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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 30395/2023

Testo disponibile della fonte

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2957/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1236/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Torino la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata l’operatività della polizza assicurativa n. 50083/298 del 20/05/2008 stipulata dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA].) a copertura del rischio di furto dell’imbarcazione “Alcion 64”, targata PF1380D e denominata “Era ora” (che era stata a lui concessa in leasinge che era stata assicurata in suo favore per il valore venale di € 1.334.000,00), asseritamente avvenuto il 14/10/2008 presso il porto di Formia e accertatosi poi in sede penale come simulato. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e, in via preliminare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva del Coronella; la prescrizione del diritto azionato e la parziale copertura della polizza in forza di un contratto di coassicurazione; nel merito, invece, contestava essersi verificato il sinistro denunciato e al riguardo faceva presente che il Coronella era stato rinviato a giudizio anche per il reato di simulazione di reato aggravata e che la documentazione da essa prodotta era indicativa del dolo del Coronella.

Anche la coevocata [OSCURATO:SOCIETA]. (nel prosieguo anche semplicemente “[OSCURATO:SOCIETA]”) si costituiva in giudizio, aderendo alla eccezione della [OSCURATO:PERSONA] di difetto di legittimazione attiva dell’attore e rilevando l’inammissibilità e infondatezza delle domande attoree; in subordine, per il caso di ritenuta operatività della polizza, instava per l’accertamento dell’obbligo della compagnia [OSCURATO:PERSONA] di pagare l’indennizzo con conseguente riduzione o compensazione del debito dell’attore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo quindi domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e correlata istanza di differimento prima udienza ex art. 269 c.p.c..

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché di alcuni atti del procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Latina (denuncia querela e atto costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA]; richiesta di archiviazione del PM e relativo atto di opposizione della [OSCURATO:PERSONA]; ordinanza del Gip).

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 345/20, disattese le eccezioni preliminari, rigettava altresì nel merito la domanda, in quanto riteneva che dalle indagini penali, che erano state vagliate in fase istruttoria, fossero desumibili plurimi elementi che escludevano la sussistenza del furto denunciato. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Coronella proponeva impugnazione, articolando un unico motivo di gravame, con il quale si doleva che il Giudice di primo grado – nonostante l’inconsistenza e contraddittorietà delle fonti di prova raccolte nel processo penale e utilizzate nella sentenza gravata (con particolare riferimento, tra l’altro, alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e alla presunta confessione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) -aveva rigettato la sua domanda sull’assunto, infondato ed erroneo, che la sottrazione del natante (semplicemente trasferito da Formia a Patrasso), denunciata poi come furto, fosse stata da lui commissionata a [OSCURATO:PERSONA] (con cui lui intratteneva in quel periodo frequenti rapporti professionali).

Si costituivano nel giudizio di appello la compagnia [OSCURATO:PERSONA] che: preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello, del quale chiedeva nel merito il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata; e, in via subordinata, insisteva nelle proprie richieste istruttorie e reiterava le censure svolte in primo grado in punto di quantume di regime di coassicurazione.

Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva, in via principale, la conferma della sentenza del giudice di primo grado, nonché, in subordine, quale vincolataria di polizza, la condanna della compagnia assicuratrice appellata al pagamento del pattuito indennizzo assicurativo.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1236/2021, rigettando l’appello del Coronella, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle controparti. 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Coronella.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna udienzanon sono state presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia testualmente: “violazione dell’360 4 co cpc, vizio di omessa motivazione e/o motivazione apparente violazione dell’art. 116 cpc, 2729 cc e 2697 cc”.

Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 15483/2008) è …. legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto .

Orbene, nella sentenza impugnata, la corte territoriale, da un lato, riprendendo “taluni passaggi motivazionali” posti dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto della domanda, indubbiamente attribuisce ad essi rilievo decisivo nel confermare l’impianto motivazionale del giudice di primo grado, dall’altro, rileva che detti decisivi passaggi motivazionali non erano stati attinti da alcuna argomentazione e contestazione da parte dell’appellante.

Il ricorrente si duole che nella sentenza impugnata non sono stati individuati gli elementi presuntivi, ma dimentica che, essendo l’appello uno strumento di revisione della pronuncia di primo grado, è sufficiente la non idoneità del gravame per confermare quest’ultima: e, a questo riguardo, valga quanto si osserva sul merito di quello.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia testualmente: “violazione dell’art. 360 n. 5 cpc per aver omesso la corte distrettuale l’esame di un fatto determinante ai fini del decidere” nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta esistenza di un’altra barca di sua proprietà, nonché sulla circostanza che il natante, per cui è causa (denunciato come rubato), era guasto e pertanto necessitava di riparazioni quando fu ormeggiato nel porto di Formia.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, a parte ogni dubbio sulla rilevanza decisiva di tale fatto storico ai fini dell’attingimento di una soluzione diversa nella ricostruzione della fattispecie concreto, il ricorrente non ha rispettato gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non avendo, come avrebbe invece dovuto , specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e specifica indicazione.1.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia testualmente: “violazione dell’art. 360 n. 3 per falsa applicazione dell’art. 129 secondo comma cpp e violazione dell’art. 6 comma 2 cedu” nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la pronuncia di assoluzione ex art. 129 secondo comma c.p.p. comporta la presunzione, avente prova legale, che le risultanze penali a carico del Coronella erano state significative al fine di escluderne l’assoluzione.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile, in quanto il richiamo all’art. 6 secondo comma della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU nelle sentenze richiamate in ricorso, è inconferente: invero, nella fattispecie in esame la corte di merito non ha affatto attribuito rilievo contra reum ad un proscioglimento, ma, dopo averli valutati, ha autonomamente e discrezionalmente attribuito rilievo a fatti che erano comunque emersi nel procedimento penale.

È infondato, in quanto la corte territoriale, con il passaggio motivazionale oggetto di denuncia ha inteso soltanto ricordare alcune circostanze pacifiche [e cioè che: a) il Coronella era stato prosciolto dal reato ex art. 464 c.p. per intervenuta prescrizione; b) il Coronella aveva accettato il provvedimento; c) il giudice penale aveva dichiarato in sentenza che non vi erano «elementi in atti per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.

II comma dell’imputato per i reati lui ascritti», dal che poteva desumersi che le risultanze probatorie del processo penale a carico dell’odierno ricorrente “se non suscettibili di valutazione ai fini della condanna, erano state nondimeno considerate significative per escluderne l’assoluzione”], tenute in considerazione in un contesto fattuale complessivo, valutato in piena autonomia.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 9000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2957/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1236/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Torino la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata l’operatività della polizza assicurativa n. 50083/298 del 20/05/2008 stipulata dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA].) a copertura del rischio di furto dell’imbarcazione “Alcion 64”, targata PF1380D e denominata “Era ora” (che era stata a lui concessa in leasinge che era stata assicurata in suo favore per il valore venale di € 1.334.000,00), asseritamente avvenuto il 14/10/2008 presso il porto di Formia e accertatosi poi in sede penale come simulato. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e, in via preliminare, eccepiva: la carenza di legittimazione attiva del Coronella; la prescrizione del diritto azionato e la parziale copertura della polizza in forza di un contratto di coassicurazione; nel merito, invece, contestava essersi verificato il sinistro denunciato e al riguardo faceva presente che il Coronella era stato rinviato a giudizio anche per il reato di simulazione di reato aggravata e che la documentazione da essa prodotta era indicativa del dolo del Coronella. Anche la coevocata [OSCURATO:SOCIETA]. (nel prosieguo anche semplicemente “[OSCURATO:SOCIETA]”) si costituiva in giudizio, aderendo alla eccezione della [OSCURATO:PERSONA] di difetto di legittimazione attiva dell’attore e rilevando l’inammissibilità e infondatezza delle domande attoree; in subordine, per il caso di ritenuta operatività della polizza, instava per l’accertamento dell’obbligo della compagnia [OSCURATO:PERSONA] di pagare l’indennizzo con conseguente riduzione o compensazione del debito dell’attore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo quindi domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e correlata istanza di differimento prima udienza ex art. 269 c.p.c.. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché di alcuni atti del procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Latina (denuncia querela e atto costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA]; richiesta di archiviazione del PM e relativo atto di opposizione della [OSCURATO:PERSONA]; ordinanza del Gip). Il Tribunale di Torino con sentenza n. 345/20, disattese le eccezioni preliminari, rigettava altresì nel merito la domanda, in quanto riteneva che dalle indagini penali, che erano state vagliate in fase istruttoria, fossero desumibili plurimi elementi che escludevano la sussistenza del furto denunciato. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Coronella proponeva impugnazione, articolando un unico motivo di gravame, con il quale si doleva che il Giudice di primo grado – nonostante l’inconsistenza e contraddittorietà delle fonti di prova raccolte nel processo penale e utilizzate nella sentenza gravata (con particolare riferimento, tra l’altro, alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e alla presunta confessione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) -aveva rigettato la sua domanda sull’assunto, infondato ed erroneo, che la sottrazione del natante (semplicemente trasferito da Formia a Patrasso), denunciata poi come furto, fosse stata da lui commissionata a [OSCURATO:PERSONA] (con cui lui intratteneva in quel periodo frequenti rapporti professionali). Si costituivano nel giudizio di appello la compagnia [OSCURATO:PERSONA] che: preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello, del quale chiedeva nel merito il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata; e, in via subordinata, insisteva nelle proprie richieste istruttorie e reiterava le censure svolte in primo grado in punto di quantume di regime di coassicurazione. Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva, in via principale, la conferma della sentenza del giudice di primo grado, nonché, in subordine, quale vincolataria di polizza, la condanna della compagnia assicuratrice appellata al pagamento del pattuito indennizzo assicurativo. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1236/2021, rigettando l’appello del Coronella, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle controparti. 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Coronella. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna udienzanon sono state presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia testualmente: “violazione dell’360 4 co cpc, vizio di omessa motivazione e/o motivazione apparente violazione dell’art. 116 cpc, 2729 cc e 2697 cc”. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 15483/2008) è …. legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto . Orbene, nella sentenza impugnata, la corte territoriale, da un lato, riprendendo “taluni passaggi motivazionali” posti dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto della domanda, indubbiamente attribuisce ad essi rilievo decisivo nel confermare l’impianto motivazionale del giudice di primo grado, dall’altro, rileva che detti decisivi passaggi motivazionali non erano stati attinti da alcuna argomentazione e contestazione da parte dell’appellante. Il ricorrente si duole che nella sentenza impugnata non sono stati individuati gli elementi presuntivi, ma dimentica che, essendo l’appello uno strumento di revisione della pronuncia di primo grado, è sufficiente la non idoneità del gravame per confermare quest’ultima: e, a questo riguardo, valga quanto si osserva sul merito di quello. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia testualmente: “violazione dell’art. 360 n. 5 cpc per aver omesso la corte distrettuale l’esame di un fatto determinante ai fini del decidere” nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta esistenza di un’altra barca di sua proprietà, nonché sulla circostanza che il natante, per cui è causa (denunciato come rubato), era guasto e pertanto necessitava di riparazioni quando fu ormeggiato nel porto di Formia. Il motivo è inammissibile. Infatti, a parte ogni dubbio sulla rilevanza decisiva di tale fatto storico ai fini dell’attingimento di una soluzione diversa nella ricostruzione della fattispecie concreto, il ricorrente non ha rispettato gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non avendo, come avrebbe invece dovuto , specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e specifica indicazione.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia testualmente: “violazione dell’art. 360 n. 3 per falsa applicazione dell’art. 129 secondo comma cpp e violazione dell’art. 6 comma 2 cedu” nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la pronuncia di assoluzione ex art. 129 secondo comma c.p.p. comporta la presunzione, avente prova legale, che le risultanze penali a carico del Coronella erano state significative al fine di escluderne l’assoluzione. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile, in quanto il richiamo all’art. 6 secondo comma della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU nelle sentenze richiamate in ricorso, è inconferente: invero, nella fattispecie in esame la corte di merito non ha affatto attribuito rilievo contra reum ad un proscioglimento, ma, dopo averli valutati, ha autonomamente e discrezionalmente attribuito rilievo a fatti che erano comunque emersi nel procedimento penale. È infondato, in quanto la corte territoriale, con il passaggio motivazionale oggetto di denuncia ha inteso soltanto ricordare alcune circostanze pacifiche [e cioè che: a) il Coronella era stato prosciolto dal reato ex art. 464 c.p. per intervenuta prescrizione; b) il Coronella aveva accettato il provvedimento; c) il giudice penale aveva dichiarato in sentenza che non vi erano «elementi in atti per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. II comma dell’imputato per i reati lui ascritti», dal che poteva desumersi che le risultanze probatorie del processo penale a carico dell’odierno ricorrente “se non suscettibili di valutazione ai fini della condanna, erano state nondimeno considerate significative per escluderne l’assoluzione”], tenute in considerazione in un contesto fattuale complessivo, valutato in piena autonomia. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 9000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del
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