CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09677/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 5028Valverde (CT), rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale eletto presso [OSCURATO:EMAIL]–intimato–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia n. 2024/2022,pubblicata in data 11 marzo 2022, non notificataNumero registro generale 4226/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 9677/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], socio della società il “Bar il [OSCURATO:PERSONA]Arrigo c. e [OSCURATO:SOCIETA].” impugnava l’atto impositivo emessodalla Agenzia delle Entrate, con il quale, sulla base dei rilievi effettuatialla società partecipata, si accertava il maggior reddito dipartecipazione del socio e conseguentemente le maggiori imposte aifini delle II.DD.2. La CTP di Catania, con sentenza 14.3.2019, n. 2923/7/19, nonnotificata, accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato.L’Agenzia proponeva appello in data 5 maggio 2020, lamentandola violazione del litisconsorzio necessario, in quanto la lite avrebbedovuto essere comune a quella della società, rispetto a cui pendevanoseparati giudizi, definiti poi con pronunce della Corte di Cassazione del6.5.2021, n. 11971 e 13.5.2021, n. 12909. Il contribuente non sicostituiva.[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia dichiarava inammissibilel’appello ritenendo intervenuta la decadenza dei termini diimpugnazione della sentenza in quanto l’atto di appello era statoproposto in data 5.05.2020 e, dunque, oltre il termine perl’impugnazione, visto il decorso del termine di sei mesi dal depositodella sentenza, avvenuto in data 14.3.2019.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi ad un unico motivoIl contribuente non ha resistito.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026L’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 4226/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 9677/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzao del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc perviolazione degli artt. 38, comma 3, e 51 del DLgs 31.12.1992, n. 546,in combinato disposto con l’art. 83, commi 2 e 21, del DL 17.3.2020,n. 18, conv. con mod. in L. 24.4.2020, n. 27, e per contestualeviolazione e falsa applicazione, rispettivamente dell’art. 58 e dell’art.17 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69.2. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 2024/2022della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia,depositata il 27 gennaio 2022 e pubblicata l’11 marzo 2022, nonnotificata, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appellodell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado.La censura investe la statuizione d’inammissibilità dell’appellodeducendosi la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., incombinato disposto con l’art. 58 L. 69/2009 (disciplina transitoria dellariduzione del termine “lungo” da un anno a sei mesi), degli artt. 38 e51 d.lgs. 546/1992 (termini e forme dell’impugnazione nel processotributario) e dell’art. 83 e 21 d.l. 18/2020 (sospensione dei terminiprocessuali per emergenza COVID-19).Invero, il giudizio di primo grado risulta introdotto con ricorsodepositato il 04/06/2009, dunque anteriore al 4 luglio 2009, sicchèsecondo la ricorrente non opererebbe la riduzione a sei mesi deltermine lungo ex art. 327 c.p.c. ed il computo del termine dovrebbetenere conto delle sospensioni legali (tra cui quella emergenzialeCOVID), con la conseguenza che l’appello notificato il 5 maggio 2020avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.L’Agenzia delle entrate censura la sentenza per avere erroneamenteapplicato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. (comemodificato nel 2009) sebbene il giudizio di primo grado risulti introdottoNumero registro generale 4226/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 9677/2026Data pubblicazione 15/04/2026con ricorso depositato il 04/06/2009; invero, ai sensi dell’art. 58 L.69/2009, la riduzione del termine lungo a sei mesi si applicherebbe aisoli giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, laddove perquelli instaurati prima, permane la disciplina previgente (termineannuale). Inoltre, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata nonconsidererebbe correttamente le sospensioni dei termini applicabili altermine lungo, tra cui, in particolare, la sospensione emergenzialeprevista dall’art. 83 e dall’art. 21 d.l. n.18/2020 (nel periodo indicatodal legislatore), che incide sul decorso del termine per impugnare.In tale prospettiva, l’impugnazione notificata il 5 maggio 2020risulta comunque tempestiva, alla luce delle sospensioni legali cheavrebbero prorogato il termine ultimo di impugnazione.3. Il motivo è fondato.Il termine per il gravame risulta, invero, osservato, atteso che iltermine di mesi sei, introdotto con la legge n.69 del 2009, art.46, nonè applicabile nella controversia in esame, ai sensi dell’art.58 dellastessa legge, secondo cui l’entrata in vigore di tale disposizionecoincideva col 4.7.2009, senza possibilità di efficacia retroattiva aiprocedimenti già pendenti.Invero in tema di impugnazioni, la modifica dell’art.327 cpc,introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n.69, che ha sostituito il terminelungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originariotermine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art.58, comma 1, dellapredetta legge, ai soli giudizi instaurati in primo grado dopo la suaentrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante ilmomento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivogrado di giudizio (Cass 15741/2013; Cass. n.17060/2012; Cassn.6007/2012).Il termine di impugnazione non era, come affermato dal giudice delgravame, al 15 ottobre 2019 (14 settembre 2019 a cui aggiungersi 31Numero registro generale 4226/2024Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 9677/2026Data pubblicazione 15/04/2026giorni per il periodo feriale), ma al 14 aprile 2020 (14 marzo 2020, acui aggiungersi 31 giorni per il periodo feriale ex art. 1 L. 7.10.1969, n742). Siccome, poi, a causa della nota pandemia da COVID-19, itermini per gli atti processuali sono stati sospesi, anche per il processotributario ex art. 83, comma 21, d.l. n. 18/2020, dal 9 marzo 2020 al15 aprile 2020, il termine di scadenza del 14 aprile 2020 è statoprorogato al 21 maggio 2020.Ne consegue la tempestività dell’appello notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza depositata il 14.3.2019.Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado per la Sicilia indiversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Commissione tributaria regionale della Corte di giustizia tributariadi secondo grado per la Sicilia in diversa composizione che dovràdecidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])