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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06764/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso, chiede di annullare con rinvio o senza l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza genetica del 7 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di furto aggravato, commesso da tre persone, contestato al capo C2).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria sulla base di elementi di fatto che deporrebbero in senso contrario.

Gli indizi sarebbero stati tratti da elementi insufficienti, dal solo ingresso nel campo rom, perché i tempi di percorrenza tra il campo e il luogo del furto sarebbero incompatibili; gli autori del furto non sarebbero stati visti per tutto il tempo ma solo all'ingresso nel campo rom.

Non sarebbe stato effettuato alcun pedinamento; sarebbe illogico ritenere che del materiale rubato non sia stato eseguito il cd.

«cavallo di ritorno».

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il fatto sarebbe occasionale e non vi sarebbe prova del suo inserimento nel traffico di rifiuti; l'ordinanza del Tribunale del riesame per il reato ex art. 452-bis cod. pen. sarebbe stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

Si contesta anche l'attualità del pericolo essendo decorsi due anni dal fatto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla scelta della misura.

L'occasionalità della condotta avrebbe giustificato l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione sulla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Hanno affermato le Sezioni Unite che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'articolo 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tenuto conto altresì dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso Cass. sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, [OSCURATO:PERSONA]).

Il motivo propone solo una valutazione alternativa degli elementi investigativi fin qui emersi, con argomentazioni relative solo alla ricostruzione del fatto, alla sua dinamica, mentre la motivazione è immune da vizi logici.

Per altro, si allegano documenti al ricorso chiamando la Corte ad una inammissibile valutazione delle fonti di prova.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale del riesame ha valutato, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, sia la condotta posta in essere che i rapporti, dimostrati dalle modalità di commissione del reato, con i soggetti autori di altre condotte illecite; ha esplicitamente motivato sull'attualità della condotta e sul decorso del tempo dal fatto.

3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

L'inidoneità della misura cautelare si fonda esclusivamente sulla occasionalità della condotta, mentre il Tribunale del riesame ha preso in esame il profilo cautelare emergente dalla 9(4,10.4 t condotta e dall'inserimento dell'indagato nel contesto criminale, tale da giustificare la misura cautelare degli arresti domiciliari. ,

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del ricorso, chiede di annullare con rinvio o senza l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza genetica del 7 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di furto aggravato, commesso da tre persone, contestato al capo C2). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria sulla base di elementi di fatto che deporrebbero in senso contrario. Gli indizi sarebbero stati tratti da elementi insufficienti, dal solo ingresso nel campo rom, perché i tempi di percorrenza tra il campo e il luogo del furto sarebbero incompatibili; gli autori del furto non sarebbero stati visti per tutto il tempo ma solo all'ingresso nel campo rom. Non sarebbe stato effettuato alcun pedinamento; sarebbe illogico ritenere che del materiale rubato non sia stato eseguito il cd. «cavallo di ritorno». 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari; il fatto sarebbe occasionale e non vi sarebbe prova del suo inserimento nel traffico di rifiuti; l'ordinanza del Tribunale del riesame per il reato ex art. 452-bis cod. pen. sarebbe stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Si contesta anche l'attualità del pericolo essendo decorsi due anni dal fatto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla scelta della misura. L'occasionalità della condotta avrebbe giustificato l'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione sulla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Hanno affermato le Sezioni Unite che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'articolo 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tenuto conto altresì dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso Cass. sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, [OSCURATO:PERSONA]). Il motivo propone solo una valutazione alternativa degli elementi investigativi fin qui emersi, con argomentazioni relative solo alla ricostruzione del fatto, alla sua dinamica, mentre la motivazione è immune da vizi logici. Per altro, si allegano documenti al ricorso chiamando la Corte ad una inammissibile valutazione delle fonti di prova. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale del riesame ha valutato, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, sia la condotta posta in essere che i rapporti, dimostrati dalle modalità di commissione del reato, con i soggetti autori di altre condotte illecite; ha esplicitamente motivato sull'attualità della condotta e sul decorso del tempo dal fatto. 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. L'inidoneità della misura cautelare si fonda esclusivamente sulla occasionalità della condotta, mentre il Tribunale del riesame ha preso in esame il profilo cautelare emergente dalla 9(4,10.4 t condotta e dall'inserimento dell'indagato nel contesto criminale, tale da giustificare la misura cautelare degli arresti domiciliari. , 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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