uscite erano riferite a spese familiari comuni ai rispettivi nuclei familiari. Correttamente il Tribunale del riesame ha quindi evidenziato che l'immissione di somme di denaro in rapporti bancari cointestati e a firma disgiunta imprime alle stesse una destinazione comune ai cointestatari, in relazione alla quale ciascuno ha la libertà di disporne, con la conseguenza che le somme sono assoggettabili alla confisca per equivalente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario, perfino la delega a operare senza limitazioni attribuisce al delegante "la disponibilità" (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01). A maggior ragione, sussiste la disponibilità quando il conto è cointestato con un soggetto estraneo al reato, perché non rilevano presunzioni o vincoli posti dal Codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Cass., Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Terzi, Rv. 271136 — 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. P.Q . M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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