CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA fbefrug) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'affidamento ai sensi dell'art. 94 TU Stup. nonché ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della pena e di detenzione domiciliare ex art. 47 Ord. pen., in relazione alla condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto del 2 luglio 2013, come riformata dalla Corte d'appello di Firenze del 13 marzo 2017, di cui al provvedimento di cumulo del 19 ottobre 2018 in esecuzione. 2. Considerato che avverso l'ordinanza descritta ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3. Ritenuto che, a fronte di impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore delta legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, si impone l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Rilevato, infatti, che la descritta modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensor