CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36286/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA SUI ricorso 2757-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],A PREVIDENZA S)CI. \li. , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato) In io MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] :\ D'AI,O1S1(), .1NTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] )SI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. FUCINI 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 103/2020 della CORTE D'APPELLO di PI',RUGIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello Perugia, con sentenza n. 103/2020, ha dichiarato prescritto il credito dell'INPS nei confronti dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla iscrizione d'ufficio della professionista alla Gestione separata per l'anno 2009, rigettando appello dell'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva negato la sussistenza del presupposto dell'abitualità dell'attività per l'iscrizione alla luce della prevalenza dell'attività di insegnamento svolta dall'avvocata Brussard; ad avviso della Corte territoriale, pur dovendosi riconoscere la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, il credito era prescritto in quanto il dies a quo relativo al termine di prescrizione doveva individuarsi nel 16 giugno 2010 non potendo applicarsi alla professionista, soggetta al regime dei redditi minimi, il differimento previsto per coloro i quali erano soggetti agli studi di settore; avverso tale sentenza, l'INPS ricorre con un motivo con il quale deduce violazione e o falsa applicazione dell'articolo 2, commi da 26 a 31, legge 335 del 1995, dell'articolo 18, commi 1 e 2, d.l. n.98 2011 convertito con modificazioni nella legge 111 del 2011, dell'articolo 53 d.P.R. n. 917 del 1986 modificato dal decreto legislativo n. 344 del 2003, degli articoli 10, 11 e 22 legge n.576 del 1980, dell'articolo 21, comma 10, legge n. 247 del 2012, dell'articolo 44, comma 2 del dl. n.269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge 326 del 2003, per non essere stato ritenute) sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata di avvocato) iscritto all'albo, ma Ric. 2021 n. 02757 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- non alla Cassa forense ante legem n. 247 del 2012, in quanto, costituendo quella svolta attività occasionale non è stato raggiunto il limite di reddito indicato nell'articolo 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 convertito COn modificazioni nella legge n.326 del 2003; resiste con controricorso .;\ntonella Brussard che ha pure depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Considerato che: il motivo di ricorso è inammissibile in quanto il contenuto del motivo, che denuncia la violazione del complesso normativo dal quale si deduce la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata per i professionisti che, pur risultando iscritti all'Albo professionale, non sono iscritti alla relativa Cassa e svolgono l'attività in modo abituale o anche occasionale purché sia stato prodotto un certo reddito, non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata; la sentenza, infatti, ha riconosciuto in astratto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in ragione dell'esercizio abituale dell'attività professionale, ma ha ritenuto prescritto il credito dell'INPS ed il motivo di ricorso dell'INPS, invece, si fonda sul presupposto che la sentenza impugnata abbia ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione; il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m. 1,a Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 350,00 per compensi Ric. 2021 n. 02757 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15'),,/, per spese generali e altri oneri accessori. .1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari cluello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.