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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06630/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Biella, che condannava il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli art. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla prova della responsabilità penale dell'imputato - è manifestamente infondato poiché tale è il vizio che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione in precedenza delineata.

La Corte di appello ha fornito una valida motivazione sul punto, spiegando le ragioni da cui si evince la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato: i Giudici affermano senza aporie logiche che l'impronta palmare repertata sull'anta forzata dell'armadietto è risultata, dagli esami dattiloscopici espletati, riferibile con certezza assoluta alla zona sottodigitale del palmo della mano destra del [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto la giurisprudenza di legittimità evidenzia che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez.5, n.54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167), che comunque non viene fornita, essendo il furto consumato nello spogliatoio femminile di un ospedale milanese, in relazione al quale la presenza dell'imputato non aveva ragione di sussistere; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Come il motivo di appello, già valutato generico, anche quello ora in esame risulta tale, non confrontandosi la censura con la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia come non siano stati addotti profili positivi giustificanti l'attenuazione della pena né, in caso di riconoscimento, la prevalenza delle stesse, evidenziando la sentenza impugnata il dato ostativo del mancato completamento della sospensione del processo con messa alla prova per inadempienza dell'imputato quale elemento decisivo per il diniego; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del Tribunale di Biella, che condannava il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli art. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla prova della responsabilità penale dell'imputato - è manifestamente infondato poiché tale è il vizio che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione in precedenza delineata. La Corte di appello ha fornito una valida motivazione sul punto, spiegando le ragioni da cui si evince la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato: i Giudici affermano senza aporie logiche che l'impronta palmare repertata sull'anta forzata dell'armadietto è risultata, dagli esami dattiloscopici espletati, riferibile con certezza assoluta alla zona sottodigitale del palmo della mano destra del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la giurisprudenza di legittimità evidenzia che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez.5, n.54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167), che comunque non viene fornita, essendo il furto consumato nello spogliatoio femminile di un ospedale milanese, in relazione al quale la presenza dell'imputato non aveva ragione di sussistere; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Come il motivo di appello, già valutato generico, anche quello ora in esame risulta tale, non confrontandosi la censura con la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia come non siano stati addotti profili positivi giustificanti l'attenuazione della pena né, in caso di riconoscimento, la prevalenza delle stesse, evidenziando la sentenza impugnata il dato ostativo del mancato completamento della sospensione del processo con messa alla prova per inadempienza dell'imputato quale elemento decisivo per il diniego; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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