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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29556/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e in particolare la vicinanza temporale delle stesse, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica.

Si veda in particolare p. 3, in cui si evidenzia come le condotte, pur accomunate da una medesima finalità lucrativa, attengano a contesti del tutto eterogenei e non siano tra loro minimamente connesse, essendo il delitto di estorsione di cui alla seconda sentenza relativo ad una richiesta di denaro ad un soggetto privato per la restituzione di un'autovettura oggetto di furto, del tutto estraneo alla sfera di attività della società con riferimento alla quale Cervino, nella veste di amministratore unico, ha posto in essere le condotte di bancarotta documentale e fraudolenta per le quali è stato condannato con la prima sentenza; e come non siano sufficienti il medesimo contesto territoriale e temporale, quest'ultimo peraltro relativo, ovvero la finalità lucrativa per ritenere le condotte avvinte dal vincolo della continuazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere e in particolare la vicinanza temporale delle stesse, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica. Si veda in particolare p. 3, in cui si evidenzia come le condotte, pur accomunate da una medesima finalità lucrativa, attengano a contesti del tutto eterogenei e non siano tra loro minimamente connesse, essendo il delitto di estorsione di cui alla seconda sentenza relativo ad una richiesta di denaro ad un soggetto privato per la restituzione di un'autovettura oggetto di furto, del tutto estraneo alla sfera di attività della società con riferimento alla quale Cervino, nella veste di amministratore unico, ha posto in essere le condotte di bancarotta documentale e fraudolenta per le quali è stato condannato con la prima sentenza; e come non siano sufficienti il medesimo contesto territoriale e temporale, quest'ultimo peraltro relativo, ovvero la finalità lucrativa per ritenere le condotte avvinte dal vincolo della continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugli
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