Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 giugno 2008 – Commissione / Francia
(causa C‑220/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Comunicazioni elettroniche – Designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale – Trasposizione non corretta»
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, artt. 8, n. 2, 12 e 13, e allegato IV) (v. punti
30-34, 45-46)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione non corretta (degli artt. 8, 12 e 13) della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) – Obbligo di avvalersi di un meccanismo
efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio di designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio
universale – Normativa nazionale che esclude a priori gli operatori economici che non siano in grado di garantire la fornitura
di tale servizio sull’intero territorio nazionale.
Dispositivo
1)
Avendo proceduto a una trasposizione non corretta nel diritto interno delle disposizioni in materia di designazione delle
imprese idonee a garantire la fornitura del servizio universale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 8, n. 2, degli artt. 12 e 13 nonché dell’allegato IV della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.