CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 30806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, in proprio in quanto Avvocato e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], avendo entrambi indicato recapito PEC, ed avendo il ricorrente eletto domicilio presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via dei Gracchi n. 84 (scala A/3) in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 42, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.3.2011; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 5271007369, relativo al reddito di partecipazione da ritenersi conseguito quale socio al 50% della [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 1993 (Irpef, £. 399.478.000). 2. Il contribuente proponeva impugnazione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che la accoglieva parzialmente. 3. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che dichiarava il ricorso inammissibile a causa di ritenuti vizi di notificazione. 4. L'Ente impositore impugnava la pronuncia adottata dalla CTR innanzi alla Corte di Cassazione che, con sent. n. 21116 del 2006, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la decisione pronunciata dal giudice dell'appello. La causa non era riassunta da nessuna parte, ed il giudizio si estingueva, come da sentenza della CTR n. 432/1/08, dep. 5.11.2008. In conseguenza l'Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo le imposte di cui innanzi, e notificava al contribuente la cartella esattoriale n. 097 2008 00876640 33 (euro 302.941,90, oltre spese, ric., p. 1), per cui è causa. Nella cartella risulta compreso anche quanto richiesto, a seguito di controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2004 (Euro 1.718,32, oggetto di sgravio parziale in autotutela) (cfr. controric., p. 1 ss.).5. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva il ricorso per ragioni processuali. 6. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ed il contribuente proponeva appello incidentale articolato in dieci motivi. La CTR riformava la decisione assunta dal giudice di primo grado, accoglieva l'impugnazione principale e rigettava quella incidentale osservando, tra l'altro, che in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, l'accertamento tributario relativo all'anno 1993 era ormai divenuto definitivo. 7. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove strumenti di impugnazione. L'Ente impositore resiste mediante controricorso. 8. Nelle more della trattazione del giudizio, il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del DI. n. 119 del 2018, peraltro domandando la sospensione del giudizio nei termini di legge, e quest'ultima richiesta è stata accolta con ordinanza del 15.11.2018. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla definizione agevolata. 9. Avverso il diniego della definizione agevolata ha proposto impugnativa il contribuente, cui resiste mediante controricorso l'Ente impositore. La causa è stata nuovamente fissata per la trattazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il Collegio ha ritenuto di differire la definizione del giudizio, essendo stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione circa la possibilità di conseguire il condono di cui all'art. 6 del DI. n. 119 del 2018, in relazione a cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973. Le Sezioni Unite hanno deciso sul punto con sent. 25.6.2021, n. 18298 del 2Q21, ed è stato quindi possibile fissare nuovamente la trattazione del giudizio. Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione degli artt. 324, 325, 326 e 330 cod. proc. civ., nonché dell'art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992, "e conseguente omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione" (ric., p. 10), per non avere la CTR rilevato che la sentenza n. 569/01/01 della CTP di Roma è passata in giudicato nei confronti dell'esponente. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 324 cod. proc. civ., ancora per non avere la CTR rilevato che la sentenza n. 569/01/01 della CTP di Roma è passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente critica l'"omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al motivo di appello incidentale n. 1, e comunque la violazione dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 137 ss., cod. proc. civ., ed all'art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, in relazione alla contestata nullità e/o inesistenza di qualifica del soggetto notificatore" della cartella esattoriale. 4. Con il quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente, riproponendo quanto censurato con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta il vizio di motivazione della decisione della CTR in ordine alla proposta contestazione relativa alla "nullità e/o inesistenza del ruolo su cui si fonda la cartella oggi impugnata" (ric., p. 14).5. Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., richiamando i motivi di appello condizionato nn. 3, 4, 5 e 5a, il contribuente contesta il vizio di motivazione della decisione adottata dalla CTR, per non aver pronunziato sulla censura relativa alla mancanza di sottoscrizione della cartella esattoriale, nonché "per la mancanza della intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ...", (ric., p. 15). 6. Con il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente, riproponendo le censure espresse con il sesto motivo di appello incidentale, critica la violazione dell'art. 329 cod. proc. cìv., e comunque il vizio di motivazione della decisione della CTR circa la proposta contestazione relativa alla "acquiescenza totale" (ric., p. 16) dell'Amministrazione finanziaria sulla definitività della sentenza n. 569/01/01 pronunciata dalla CTP di Roma, avendo l'Agenzia delle Entrate disposto ripetuti sgravi della cartella esattoriale n. 097 2000 04801909 01. 7. Mediante il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., richiamando il motivo di appello condizionato n. 7, il contribuente lamenta la violazione dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, dell'art. 2948, comma primo, n. 4, cod. civ., e dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995, e comunque il vizio di motivazione della decisione adottata dal giudice dell'appello, per non avere la CTR rilevato la prescrizione dei pretesi crediti tributari azionati mediante la cartella di pagamento in contestazione. 8. Con l'ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente, riproponendo le censure espresse con il nono e decimo motivo di appello incidentale, contesta la violazione dell'art. 17 del Dpr n. 602 del 1973, dell'art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 20, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, e comunque il vizio di motivazione della decisione della CTR circa la proposta contestazione relativa alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo del debito tributario, e conseguente notificazione della cartella esattoriale, nonché la prescrizione dei crediti tributari azionati. 9. Mediante il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione della L. n. 656/94 (c.d. accertamento con adesione) e, in ogni caso, l'omessa motivazione della CTR su tale punto, oggetto di appello, avendo il ricorrente aderito ad accertamento con adesione "che include il 1993", e tanto "ha comportato, con il pagamento di quanto indicato nella legge e determinato nei conteggi, la definizione di tutte le pendenze fiscali e tributarie ... anche per il 1993" (ric., p. 19). 10. Preliminarmente occorre pronunziarsi circa l'istanza di condono proposta dal contribuente, in quanto potenzialmente idonea a comportare l'estinzione dell'intero giudizio, che è stata respinta dall'Amministrazione finanziaria perché, in relazione all'accertamento tributario relativo all'Irpef per l'anno 1993, uno dei due sottesi alla cartella esattoriale per cui è causa, non vi è una controversia pendente, relativa ad un atto impositivo, che consenta di accedere al condono disciplinato dall'art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. In relazione alla pretesa impositiva relativa all'anno 2004, poi, la stessa è stata avanzata tramite la medesima cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973. In relazione a tale pretesa, pertanto, secondo l'Ente impositore, la cartella di pagamento avrebbe natura meramente esattiva, e dovrebbe pertanto escludersi la possibilità per il contribuente di accedere alla richiesta normativa condonistica.10.1. Tanto premesso, ed in relazione alle somme richieste al contribuente in relazione all'anno 1993, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, l'accertamento tributario diviene definitivo (cfr. Cass. sez. V, 22.4.2022, n. 12838; Cass. sez. VI-V, 17.7.2014, n. 16354) - nel caso di specie con decorrenza dal 14.11.2007, e successiva notificazione della cartella di pagamento il 18.4.2008 (sent. CTR, p. 5) - conseguendone pure che "la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso", Cass. sez. III, 7.2.2012, n. 1680, ed è questo il fenomeno che si è verificato anche in questo giudizio. Pertanto, in relazione a questa pretesa il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria appare giustificato, e tanto vanifica, ai presenti fini, l'istanza proposta dal contribuente il 29.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA].09009756.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-I, e pure l'allegato intervenuto pagamento della prima rata. 10.2. Diversa ipotesi è quella relativa alla pretesa tributaria attinente alla maggiore Irpef per l'anno 2004, direttamente partecipata al contribuente dall'Agenzia delle Entrate mediante la cartella esattoriale per cui è causa, comunicata senza notifica di precedenti atti impositivi, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973. Le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che "in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva", Cass. SS.UU., 25.6.2021, n. 18298. 10.3. Occorre tuttavia osservare che in relazione a questa seconda pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente, ed attinente all'Irpef in relazione all'anno 2004, non risulta essere stata proposta alcuna istanza di condono, riguardando la ricordai:a richiesta del contribuente il solo avviso di accertamento n. 5271007369 (Irpef 1993), e la domanda di definizione agevolata non può quindi essere esaminata. Invero, in relazione all'istanza di condono depositata, il contribuente ha allegato alla propria produzione documentale anche Modello F24 relativo al pagamento di Euro 1.744,26, effettuato tramite bonifico della BCC, [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questo pagamento, però, come si evince da quanto riportato alla "Sezione Erario" del modello di pagamento, riguarda il debito tributario relativo all'anno 1993, e si tratta pertanto del versamento della prima rata relativa alla diversa pretesa tributaria di cui innanzi. 11. Tanto premesso, i motivi di ricorso n. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 possono essere trattati congiuntamente, tenuto conto della loro connessione. Tutti questi motivi risultano inammissibilL Si è già avuto modo di rilevare che l'accertamento tributario n. 5271007369 è divenuto definitivo, in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio ad opera della Suprema Corte. Pertanto le contestazioni relative alla pretesa antecedente formazione di giudicato, alla formazione e validità del relativo ruolo, alla decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria (fino alla sua definitività), all'incidenza delle decisioni assunte nelle fasi di merito del giudizio, risultano precluse. 12 Inoltre, in relazione all'affermata acquiescenza dell'Amministrazione finanziaria in relazione a cartella esattoriale che non è oggetto del presente giudizio, la contestazione opposta dal contribuente con il sesto motivo di ricorso risulta pure non completamente comprensibile, e comunque appare inammissibile, come pure quelle esposte ai motivi nn. 1 e 2 del ricorso, anche per non avere il contribuente riportato, neppure in sintesi, quando ed in quali termini la censura sia stata proposta, in modo di consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le è affidato in materia di tempestività e congruità delle censure proposte dalle parti, prima ancora di provvedere a valutare sulla loro decisività. Analogo vizio si riscontra anche in relazione al nono motivo di impugnazione, non avendo il contribuente chiarito, nel dettaglio, quando e come abbia proposto la censura, e come abbia provveduto a diligentemente coltivarla. 13. Ancora, le contestazioni proposte con i motivi n. 1, 6, 7 e 9, sono inammissibili anche perché il ricorrente contesta ad un tempo il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, senza indicare con chiarezza nell'esposizione delle critiche quali siano rivolte ad un vizio e quale all'altro, realizzando una non consentita cornmistione delle critiche proposte in relazione a motivi di censura diversi (cfr. Cass. sez. II, 7.5.2018, n. 10862, Cass. sez. VI-III, 16.3.2017, n. 6835). 14. Con il terzo ed il quinto motivo di ricorso il contribuente lamenta vizi specifici della cartella esattoriale impugnata, in particolare la mancata indicazione della qualifica del soggetto notificatore, il difetto di sottoscrizione, la mancanza dell'intimazione ad adempiere. Anche in questo caso, in relazione al terzo motivo di ricorso, deve riscontrarsi l'indebita commistione delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione. Comunque le contestazioni sono anche infondate. 14.1. La CTR motiva la propria decisione in materia, e scrive che le ricordate e riproposte lacune dell'atto, così come alt:re censure non espressamente riprodotte dal contribuente, rappresentano "vizi formali che non sono causa di nullità della cartella ... notificata il 18/4/2008", che "è stata emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo, e riporta gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa" (sent. CTR, p. 6). Segnala pure, il giudice dell'appello, il condivisibile orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui "in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice", Cass. sez. V, 4.12.2019, n. 31605 (e cfr. anche, in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. V, 2010, n. 10805, indicata dalla CTR). Oltre a ciò, deve anche ricordarsi quanto già osservato da questa Corte, secondo cui "in terna di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso", Cass. sez. V, 6.11.2019, n. 28570, e può rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto a trascrivere il contenuto della cartella di pagamento. 15. La contestazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], e relativa alla omessa pronuncia della CTR circa i vizi formali della cartella di pagamento, risulta pertanto infondata, e pure infondate risultano le critiche proposte dal ricorrente avverso la decisione assunta dal giudice dell'appello. Anche il terzo ed il quinto motivo di impugnazione devono essere pertanto respinti. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 16. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. La Corte, P.Q.M. rigetta il rico