CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44639/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (figlio del primo) per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso in Rivoli in data 8 maggio 2018 ai danni dell'anziana [OSCURATO:PERSONA], classe 1936 (capo 4); ha confermato altresì la condanna del primo imputato anche per ulteriori episodi di furto in abitazione (consumato o tentato) commessi in Torino ai danni degli anziani [OSCURATO:PERSONA], classe 1931 (capo 1), [OSCURATO:PERSONA], classe 1929 (capo 2) e [OSCURATO:PERSONA], classe 1943 (capo 3); mentre ha ridotto ad anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 2.800,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma dei comuni difensori, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati per i reati di furto agli stessi contestati. 2.1.1. Sostengono i ricorrenti che gli elementi raccolti non assurgerebbero a prova delle loro responsabilità, difettando dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. I ricorsi ripercorrono le circostanze indiziarie acquisite in ordine al reato di cui al capo 4), per poi obiettare che analoghi elementi non assistono gli ulteriori fatti in contestazione. In particolare evidenziano quanto segue: - capo 1): la vittima del reato ha escluso che l'imputato fosse l'autore del furto; l'affermazione di responsabilità si basa soltanto sul riconoscimento operato dall'ispettore [OSCURATO:PERSONA] sula base delle immagini estrapolate dalle riprese delle telecamere di sorveglianza; il consulente del pubblico ministero non è però giunto alla medesima conclusione, mentre quello della difesa ha escluso che la pessima qualità delle immagini acquisite consentisse di identificare Vailatti; - capo 2): la targa della autovettura, ripresa dalle telecamere, utilizzata dai presunti responsabili, è visibile soltanto per la sequenza alfa numerica 376, certamente inidonea a risalire alla targa FG 376 Av che, secondo i giudici di merito, era montata sulla autovettura nella disponibilità dell'imputato; la persona offesa aveva escluso che l'imputato fosse l'autore del furto commesso ai suoi danni; capo 3): la persona offesa aveva escluso che l'imputato fosse l'autore del furto commesso ai suoi danni; il consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di mera compatibilità, solo per la morfologia dell'orecchio e per un leggero varismo che, riscontrato nell'autore del furto, è, però, del tutto assente nell'imputato. 2.1.2. I ricorrenti dubitano, alla luce delle contrarie emergenze probatorie, della attendibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA] che ha riconosciuto l'imputato come l'uomo rappresentato nei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza.2.1.3. I ricorrenti lamentano, inoltre, che la Corte di appello avrebbe «illegittimamente abusato del silenzio - legittimo e costituzionalmente previsto - serbato dai due imputati per superare le carenze e colmare le lacune nel proprio iter argomenta tivo e motivazionale». 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che: - a suo carico sarebbero state computate le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 2,61 n. 5 e n. 11-quater cod. pen., a lui non riferibili; - la Corte di appello non avrebbe giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e avrebbe omesso di considerare lo stato di incensuratezza, la giovane età, il ruolo marginale svolto; - l'entità della pena sarebbe stata giustificata assumendo come parametro il minimo edittale di anni quattro di reclusione, mentre il reato di cui al capo 4) (l'unico a lui ascritto) non è contestato come furto in abitazione (624-bis cod. pen), dunque il minimo edittale del reato di furto ex art. 624 cod. pen, pluriaggravato, consumato, è pari a tre anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. La sussistenza dei fatti-reato è pacifica. Vengono in rilievo quattro episodi di furto (consumato o tentato) commessi ai danni di persone anziane, nel medesimo contesto spazio- temporale (dal 22 marzo al giorno 8 maggio 2018, nella città di Torino e comuni limitrofi), impiegando le stesse modalità (l'autore si presenta presso le abitazioni delle vittime, spacciandosi per un addetto al controllo dei termosifoni, quindi, paventando possibili danni, si fa consegnare denaro e preziosi e poi fugge). Si discute, invece, della riferibilità agli imputati delle condotte criminose (tutti i capi a [OSCURATO:PERSONA], il solo capo 4 a [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. La c.d. "doppia conforme di condanna" si fonda, per il tentato furto di cui al capo 4, sugli elementi frutto di osservazione diretta degli operanti, dato che il fatto «è sostanzialmente avvenuto sotto gli occhi della Polizia giudiziaria, appostata in osservazione sotto lo stabile» in cui si trovava la vittima (cfr. pagina 13 sentenza impugnata).Circa le residue imputazioni, i giudici di merito hanno valorizzato concordanti elementi indiziari, ricavati, in sintesi, da: riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], operato dall'ispettore Ragusa che aveva avuto modo di conoscere l'imputato nel corso di una precedente indagine per fatti analoghi; coincidenza dello specifico modus operandi (travisamento, scelta della vittima, scelta dei pretesti); contiguità temporale dei singoli episodi; coincidenza delle modalità di procacciamento delle autovetture impiegate per giungere sul luogo del delitto (noleggio a nome altrui di vetture presso il medesimo noleggiatore, disattivazione del GPS con modalità analoghe); coerenza tra tipologia della vettura presente sui luoghi del furto e disponibilità della stessa autovettura sulla base della contrattualistica versata in atti; accertamenti compiuti sulle vetture impiegate per i furti e i caratteri dei veicoli nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; accertamenti fisiognomici condotti sui soggetti ripresi nelle immagini e relative comparazioni tecniche, che riscontrano caratteristiche peculiari del soggetto (lobo dell'orecchio, leggero varismo nella conformazione delle gambe); assenza di spiegazioni alternative. 2.3. I ricorsi denunciano il malgoverno della regola che sovrintende la prova indiziaria ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. 2.3.1. Va subito evidenziato che la doglianza non è pertinente al tentato di furto di cui al capo 4), dato che gli elementi di prova provengono dalla osservazione della polizia giudiziaria. Del resto il tenore del ricorso non lascia comprendere quali concrete doglianze si intendano muovere sulla affermazione di responsabilità per detta condotta. 2.3.1. Circa i residui reati, la critica sulla prova indiziaria si scontra con i limiti di deducibilità dei vizi in sede di legittimità. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, prospettando un apprezzamento diverso, anche se per il ricorrente più adeguato, del materiale probatorio, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. Il compito del giudice di legittimità — cui non appartiene un autonomo potere di valutazione degli elementi di prova, né il potere di sostituire i propri apprezzamenti in materia a quelli del giudice di merito o di adottare regole di esperienza diverse da quelle prescelte da detto giudice — è unicamente quello di controllare la logicità del ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 31456 del 21 maggio 2008, Franzoni).In detto contesto anche il rispetto del canone decisorio compendiato nella formula della prova della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» non introduce un ulteriore tipologia di vizio, ma assume rilievo unicamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). Tale regola di giudizio impone che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1 n. 31456 del 21.5.2008, Franzoni, Rv 240763; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manickam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). 2.3.2 Il il giudice di rinvio ha svolto il ragionamento probatorio secondo le regole inferenziali poste dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. La struttura motivazionale della decisione impugnata, sul piano della analisi della prova logica, muove da elementi certi che, posti in reciproca connessione, convergono verso la persona dell'imputato senza lasciare margine a ragionevoli ipotesi alternative. 2.3.2. I ricorsi, invece, tendono a svalutare i singoli elementi indiziari, considerati in modo atomistico. In siffatta prospettiva è evidente la carenza e la frattura logico- argomentativa dell'atto di impugnazione che, attraverso una disamina incompleta e parcellizzata, a volte congetturale, del copioso materiale probatorio acquisito, ha omesso di valutare e di correlare logicamente tra loro i vari profili, non di rado esorbitando dal perimetro del giudizio di legittimità. Le doglianze proposte si rivelano, pertanto, inammissibili, poiché, invece di misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza di merito, propongono una lettura alternativa e selettiva del materiale probatorio, senza riuscire a incidere sulla struttura logica della motivazione. D'altra parte le singole censure in fatto, già contenute nell'atto di gravame e qui riproposte, hanno trovato una scrupolosa disamina da parte della Corte di appello, che le ha confutate in maniera analitica. 2.3.3. Sotto il profilo più squisitamente giuridico va solo aggiunto che sono manifestamente infondate: - la censura sul riconoscimento dell'imputato quale soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, poiché, secondo la giurisprudenza, tale riconoscimento ha valore di indizio grave e preciso a carico dell'imputato e in tal senso è stato impiegato dal giudice di merito che ha spiegato, in concreto, le ragioni di affidabilità del riconoscimento effettuato dall'isp. Ragusa (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013); - la censura sull'improprio utilizzo probatorio del "silenzio". Il giudice di merito non ha fatto altro che applicare il canone decisorio compendiato nella formula della prova della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», nel senso che ha rilevato come, a fronte del ponderoso quadro probatorio a loro carico, gli imputati non abbiano fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a scalfirlo. 3. Il secondo motivo, che attiene al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile sotto tutti gli aspetti dedotti. 3.1. La censura sulle circostanze aggravanti è inedita. 3.2. La Corte di appello nega all'imputato le circostanze attenuanti generiche alla luce della estrema gravità oggettiva del fatto (tentativo di furto in abitazione ai danni di una persona anziana) perpetrato in esecuzione di una precisa elaborazione del piano criminoso con specifica distribuzione dei ruoli tra padre, autore materiale delle condotte, e figlio, autista (pag. 31). Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.3. Circa il parametro della misura della pena, la censura fa leva su un presupposto errato: al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in abitazione, non di quello di furto semplice. È vero che, nella indicazione delle norme di legge violate, il capo di imputazione richiama solo l'art. 624 cod. pen., tuttavia la contestazione è chiara laddove, nella descrizione dell'azione, fa espresso riferimento al furto commesso "mediante introduzione all'interno dell'abitazione". E in tal senso si pone la ricostruzione fattuale dei giudici di merito. Ergo il parametro edittale utilizzato in sentenza è corretto. Ad ogni conto la pena detentiva inflitta, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, è alquanto prossima anche al minimo edittale previsto per il reato di tentato furto pluriaggravato (anni uno di reclusione a fronte di un massimo di anni sei e mesi otto di reclusione). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi