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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20755/2022

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eguente ORDINANZA sulsul ricorso n. 20763 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società agricola semplice - p.i.v.a. / [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 974/2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], .,,,. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. L' "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice conveniva l' "[OSCURATO:PERSONA]" nel corso dell'anno 2007 dinanzi al Tribunale di Roma.

Esponeva che sin dal 2003 aveva presentato domanda per l'assegnazione degli aiuti previsti, quale sostegno per l'attività zootecnica, dal "[OSCURATO:PERSONA]"; che a decorrere dagli anni successivi al 2005 l' [OSCURATO:PERSONA]" aveva nondimeno, in violazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, modificato i criteri di distribuzione degli aiuti comunitari ed il quantum ripartito si era significativamente ridotto.

Chiedeva quindi, in disapplicazione della normativa nazionale di attuazione, qualora in contrasto con la disciplina comunitaria, accertarsi l'illegittimità del criterio distributivo adottato e conseguentemente condannarsi la convenuta alla corresponsione del differenziale tra il minor importo degli aiuti erogati ed il maggior importo degli aiuti erogandi.

2. Si costituiva l' "[OSCURATO:PERSONA]".

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 17707/2011 il Tribunale di Roma accertava l'illegittimità dei decreti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e delle circolari esplicative emanate dalli "[OSCURATO:PERSONA]" per contrasto con l'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003 e, per l'effetto, condannava la convenuta a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 952.100,34 - ovvero la somma di euro 158.683,39 per ciascuna annualità maturata dal 2005 al 2010 - oltre interessi, a titolo di aiuti comunitari all'agricoltura.411,39* Reputava il tribunale che la normativa nazionale, disciplinante, in attuazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, l'erogazione degli aiuti sugli importi accantonati nella "riserva nazionale", fosse discriminatoria, siccome assicurava ai "nuovi" agricoltori l'erogazione di contributi di importo inferiore rispetto a quelli erogandi agli agricoltori "storici"; che dunque la normativa secondaria nazionale violava l'art. 42 cit., che imponeva agli Stati membri la parità di trattamento in sede di utilizzo della "riserva nazionale".

4. Proponeva appello l' "[OSCURATO:PERSONA]".

Resisteva l' "[OSCURATO:PERSONA]".

5. Con sentenza n. 974/2016 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e rigettava la domanda esperita dall'appellata in prime cure; condannava l'appellata alle spese del "doppio grado" liquidate in euro 40.000,00 per il primo grado ed in euro 42.000,00 per il secondo grado.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

L' "[OSCURATO:PERSONA]" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

7. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, con riferimento all'affermazione della corte d'appello secondo cui non vi è obbligo di parità di trattamento tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" che accedono alla "riserva nazionale".10.

Il primo motivo va senz'altro respinto.

11. La Corte di Roma, si premette, ha esplicitato che la normativa comunitaria - la cui conformità al Trattato per nulla era stata contestata - non assicurava la "parità di trattamento" tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" bensì unicamente tra agricoltori "nuovi", ammessi a beneficiare dell'erogazione di aiuti nell'ambito della "riserva nazionale".

Ed ha soggiunto che siffatta opzione esegetica - che nessun dubbio interpretativo ingenerava, sicché non si prefigurava la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 T.F.U.E. - risultava avvalorata dalla circostanza per cui la "riforma" della disciplina comunitaria in tema di "[OSCURATO:PERSONA]" aveva espunto le disposizioni che avevano avvantaggiato gli agricoltori "storici" rispetto agli agricoltori "nuovi".

12. Ebbene, su tale scorta, va in toto condiviso il rilievo del Pubblico Ministero di assoluta genericità della censura veicolata dal motivo in disamina.

Invero, sulla premessa per cui il regolamento CE n. 1782/2003 ha prefigurato un duplice modello, quello dell'agricoltore "storico" e quello dell'agricoltore "nuovo" (cfr. ricorso, pag. 9), il mezzo di impugnazione si risolve, sic et simpliciter, nell'affermazione per cui il medesimo regolamento ambisce a "rendere beneficiari tutti gli agricoltori facendo in modo che con l'applicazione dei due modelli comunque tutti ricevessero un pagamento di uguale valore" (così ricorso, pag. 10).

Trattasi, all'evidenza, di un'affermazione del tutto apodittica, che per nulla dà conto delle ragioni dell' "error in iudicando" che pur si è inteso denunciare.13.

In pari tempo la Corte di Roma ha specificato che la denunciata disparità di trattamento tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" non traeva ragione dalla normativa nazionale di attuazione bensì dallo stesso regolamento comunitario.

Evidentemente a siffatto passaggio motivazionale per nulla si correla l'ulteriore doglianza secondo cui la normativa comunitaria non può essere vanificata, posta nel nulla dalle norme nazionali di attuazione (cfr. ricorso, pag. 10).

14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 - 11 del d.m. n. 55/2014 e con l'art. 6 del d.m. n. 127/2004.

15. La ricorrente si duole, innanzitutto, giacché la complessità della vicenda avrebbe giustificato la compensazione delle spese del doppio grado.

Al riguardo è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dì cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dì compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317).16.

La ricorrente si duole, altresì, siccome la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata dalla corte di merito - erroneamente - operata alla stregua del criterio del "decisum" - in rapporto al quantum della condanna pronunciata in prime cure - anziché alla stregua del criterio del "disputatum".

Al riguardo è del pari sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ed ai fini del riscontro della ineccepibilità del riferimento al quantum - euro 952.100,34 - della condanna pronunciata in prime cure in favore della società semplice qui ricorrente, il rinvio all'insegnamento di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai finì della liquidazione degli onorari dì avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (cfr. Cass. 7.11.2018, n. 28417; Cass. 30.11.2011, n. 25553; Cass. 23.11,2017, n. 27871; Cass. 12,1.2011, n. 536).

Ebbene, su tale scorta, il quantum della condanna pronunciata in prime cure (il "decisum" in prime cure) costituisce senza dubbio il parametro ineccepibile e congruo ai fini della quantificazione del "disputatum" e in prime cure e in seconde cure, seconde cure conclusesi - si ribadisce - con il rigetto della domanda di pagamento dell'originaria attrice.

17. In tema di spese processuali si spiega ulteriormente quanto segue.

In primo luogo, che i parametri introdotti dal d.m. n. 55/2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo tY,A, • alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989; Cass. sez. un.12.10.2012, n. 17405).

In secondo luogo, che la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi [e dei massimi] tariffari (cfr. Cass. 4.3.2003, n, 3178; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).

In terzo luogo, che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" e pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare indagini sugli atti di causa (cfr. Cass. 29.10.2014, n. 22983; Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30716; Cass.7.8.2009, n. 18086),

18. Ebbene, in questo quadro, in maniera del tutto generica ed aspecifica la ricorrente prospetta - con riferimento, sic et simpliciter, ad "un valore indeterminabile <di particolare importanza>" (cfr. ricorso, pag. 14) - che la liquidazione non poteva che esser pari ad euro 31.974,60 per il primo grado e ad euro 28.644,20 per il secondo grado.

19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice, va condannata a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice, a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sì dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulsul ricorso n. 20763 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società agricola semplice - p.i.v.a. / [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 974/2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], .,,,. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. L' "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice conveniva l' "[OSCURATO:PERSONA]" nel corso dell'anno 2007 dinanzi al Tribunale di Roma. Esponeva che sin dal 2003 aveva presentato domanda per l'assegnazione degli aiuti previsti, quale sostegno per l'attività zootecnica, dal "[OSCURATO:PERSONA]"; che a decorrere dagli anni successivi al 2005 l' [OSCURATO:PERSONA]" aveva nondimeno, in violazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, modificato i criteri di distribuzione degli aiuti comunitari ed il quantum ripartito si era significativamente ridotto. Chiedeva quindi, in disapplicazione della normativa nazionale di attuazione, qualora in contrasto con la disciplina comunitaria, accertarsi l'illegittimità del criterio distributivo adottato e conseguentemente condannarsi la convenuta alla corresponsione del differenziale tra il minor importo degli aiuti erogati ed il maggior importo degli aiuti erogandi. 2. Si costituiva l' "[OSCURATO:PERSONA]". Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 17707/2011 il Tribunale di Roma accertava l'illegittimità dei decreti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e delle circolari esplicative emanate dalli "[OSCURATO:PERSONA]" per contrasto con l'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003 e, per l'effetto, condannava la convenuta a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 952.100,34 - ovvero la somma di euro 158.683,39 per ciascuna annualità maturata dal 2005 al 2010 - oltre interessi, a titolo di aiuti comunitari all'agricoltura.411,39* Reputava il tribunale che la normativa nazionale, disciplinante, in attuazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, l'erogazione degli aiuti sugli importi accantonati nella "riserva nazionale", fosse discriminatoria, siccome assicurava ai "nuovi" agricoltori l'erogazione di contributi di importo inferiore rispetto a quelli erogandi agli agricoltori "storici"; che dunque la normativa secondaria nazionale violava l'art. 42 cit., che imponeva agli Stati membri la parità di trattamento in sede di utilizzo della "riserva nazionale". 4. Proponeva appello l' "[OSCURATO:PERSONA]". Resisteva l' "[OSCURATO:PERSONA]". 5. Con sentenza n. 974/2016 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e rigettava la domanda esperita dall'appellata in prime cure; condannava l'appellata alle spese del "doppio grado" liquidate in euro 40.000,00 per il primo grado ed in euro 42.000,00 per il secondo grado. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione. L' "[OSCURATO:PERSONA]" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. 7. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. 8. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, con riferimento all'affermazione della corte d'appello secondo cui non vi è obbligo di parità di trattamento tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" che accedono alla "riserva nazionale".10. Il primo motivo va senz'altro respinto. 11. La Corte di Roma, si premette, ha esplicitato che la normativa comunitaria - la cui conformità al Trattato per nulla era stata contestata - non assicurava la "parità di trattamento" tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" bensì unicamente tra agricoltori "nuovi", ammessi a beneficiare dell'erogazione di aiuti nell'ambito della "riserva nazionale". Ed ha soggiunto che siffatta opzione esegetica - che nessun dubbio interpretativo ingenerava, sicché non si prefigurava la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 T.F.U.E. - risultava avvalorata dalla circostanza per cui la "riforma" della disciplina comunitaria in tema di "[OSCURATO:PERSONA]" aveva espunto le disposizioni che avevano avvantaggiato gli agricoltori "storici" rispetto agli agricoltori "nuovi". 12. Ebbene, su tale scorta, va in toto condiviso il rilievo del Pubblico Ministero di assoluta genericità della censura veicolata dal motivo in disamina. Invero, sulla premessa per cui il regolamento CE n. 1782/2003 ha prefigurato un duplice modello, quello dell'agricoltore "storico" e quello dell'agricoltore "nuovo" (cfr. ricorso, pag. 9), il mezzo di impugnazione si risolve, sic et simpliciter, nell'affermazione per cui il medesimo regolamento ambisce a "rendere beneficiari tutti gli agricoltori facendo in modo che con l'applicazione dei due modelli comunque tutti ricevessero un pagamento di uguale valore" (così ricorso, pag. 10). Trattasi, all'evidenza, di un'affermazione del tutto apodittica, che per nulla dà conto delle ragioni dell' "error in iudicando" che pur si è inteso denunciare.13. In pari tempo la Corte di Roma ha specificato che la denunciata disparità di trattamento tra agricoltori "storici" ed agricoltori "nuovi" non traeva ragione dalla normativa nazionale di attuazione bensì dallo stesso regolamento comunitario. Evidentemente a siffatto passaggio motivazionale per nulla si correla l'ulteriore doglianza secondo cui la normativa comunitaria non può essere vanificata, posta nel nulla dalle norme nazionali di attuazione (cfr. ricorso, pag. 10). 14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 - 11 del d.m. n. 55/2014 e con l'art. 6 del d.m. n. 127/2004. 15. La ricorrente si duole, innanzitutto, giacché la complessità della vicenda avrebbe giustificato la compensazione delle spese del doppio grado. Al riguardo è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dì cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dì compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317).16. La ricorrente si duole, altresì, siccome la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata dalla corte di merito - erroneamente - operata alla stregua del criterio del "decisum" - in rapporto al quantum della condanna pronunciata in prime cure - anziché alla stregua del criterio del "disputatum". Al riguardo è del pari sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ed ai fini del riscontro della ineccepibilità del riferimento al quantum - euro 952.100,34 - della condanna pronunciata in prime cure in favore della società semplice qui ricorrente, il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai finì della liquidazione degli onorari dì avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (cfr. Cass. 7.11.2018, n. 28417; Cass. 30.11.2011, n. 25553; Cass. 23.11,2017, n. 27871; Cass. 12,1.2011, n. 536). Ebbene, su tale scorta, il quantum della condanna pronunciata in prime cure (il "decisum" in prime cure) costituisce senza dubbio il parametro ineccepibile e congruo ai fini della quantificazione del "disputatum" e in prime cure e in seconde cure, seconde cure conclusesi - si ribadisce - con il rigetto della domanda di pagamento dell'originaria attrice. 17. In tema di spese processuali si spiega ulteriormente quanto segue. In primo luogo, che i parametri introdotti dal d.m. n. 55/2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo tY,A, • alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989; Cass. sez. un.12.10.2012, n. 17405). In secondo luogo, che la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi [e dei massimi] tariffari (cfr. Cass. 4.3.2003, n, 3178; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613). In terzo luogo, che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" e pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare indagini sugli atti di causa (cfr. Cass. 29.10.2014, n. 22983; Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30716; Cass.7.8.2009, n. 18086), 18. Ebbene, in questo quadro, in maniera del tutto generica ed aspecifica la ricorrente prospetta - con riferimento, sic et simpliciter, ad "un valore indeterminabile <di particolare importanza>" (cfr. ricorso, pag. 14) - che la liquidazione non poteva che esser pari ad euro 31.974,60 per il primo grado e ad euro 28.644,20 per il secondo grado. 19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice, va condannata a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" società agricola semplice, a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sì dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r.
Sentenza Cassazione n. 20755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris