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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41059/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso materiale di patente di guida e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto grossolano il falso, è inammissibile, atteso che il giudizio sulla grossolanità del falso è puramente di merito, e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, sempre che esso sia stato congruamente e logicamente motivato (Sez. 5, n. 3918 del 13/12/1974, dep. 1975, Cereda, Rv. 129710); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che su tali punti la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso materiale di patente di guida e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto grossolano il falso, è inammissibile, atteso che il giudizio sulla grossolanità del falso è puramente di merito, e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, sempre che esso sia stato congruamente e logicamente motivato (Sez. 5, n. 3918 del 13/12/1974, dep. 1975, Cereda, Rv. 129710); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che su tali punti la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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