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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42068/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].01L067U nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.NAJAM Abderrahmane ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di tentato furto in concorso all'in- terno di esercizio commerciale aggravato dall'essere la merce esposta a pubblica fede.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza della circo- stanza aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod.pen. in presenza di dispositivo di video sorveglianza.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Il S.C., con condivisibile motivazione, ha affermato che in tema di furto, la circo- stanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorve- glianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (sez.5, n.1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.280157).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 3 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].01L067U nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.NAJAM Abderrahmane ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di tentato furto in concorso all'in- terno di esercizio commerciale aggravato dall'essere la merce esposta a pubblica fede. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza della circo- stanza aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod.pen. in presenza di dispositivo di video sorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Il S.C., con condivisibile motivazione, ha affermato che in tema di furto, la circo- stanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorve- glianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (sez.5, n.1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.280157). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 3 ott
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