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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole, con il primo motivo, del vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione tra le due condanne per bancarotta fraudolenta di cui ai punti 3 e 5 della richiesta, e, con il secondo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione anche come travisamento degli atti, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui sei sentenze, che: - per i fatti delle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 6 della richiesta è già stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva; - a diversa conclusione si è giunti con riferimento alla sentenza di cui al punto 3, relativa a quattro ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, per le quali è stata esclusa la programmazione comune rispetto alle precedenti condotte delittuose; - con riguardo alle restanti pronunce sub 4) e 5) l'istanza non può trovare accoglimento sia per la distanza cronologica tra i reati giudicati, commessi in un arco temporale compreso tra il 2004 e il 2010, già sufficiente ad escludere la riconducibilità al medesimo disegno criminoso, ed anche in luoghi diversi e distanti tra loro, sia per la non sovrapponibilità delle condotte, né tra di loro, né con le precedenti condanne già avvinte dal vincolo della continuazione, per modalità esecutive e concorrenti coinvolti; - trattasi, invero, di una truffa aggravata operata mediante falsificazione di operazioni contabili, e di bancarotta fraudolenta relativa ad altre compagini societarie, commessa ad oltre un anno e mezzo di distanza e presso una località differente, in concorso con soggetti diversi; - alla medesima conclusione si giunge confrontando dette pronunce con quelle già unificate, che hanno, invero, ad oggetto numerose ipotesi di truffa contrattuale poste in essere nell'ambito di ulteriori attività commerciali di cui la Giacinto era amministratrice di fatto, realizzate ben quattro O cinque anni dopo la perpetrazione degli illeciti sopra citati, in località differenti e in concorso con soggetti diversi.Rilevato, pertanto, che il ricorso - che si limita a contestare genericamente e aspecificamente dette argomentazioni e a insistere su un legame tra le società coinvolte, riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole, con il primo motivo, del vizio di motivazione in ordine all'applicazione della continuazione tra le due condanne per bancarotta fraudolenta di cui ai punti 3 e 5 della richiesta, e, con il secondo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione anche come travisamento degli atti, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui sei sentenze, che: - per i fatti delle sentenze di cui ai punti 1, 2 e 6 della richiesta è già stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva; - a diversa conclusione si è giunti con riferimento alla sentenza di cui al punto 3, relativa a quattro ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, per le quali è stata esclusa la programmazione comune rispetto alle precedenti condotte delittuose; - con riguardo alle restanti pronunce sub 4) e 5) l'istanza non può trovare accoglimento sia per la distanza cronologica tra i reati giudicati, commessi in un arco temporale compreso tra il 2004 e il 2010, già sufficiente ad escludere la riconducibilità al medesimo disegno criminoso, ed anche in luoghi diversi e distanti tra loro, sia per la non sovrapponibilità delle condotte, né tra di loro, né con le precedenti condanne già avvinte dal vincolo della continuazione, per modalità esecutive e concorrenti coinvolti; - trattasi, invero, di una truffa aggravata operata mediante falsificazione di operazioni contabili, e di bancarotta fraudolenta relativa ad altre compagini societarie, commessa ad oltre un anno e mezzo di distanza e presso una località differente, in concorso con soggetti diversi; - alla medesima conclusione si giunge confrontando dette pronunce con quelle già unificate, che hanno, invero, ad oggetto numerose ipotesi di truffa contrattuale poste in essere nell'ambito di ulteriori attività commerciali di cui la Giacinto era amministratrice di fatto, realizzate ben quattro O cinque anni dopo la perpetrazione degli illeciti sopra citati, in località differenti e in concorso con soggetti diversi.Rilevato, pertanto, che il ricorso - che si limita a contestare genericamente e aspecificamente dette argomentazioni e a insistere su un legame tra le società coinvolte, riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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