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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22111/2025

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O Sul ricorso n. 17688/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 614/03/2019, depositata il 23 dicembre 2019.

Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 17688/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 614/03/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c
Decreto Cassazione n. 22111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris